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Sentenza n.99/03 n. Sent. Deciso il 10/09/03 n. R.G. …

1 Sentenza Deciso il 10/09/03 Deposito il 11/09/03 Esecuzione forzata Assegnazione Pignoramento mobiliare presso terzi Assegnazione al creditore intervenuto munito di privilegio Crediti privilegiati di lavoro conseguenti da adempimento del terzo ex cc ed atti di surrogazione - Opposizioni ex cpc avverso ordinanza di assegnazione Rilevanza della data dell obbligazione originaria Opponibilit al creditore pignorante dei soli crediti privilegiati sorti prima del pignoramento Ordinanza di assegnazione - Nullit - Fallimento - Esecuzione forzata - Fallimento del debitore esecutato Pendenza di giudizio ex cpc avverso assegnazione - Eccezione ex LF Distribuzione delle somme ai creditori Improcedibilit Esclusione - ,1201,2704,2916 cc; ,551,617 cpc; RD 267/42; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi Il Giudice Unico dott.

1 Sentenza n.99/03 Deciso il 10/09/03 Deposito il 11/09/03 Esecuzione forzata – Assegnazione – Pignoramento mobiliare presso terzi – Assegnazione al creditore

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1 1 Sentenza Deciso il 10/09/03 Deposito il 11/09/03 Esecuzione forzata Assegnazione Pignoramento mobiliare presso terzi Assegnazione al creditore intervenuto munito di privilegio Crediti privilegiati di lavoro conseguenti da adempimento del terzo ex cc ed atti di surrogazione - Opposizioni ex cpc avverso ordinanza di assegnazione Rilevanza della data dell obbligazione originaria Opponibilit al creditore pignorante dei soli crediti privilegiati sorti prima del pignoramento Ordinanza di assegnazione - Nullit - Fallimento - Esecuzione forzata - Fallimento del debitore esecutato Pendenza di giudizio ex cpc avverso assegnazione - Eccezione ex LF Distribuzione delle somme ai creditori Improcedibilit Esclusione - ,1201,2704,2916 cc; ,551,617 cpc; RD 267/42; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi Il Giudice Unico dott.

2 Riccardo Di Pasquale, ha emanato la seguente Sentenza Nella causa civile iscritta al n. 4618/2000 promossa da: societ XX , in persona del legale rappresentante, con sede in Carpi - Via Calabria n. 12,. difesa e con domicilio eletto c/o l Avv. PANNI FRANCESCO, con studio in Modena viale Autodromo 206/210, rappresentante nel presente giudizio in virt di procura speciale apposta a margine del ricorso in riassunzione. ATTRICE Contro YY , residente in Cavezzo (MO) - Via Cavour n. 248, T, domiciliato in Carpi - Via Marx n. 13,. difeso e con domicilio eletto c/o l Avv. LEONI TIZIANA, con studio in Carpi via Ugo da Carpi 84, rappresentante nel presente giudizio in virt di procura speciale apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione.

3 CONVENUTO e Fallimento ZZ in liquidazione, con sede in Carpi via Carlo 02073140366 CONVENUTA CONTUMACE Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 Conclusioni per la parte attrice: Piaccia all Tribunale nel merito, in via principale, accertata la violazione del combinato disposto degli artt. 551 e 525 , 2 comma e la conseguente lesione del diritto di difesa della creditrice pignorante, dichiarare irregolare e/o nullo e/o inefficace e/o invalido e/o caducato e/o illegittimo il provvedimento emesso il 12/7/2000 del . dr. Bonfreschi con il quale sono state assegnate interamente al sig. YY le somme pignorate alla Banca Popolare di Verona - , pari a . (euro ,49) detratte le spese legali; n.

4 _____ Sent. n. _____ n. _____ Cron. n. _____ Rep. 2 Nel merito, accertata la inammissibilit dell intervento del sig. YY per mancanza, nel titolo creditorio fatto valere, dei necessari requisiti di certezza e liquidit , dichiarare irregolare e/o nullo e/o inefficace e/o invalido e/o caducato e/o illegittimo il provvedimento di assegnazione emesso; in via subordinata, accertata la violazione dell art. 2916 n. 3 e dunque l inopponibilit alla XX srl dei crediti privilegiati fatti valere nella procedura esecutiva dal sig. YY, in tutto o nella minor misura di . (euro ,85) dichiarare irregolare e/o nullo e/o inefficace e/o invalido e/o caducato e/o illegittimo il provvedimento di assegnazione emesso; conseguentemente accertare che XX avrebbe dovuto concorrere nella ripartizione della somma pignorata sopra tutta la somma o sulla minor misura di.

5 E che la somma pignorata avrebbe dovuto essere distribuita tra XX e YY in proporzione ai rispettivi crediti chirografari; In ogni caso rimettere le parti avanti al giudice della esecuzione affinch questi assegni la somma senza tenere conto dei privilegi invocati o della parte di essi relativi ai crediti accertati posteriori al pignoramento e quindi la distribuisca tra le parti in proporzione dei crediti fatti valere eventualmente fissando la data d udienza o il termine per la prosecuzione del procedimento esecutivo, e comunque dando i provvedimenti opportuni, ai sensi dell art. 618 cpc. Conclusioni per parte convenuta YY : Voglia l sig. Giudice ogni contraria istanza reietta, in via pregiudiziale dichiarare l improcedibilit del presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell art.

6 51 Nel merito: in via principale confermare il provvedimento di assegnazione sospeso. In subordine: qualora una parte del credito del sig. YY , pur se privilegiato, non venga considerato opponibile al creditore procedente perch sorto successivamente alla data di notifica del pignoramento presso terzi, si chiede, previa ridefinizione del criterio di riparto, l assegnazione in via privilegiata ex bis della somma pignorata per i crediti vantati dal sig. YY sorti alla data del 19/6/2000, nonch l assegnazione, in via chirografaria, della residua somma pignorata per i crediti vantati dal sig. YY sorti successivamente la data sopraindicata. Con prededuzione delle spese di registrazione del provvedimento di assegnazione. Svolgimento del processo La societ XX srl (di seguito anche solo , per brevit ) procedeva in via esecutiva, con atto di pignoramento presso terzi, per la somma di Lire da precetto, nei confronti della debitrice ZZ srl, in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art.

7 642 cpc emesso dal Tribunale di Modena Sezione distaccata di Carpi. L atto di pignoramento veniva notificato al debitore ZZ ed al terzo pignorato istituto bancario BPV BSGSP in data 19 giugno 2000: citazione per l udienza del 12 luglio 2000. YY depositava in Cancelleria in data 11/7/00, ricorso per intervento per il complessivo credito di Lire , per i pagamenti effettuati quale terzo ex art. 1180 di retribuzioni e trattamenti di fine rapporto a n. 19 dipendenti di ZZ in liquidazione: chiedeva di partecipare in via privilegiata alla distribuzione delle somme pignorate in danno della debitrice. All udienza del 12/7, tenuta dal giudice onorario, il terzo pignorato rendeva dichiarazione positiva per la somma di Lire ; all esito della dichiarazione il giudice assegnava a YY la somma di Lire ed il restante credito pignorato ad entrambe le parti per spese legali, come da note liquidate.

8 Per quanto sopra indicato si vedano gli atti della procedura esecutiva n. 4186/00 RGE dell intestato ufficio, acquisiti al presente giudizio. 3 Con tempestivo ricorso, depositato in data 17/7/00, XX proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso l ordinanza di assegnazione 12/7/00. Chiedeva in via preliminare la sospensione dell esecuzione ex art. 618 cpc. Questi, in sintesi, i motivi di opposizione: 1 violazione del combinato disposto degli 551 e 525 comma 2 cpc, con conseguente lesione del diritto di difesa della creditrice pignorante, per non avere il cancelliere dato notizia a dell intervento di YY; 2 inammissibilit dell intervento di YY per mancanza, nel titolo creditorio fatto valere, dei necessari requisiti di certezza e liquidit , con conseguente illegittimit e/o nullit del provvedimento di assegnazione; 3 violazione dell art.

9 2916 n. 3 , per avere tenuto conto di crediti di YY sorti in buona parte dopo il pignoramento presso terzi, con conseguente illegittimit e/o nullit del provvedimento di assegnazione. Il giudice dell esecuzione, con decreto del 18/7/00, sospendeva l assegnazione e fissava per la comparizione delle parti l udienza del 12/10/00. Si costituivano in giudizio gli opposti litisconsorti necessari- YY, creditore intervenuto, e ZZ srl in liquidazione, debitore esecutato. YY sosteneva l ammissibilit del suo intervento; il privilegio per i crediti dei dipendenti di ZZ, nei quali lui si era surrogato ai sensi dell art. 1201 ; l erronea applicazione dell art. 2916 n. 3 Anche ZZ sosteneva l infondatezza dell opposizione agli atti esecutivi proposta da All udienza del 12/10/02 il legale di YY dichiarava di avere notificato in data 17/7/00 al terzo pignorato BPV BSGSP l ordinanza di assegnazione e di avere in pari data ricevuto il YY la consegna dal terzo della somma assegnata.

10 Le parti producevano documenti. Venivano parzialmente ammesse le prove testimoniali richieste da YY con la memoria istruttoria depositata il 10/1/01; veniva dichiarata la tardivit delle produzioni documentali effettuate da YY all udienza del 14/2/01: cos l ordinanza 28/4/01 il giudice sciogliendo la riserva osserva - sulle istanze istruttorie dell opposto YY in relazione alla prospettata necessit della prova certa ai sensi dell art. 2704 della insorgenza dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis e della surrogazione del YY ai sensi dell art. 1201 sono ammissibili e rilevanti, fatta comunque salva in sede di decisione finale la valutazione anche del momento di insorgenza dei vari crediti per retribuzioni e per , le prove testimoniali sui capitoli da 1 a 38 della memoria 10/1/2001: prove ammissibili ai sensi dell art.


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