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Sentenza n. 309/2008 del 28 gennaio 2008 - …

*A cura dell'Ufficio Stampa Sentenza n. 309/ 2008 . sezione GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA. composta dai Magistrati: dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente dott. Camillo Walter DEL ROSARIO Consigliere dott. Guido PETRIGNI Primo Referendario ha emesso la seguente : Sentenza . nel giudizio di responsabilit amministrativa,iscritto al numero 39948 del Registro di Segreteria,promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di S. R. e C. G.,rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Di Salvo. Uditi,alla pubblica udienza del 14-12-2007, il relatore Consigliere Dr. Vincenzo Lo Presti ,il Pubblico Ministero nella persona del Vice Proc. Reg. Maria Rachele Aronica e l'avv. Lucia Di Salvo. Esaminati gli atti e documenti di causa. FATTO. Con Decreto del n 83 il Direttore Generale per l'Edilizia Statale e Servizi Speciali QCS Risorse Idriche del Ministero dei Lavori Pubblici ha ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di rifacimento della condotta tra i serbatoi di San Leo e Caposoprano ,da eseguirsi nell'ambito territoriale del Comune di Gela,per l'importo complessivo di L.

1 *A cura dell’Ufficio Stampa Sentenza n. 309/2008 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta dai Magistrati: dott. Vincenzo LO …

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1 *A cura dell'Ufficio Stampa Sentenza n. 309/ 2008 . sezione GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA. composta dai Magistrati: dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente dott. Camillo Walter DEL ROSARIO Consigliere dott. Guido PETRIGNI Primo Referendario ha emesso la seguente : Sentenza . nel giudizio di responsabilit amministrativa,iscritto al numero 39948 del Registro di Segreteria,promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di S. R. e C. G.,rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Di Salvo. Uditi,alla pubblica udienza del 14-12-2007, il relatore Consigliere Dr. Vincenzo Lo Presti ,il Pubblico Ministero nella persona del Vice Proc. Reg. Maria Rachele Aronica e l'avv. Lucia Di Salvo. Esaminati gli atti e documenti di causa. FATTO. Con Decreto del n 83 il Direttore Generale per l'Edilizia Statale e Servizi Speciali QCS Risorse Idriche del Ministero dei Lavori Pubblici ha ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di rifacimento della condotta tra i serbatoi di San Leo e Caposoprano ,da eseguirsi nell'ambito territoriale del Comune di Gela,per l'importo complessivo di L.

2 E con le raccomandazioni di cui al voto n 6 del 1 marzo 1999 della Commissione Tecnica. La durata del finanziamento veniva fissata al 31-12-2001 (pena la revoca dello stesso). I rapporti tra il Ministero e tra il Comune di Gela, erano regolati da un disciplinare (approvato con delibera della GM n. 157 del 27-08-1999) che, tra le altre disposizioni, prevedeva la designazione ministeriale dell'Ingegnere C. dei Lavori e del collaudatore tecnico-amministrativo, mentre la nomina formale delle due figure e i relativi oneri economici per i compensi, spettavano all'ente finanziato, nonch stazione appaltante, il Comune di Gela. L'art. 9 di detto disciplinare prevedeva espressamente che nelle somme per spese generali di cui agli artt. 1 e 7 del decreto di finanziamento venivano ricompresi i costi tecnici,IVA e rimborso spese relativi a :progettazione,direzione lavori,Ingegnere C.

3 ,contabilit ,collaudi,spese di gara,spese connesse alle precedenti voci . Con la determina dirigenziale del , l'Ing. S., nominava Ingegnere C. dei lavori, l'Ing. C., C. sezione della propria ripartizione, con competenze regolate dall' comma 5 della (10% dell'aliquota di della L. recante Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e architetti - ), da compensarsi a parcella ridotta del 20% ex comma 12 bis Poich la nomina dell'Ing. C. mancava della prescritta designazione ministeriale, con la determina del (all. 2 prot 560 cit. aff. 115/118), nella qualit di C. del Comune di Gela, l'Ing. S. nominava nuovamente 1. Ing. C. dei lavori il C. sezione comunale, Ing. G. C., e, al contempo nominava Collaudatore statico e l'Ing. D. D.( designato con DM n. 2898 del 27-12-1999), funzionario della Direz. Generale dell'Edilizia Statale di Roma; per entrambi, la medesima determinazione 260/00 prevedeva competenze a parcella (rispettivamente calcolata in.)

4 E . ) e assumeva il relativo impegno complessivo di spesa. I lavori, appaltati all'Impresa Omissis, venivano iniziati ed ultimati rispettivamente nelle date 24 marzo 2000 e 17 settembre 2001. Lo Stato finale dei Lavori veniva redatto dal Direttore dei Lavori il 9 ottobre 2001. La visita finale di Collaudo Tecnico Amministrativo si svolgeva il 5 ottobre 2001. I Collaudi Statico e Tecnico Amministrativo venivano completati rispettivamente nelle date 5 e 15 ottobre 2001. Quindi con nota -certificazione del 09-10-2001 l'Ing. D. rilevava che le competenze tecniche dell'Ing. C. cos come riportate in progetto e nel quadro economico risultano regolarmente finanziate e che le stesse esulano dai compiti d'istituto ,ai sensi del disciplinare tra Ministero ed Ente Attuatore ,essendo la nomina dell'Ing. C. competenza esclusiva del Ministero e quindi certificava l'ammissibilit a pagamento delle competenze dell'Ing.

5 C. e la non necessit per le stesse ,sulla scorta della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1530 del 15-06-2001,del visto dell'Ordine Professionale. L'Ing. C. quindi,con nota del 25-10-2001 prot. N. 8177,rappresentando la necessit di effettuale tutte le spese e la rendicontazione entro e non oltre il 31- 12-2001,pena la perdita del finanziamento,richiedeva al Segretario-Direttore Generale del Comune dr. A. apposita autorizzazione alla liquidazione delle sue competenze per l'incarico di Ingegnere C. dei lavori in questione. Alla suddetta nota il dr. A. dava riscontro con nota prot. 6736 del 26-10-2001. nella quale faceva presente che l'Ing. C. ,nella qualit di responsabile unico del procedimento,avrebbe potuto trasmettere direttamente gli atti di liquidazione inerenti il procedimento affidato all'Ufficio di Ragioneria.

6 In seguito lo stesso dr. A. ,con nota prot. 7047 del 07-11-2001,con riferimento alle perplessit sollevate dall'Ing. S. con la propria nota prot. N. 2039 del 30-10- 2001 (con la quale congelava le spettanze dell'Ing. C. dopo aver in precedenza ,con determina n. 2039 del 30-10-2001,disposto la sospensione cautelativa di dette spettanze) ,faceva presente che l'ing. C. con nota prot. n. 5343 del 04-09- 2001,aveva gi fatto presente di essere disposto a garantire con polizza fideiussoria la somma liquidata in attesa della verifica di ammissibilit della spesa relativa da parte del Ministero e ci per consentire il rispetto del termine del 31- 12-2001. Quindi ,con determina n. 2112 dell' l' dei lavori, , nella qualit di Responsabile Unico del Procedimento, liquidava la propria parcella per complessive . ; in esecuzione di detta determina veniva quindi emesso il mandato di pagamento del.

7 Inoltre,con determina n. 2128 dell' l' S., di Dirigente comunale, liquidava all'Ing. D. un importo complessivo di . per competenze di collaudatore statico e tecnico amministrativo di cui alla relativa parcella; in esecuzione della medesima venivano emessi mandati e 6560. del (aff. 207/208). Infine ,con Decreto n. 222 del 29-10-2002,il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvava la rendicontazione di tutte le spese effettuate ,ivi comprese quelle per le spettanze dell'Ing. C. C. e del Collaudatore Nell'atto di citazione il PM ha preliminarmente osservato che la Regione siciliana ha competenza legislativa esclusiva ex art. 14 dello Statuto ( n. 455, conv. con l. cost. , ) in materia di lavori pubblici e che che solo con l'art. 1 della 7/02, la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" (alias, legge Merloni), nel testo vigente alla data di approvazione della citata 7/02, stata recepita, unitamente ai connessi regolamenti, e con alcune modificazioni, dalla Regione Siciliana.

8 2. La fattispecie in esame quindi era regolata dalla legislazione regionale siciliana in materia di appalti e lavori pubblici, prima fra tutte la 21/85 (e ss. modif.). Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia , il cui recita :- Le norme della presente legge si applicano, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, per l'esecuzione di opere di competenza: .., degli enti locali territoriali e/o istituzionali, .., qualunque sia l'importo dell'opera e la fonte dei finanziamenti, salvo casi speciali, esplicite disposizioni legislative per opere finanziate dallo Stato o da enti statali.. Ci premesso il PM ha ritenuto danno erariale: 1. 1. la somma corrisposta all'Ing. C. a titolo di parcella per i lavori predetti quantificata operando un lievissimo potere riduttivo in . ,00;. 2. 2. la somma di ,00 corrisposta asseritamene in esubero all'Ing.

9 D. per il collaudo statico e tecnico amministrativo dell'opera. Con riferimento al danno erariale di cui al n. 1 ,il PM ,che si avvalso dell'opera di un funzionario istruttore (ing. Lo Iacono), ha affermato che l'opera era disciplinata da norme non derogatorie della disciplina legislativa siciliana all'epoca vigente e che tale circostanza stata formalmente confermata dal Ministero delle Infrastrutture (prot. 769 datato della Direzione Generale per le reti aff. 266/268. Conseguentemente, risulterebbe pienamente operante l' , comma 5 della 21/85 ( e ss. modiff.), secondo cui:- I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali chiamato ad pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di progettista, direttore dei lavori, o ingegnere C.)

10 O collaudatore anche statico relativamente a tali opere. (come reintrodotto dall' della del - : L' del ha interpretato nel senso che il limite posto dal comma 5 non comprende i compensi previsti dal comma 11 - );. L'Ing. C., come indicato nelle stesse determine di nomina (867/99 e 260/00), era C. sezione del Comune di Gela e pertanto faceva parte del settore lavori pubblici competente ad esprimersi tecnicamente su pareri e autorizzazioni relative all'opera in questione. In conseguenza ,allo stesso non poteva essere corrisposto alcun compenso quale professionista, sia perch dipendente del Comune di Gela, stazione appaltante e responsabile dell'esecuzione dell'opera (art. 8 disciplinare ), per cui si sarebbe venuto ad instaurare in C. all'Ing. C. un duplice rapporto con il Comune di Gela, l'uno come dipendente, l'altro quale professionista, sia perch vigeva il divieto legale previsto dal citato comma 5 Ci detto il PM ha osservato che l'intero compenso allo stesso attribuito ,in quanto corrisposto contra legem , costituisce danno erariale.