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Sentenza n. 2275/2017 pubbl. il 16/10/2017 RG n. …

1 n. 1647/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI VENEZIA La Corte d Appello di Venezia, IV Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati Dott. Presidente Dott. Giudice Dott. Alberto Valle Giudice rel. ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta a ruolo in data 2 settembre 2005 al n. 1647/2015, di , promossa con atto di citazione in appello notificato in data 2/7/2015 da Farabegoli Chiara ( FRBCHR75P57C573M), rappresentata e difesa in giudizio dall avvocato Antonia Tollot del Foro di Treviso, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Conegliano (TV), giusta mandato a margine dell atto di citazione d appello attrice/appellante contro azienda Ospedaliera Universit di Padova ( 00349040287), in persona rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall avvocato Lorenzo Locatelli del Foro di Padova

2 patrimoniale temporaneo ed ha riconosciuto il ristoro delle spese di CTU), Voglia l’Ecc.ma Corte adita, confermata la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera di Padova, nella causazione dei danni

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Transcription of Sentenza n. 2275/2017 pubbl. il 16/10/2017 RG n. …

1 1 n. 1647/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI VENEZIA La Corte d Appello di Venezia, IV Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati Dott. Presidente Dott. Giudice Dott. Alberto Valle Giudice rel. ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta a ruolo in data 2 settembre 2005 al n. 1647/2015, di , promossa con atto di citazione in appello notificato in data 2/7/2015 da Farabegoli Chiara ( FRBCHR75P57C573M), rappresentata e difesa in giudizio dall avvocato Antonia Tollot del Foro di Treviso, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Conegliano (TV), giusta mandato a margine dell atto di citazione d appello attrice/appellante contro azienda Ospedaliera Universit di Padova ( 00349040287), in persona rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall avvocato Lorenzo Locatelli del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata in Padova (Pd)

2 , presso lo studio del medesimo Conclusioni delle parti costituite: per l appellante Nel merito: in parziale riforma della Sentenza appellata n. 3898/2014 (che dovr rimanere ferma in parte qua ha statuito la responsabilit dell azienda sanitaria odierna appellata, nella causazione dei danni patiti e patiendi dall odierna appellante, nonch in parte qua ha liquidato il danno non Firmato Da: CALLEGARIN GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC NG CA 3 Serial#: 50c5320e11e07024d9c107336df8c12f - Firmato Da: VALLE ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC NG CA 3 Serial#: 5c50ea425fa68159cc5de555985301e1 Sentenza n. 2275/2017 pubbl. il 16/10/2017RG n. 1647/20152 patrimoniale temporaneo ed ha riconosciuto il ristoro delle spese di CTU), Voglia l Corte adita, confermata la responsabilit dell azienda Ospedaliera di Padova, nella causazione dei danni quali descritti nella consulenza medico-legale svoltasi nel giudizio di prime cure, procedere alla riliquidazione dei danni non patrimoniali permanenti subiti e subendi dall appellante, applicando all uopo i criteri indicati dalla Suprema Corte, con la Sentenza n.

3 6341/2014, nella quantificazione del danno iatrogeno incrementativo e Voglia riconoscere il diritto, in capo alla medesima, al ristoro delle spese di CTP, relative all assistenza prestata al Dott. Failoni, nel corso delle operazioni peritali svoltesi nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e nel giudizio ordinario e, per l effetto, Voglia condannare l azienda sanitaria in parola al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da costei, nelle voci e nella misura di cui alle premesse del libello introduttivo del giudizio ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sar ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi compensativi, nell entit da determinarsi in via equitativa e da calcolarsi secondo l insegnamento elaborato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la Sentenza n.

4 1712/1995. -rigettarsi tutte le argomentazioni difensive, le domande e le eccezioni avversarie sia in facto che in iure, in quanto infondate e/o inammissibili, per le ragioni che si approfondiranno negli scritti conclusivi; -rigettarsi in quanto inammissibili, tardivi ed infondati, in fatto e in diritto, gli appelli incidentali avversari per tutte le ragioni che si andranno ad illustrare negli atti conclusivi. Con vittoria di spese di lite, comprese quelle generali, ex art. 13 comma 10 della Legge 247/2012, del presente grado di giudizio, comprese le spese di CTU e di CTP, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, ex art.

5 93 Per l appellata IN VIA PRELIMINARE: accertarsi e dichiararsi l inammissibilit dell avversa impugnazione; NEL MERITO: respingersi l impugnazione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermarsi la Sentenza n. 3898/2014 del Tribunale di Padova nelle parti Firmato Da: CALLEGARIN GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC NG CA 3 Serial#: 50c5320e11e07024d9c107336df8c12f - Firmato Da: VALLE ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC NG CA 3 Serial#: 5c50ea425fa68159cc5de555985301e1 Sentenza n. 2275/2017 pubbl. il 16/10/2017RG n. 1647/20153 viceversa censurate dall appellante mandandosi assolta l azienda Ospedaliera di Padova da ogni avversa ulteriore pretesa a qualsiasi titolo evocata.

6 NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA E IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: nella denegata ipotesi di accoglimento dell appello principale avversario e di riforma della pronuncia di prime cure, mantenersi l ulteriore denegata obbligazione dell azienda Ospedaliera di Padova in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilit dei sanitari intervenuti ed ai reali danni lamentati da parte attrice appellante, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le avverse pretese, anche ai sensi dell art.

7 1227 ; NEL MERITO IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in accoglimento dell appello incidentale svolto e in riforma della Sentenza n. 3898/2014 del Tribunale di Padova, accogliersi le domande tutte come proposte dall azienda Ospedaliera di Padova e quindi rigettare, in quanto totalmente infondate sia in fatto sia in diritto tutte le domande e deduzioni della signora Farabegoli, per l effetto dichiarare la convenuta appellata esente da qualsivoglia responsabilit a qualsiasi titolo per i fatti oggetto del presente procedimento assolvendo l azienda Ospedaliera di Padova da ogni avversa pretesa, condannandosi conseguentemente l appellante principale alla restituzione delle somme pagate dalla convenuta appellata nelle more del giudizio e in esecuzione della Sentenza di primo grado; IN OGNI CASO: con vittoria di spese, e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio; Motivi della decisione 1.

8 Con atto di citazione ritualmente notificato avanti al Tribunale di Padova, la Chiara Farabegoli, odierna appellante, conveniva in giudizio l azienda Ospedaliera di Padova al fine di ottenere la condanna di quest ultima al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di condotte colpose dei sanitari dell Ente, in occasione dell intervento chirurgico di osteosintesi svoltosi presso la Clinica Ortopedica dell azienda . Nel corso dell operazione insorse un ischemia acuta all arto inferiore operato conseguente ad un intrappolamento iatrogeno dell arteria poplitea Firmato Da: CALLEGARIN GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC NG CA 3 Serial#: 50c5320e11e07024d9c107336df8c12f - Firmato Da: VALLE ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC NG CA 3 Serial#: 5c50ea425fa68159cc5de555985301e1 Sentenza n.

9 2275/2017 pubbl. il 16/10/2017RG n. 1647/20154 sovra-articolare; tale complicanza rese necessario un secondo intervento chirurgico di angioplastica effettuato nella medesima giornata. Durante il decorso post-operatorio, emerse, secondo l attrice, una paralisi iatrogena evoluta in pseudoartrosi, la quale necessit un ulteriore atto chirurgico questa volta eseguito presso gli istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna. Ci premesso - dando atto della precedente instaurazione di un procedimento per accertamento tecnico preventivo non pervenuto ad un accordo conciliativo - l attrice instaurava il giudizio chiedendo il risarcimento del pregiudizio biologico permanente e temporaneo scaturito dal primo intervento chirurgico.

10 Il Giudice di primo grado, disposta l acquisizione della relazione di effettuata ai sensi dell bis , svolgeva ulteriore attivit istruttoria accogliendo l istanza della convenuta di integrazione della e chiedendo ai consulenti di specificare, in particolare, se l intrappolamento dell arteria poplitea potesse considerarsi una complicanza prevedibile ed evitabile alla luce della migliore scienza ed esperienza del momento, oltre che di indicare con precisione l entit del danno differenziale riconducibile all inesatto trattamento sanitario. Ritenuta la causa matura per la decisone, il Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, una volta trattenuta la causa in decisione, pronunciava Sentenza n.


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