Example: marketing

Sentenza n. 6046/2017 pubbl. il 28/03/2017 RG n. …

1 N sent N RGAC N CRON repubblica italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sezione Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile, composto da dott. Francesco Mannino Presidente dott. Stefano Cardinali Giudice dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado, iscritta al n 1778, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell anno 2015, trattenuta in decisione all udienza del 12 dicembre 2016 e vertente TRA FUTURHAUS SOCIET COOPERATIVA EDILIZIA A , i

1 N° SENT N° RGAC N° CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma ± Sezione Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile,

Tags:

  2017, Italiana, Repubblica, Moen, Sent, Repubblica italiana in nome, Sent n

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Sentenza n. 6046/2017 pubbl. il 28/03/2017 RG n. …

1 1 N sent N RGAC N CRON repubblica italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sezione Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile, composto da dott. Francesco Mannino Presidente dott. Stefano Cardinali Giudice dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado, iscritta al n 1778, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell anno 2015, trattenuta in decisione all udienza del 12 dicembre 2016 e vertente TRA FUTURHAUS SOCIET COOPERATIVA EDILIZIA A , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, via Ermenegildo Frediani n.

2 48, presso lo studio dell Patrizia Proietti Lupi, che la rappresenta e difende in virt di procura speciale in calce all atto di costituzione di nuovo difensore, OPPONENTE E BURLETTA Claudia, elettivamente domiciliata a Roma, via del Fosso di Gradoncello n 116, presso lo studio dell Giuliano Boschetti e dell Nicola Rivellese, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: ARUBAPEC NG CA 3 Serial#: 19790a4b4e33ebafdb3bd7e534acd8e8 Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC NG CA 3 Serial#: 23cc5092be88919293c5ec83bdc6f5a2 Sentenza n.

3 6046/ 2017 pubbl. il 28/03/2017RG n. 1778/2015 Repert. n. 6464/ 2017 del 28/03/ 2017 2 OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: per l opponente (verbale udienza di ): .. l Lupi conclude riportandosi alle conclusioni in citazione, come precisate nella memoria ex art. 183/6 n 1 ; .. ; per l opposta (verbale udienza di ): .. l Boschetti conclude per il rigetto della avversa domanda e, in subordine, per la concessione di un termine per la riassunzione della causa davanti al Collegio arbitrale, qualora dovesse essere accolta l eccezione avversaria.

4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato all opposta Burletta Claudia, l attrice Futurhaus Societ Cooperativa Edilizia a proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo (n 27037/2014 del 26/11/2014 di questo Tribunale, n 68950/2014 rg), ottenuto dalla convenuta per il pagamento della complessiva somma di ,26 euro, oltre interessi legali come da domanda e spese, quale preteso credito vantato dalla stessa, gi socia della cooperativa, nei confronti di essa opponente.

5 Al riguardo la cooperativa attrice, richiamate le vicende legate all esclusione della convenuta dalla compagine sociale con delibera del CdA del 7/5/2013 ed all esperimento, con esito favorevole ad essa attrice, della procedura di impugnazione del provvedimento di esclusione davanti al collegio arbitrale, cos come previsto dal Regolamento e dallo Statuto della cooperativa, allegava che la convenuta aveva agito in via monitoria per il pagamento della complessiva somma di ,26 euro, quale preteso rimborso, conseguente appunto all esclusione dalla compagine sociale, delle somme a suo tempo corrisposte per la realizzazione dell intervento edilizio ai sensi dell dello Statuto.

6 Che peraltro l ingiungente si era rivolta direttamente al tribunale, senza invece adire il Collegio arbitrale, come previsto, anche nei confronti di ex soci per questioni comunque attinenti al rapporto sociale, dalle norme del Regolamento e dello Statuto della cooperativa stessa; che in ogni caso il preteso credito difettata dei requisiti di certezza, liquidit ed esigibilit . Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: ARUBAPEC NG CA 3 Serial#: 19790a4b4e33ebafdb3bd7e534acd8e8 Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC NG CA 3 Serial#: 23cc5092be88919293c5ec83bdc6f5a2 Sentenza n.

7 6046/ 2017 pubbl. il 28/03/2017RG n. 1778/2015 Repert. n. 6464/ 2017 del 28/03/ 2017 3 Tanto premesso, la cooperativa attrice concludeva per l accoglimento delle seguenti conclusioni, integralmente confermate con la memoria ex art. 183/6 n 1 : Voglia il Tribunale adito .. in via preliminare dichiarare improcedibile il procedimento de quo per il mancato esperimento dell arbitrato, cos come stabilito dall art. 15 del Regolamento e conseguentemente dichiarare che competente a decidere sulla controversia de qua, la Camera Arbitrale.

8 In via preliminare e nel merito, dichiarare nullo il decreto per mancanza dei requisiti di certezza, liquidit ed esigibilit richiesti ex artt. 125 e 638 , per tutte le ragioni sopra esposte. In ogni caso con vittoria di spese di lite . Si costituiva in giudizio la convenuta Burletta Claudia, la quale, contestate le eccezioni e deduzioni di parte opponente, instava per l accoglimento delle rassegnate conclusioni. Al riguardo la convenuta, sulla questione pregiudiziale, rilevava che correttamente la pretesa era stata proposta davanti al tribunale ordinario, in quanto, alla luce dell intervenuta esclusione dalla compagine sociale e conseguentemente della perdita della qualit di socio, come del resto confermato anche all esito del richiamato giudizio arbitrale, non era pi sottoposta alla normativa interna della cooperativa.

9 Che in ogni caso, quand anche fosse stata ritenuta fondata la sollevata eccezione, il tribunale adito avrebbe dovuto procedere, in base al combinato disposto degli artt. 819 ter e 50 , all assegnazione di termine per la riassunzione del giudizio davanti al competente collegio arbitrale; che, quanto invece al merito, l opposizione era infondata, in quanto la quantificazione del credito azionato era stata operata dalla stessa societ opponente in sede arbitrale, e sussistevano tutti i requisiti di legge per la concessione dell invocato provvedimento monitorio.

10 Con ordinanza riservata 10/7/2015 non veniva autorizzata la provvisoria esecutoriet del decreto ingiuntivo opposto .. alla luce delle eccezioni anche pregiudiziali sollevate dall opponente, da ritenere non meramente strumentali e manifestamente infondate, .. Concessi i richiesti termini ex art. 183/6 , la causa, istruita solo documentalmente, era rinviata all udienza del 12/12/2016 per la precisazione delle conclusioni ed alla predetta udienza erano assegnati i termini di legge per il deposito Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: ARUBAPEC NG CA 3 Serial#: 19790a4b4e33ebafdb3bd7e534acd8e8 Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC NG CA 3 Serial#: 23cc5092be88919293c5ec83bdc6f5a2 Sentenza n.


Related search queries