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Servizio di documentazione tributaria - …

Servizio di documentazione tributariaConvenzione del 07/01/1992 n. 20 Titolo del provvedimento:Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governodella Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia diimposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frodefiscali. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23/01/1992 - supplemento ordinario) art. 1 Soggetti. Testo: in vigore dal 01/05/1992La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o dientrambi gli Stati.

Servizio di documentazione tributaria Convenzione del 07/01/1992 n. 20 diversa interpretazione: a) l'espressione "uno Stato" e "l'altro …

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1 Servizio di documentazione tributariaConvenzione del 07/01/1992 n. 20 Titolo del provvedimento:Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governodella Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia diimposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frodefiscali. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23/01/1992 - supplemento ordinario) art. 1 Soggetti. Testo: in vigore dal 01/05/1992La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o dientrambi gli Stati.

2 Art. 2 Imposte considerate. Testo: in vigore dal 01/05/19921. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sulpatrimonio prelevate per conto di uno Stato, delle sue suddivisioni politicheo amministrative o dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o deisuoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia), qualunque sia ilsistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevatesul reddito complessivo e sul patrimonio complessivo o su elementi del redditoe del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazionedi beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salaricorrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

3 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne l'Italia: I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; II) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; III) l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). b) per quanto concerne la Francia: I) l'imposta sul reddito (l'impot sur le revenu); II) l'imposta sulle societa' (l'impot sur les societes); III) l'imposta di solidarieta' sul patrimonio (impot de solidarite' sur lafortune); IV) le tasse applicate sull'ammontare globale dei salari (les taxes assisessur le montant global des salaires); V) la tassa professionale (la taxe professionelle).

4 Comprese le trattenute, ritenute alla fonte ed acconti calcolati su detteimposte; (qui di seguito indicate quali "imposta francese"); 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analogache saranno istituite dopo la data di firma della Convenzione e che siaggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorita' competentidegli Stati si comunicano le modifiche importanti apportate alle lororispettive legislazioni fiscali. art.

5 3 Definizioni generali. Testo: in vigore dal 01/05/19921. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda unaPagina 1 Servizio di documentazione tributariaConvenzione del 07/01/1992 n. 20diversa interpretazione: a) l'espressione "uno Stato" e "l'altro Stato" designano, a seconda dei casi,la Repubblica italiana o la Repubblica francese; l'espressione "entrambi gliStati" designa la Repubblica italiana e la Repubblica francese; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mareterritoriale nonche', al di la' di esso, le zone sulle quali, in virtu' dellapropria legislazione e conformemente al diritto internazionaleconsuetudinario, l'Italia esercita diritti sovrani ai fini dell'esplorazione edello sfruttamento delle risorse naturali del suolo e del sottosuolo marino edelle acque sovrastanti.

6 C) il termine "Francia" designa i dipartimenti europei e d'oltremare dellaRepubblica francese ivi compreso il mare territoriale e, al di la' di esso, lezone sulle quali, conformemente al diritto internazionale, la Repubblicafrancese ha dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamentodelle risorse naturali del suolo e del sottosuolo marino e delle acquesovrastanti; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ognialtra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi enteche e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dell'altro Stato"designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato eun'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato.

7 G) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' ditrasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte diun'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato, adeccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamentetra localita' situate nell'altro Stato; h) il termine "nazionali" designa; I) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato; II) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituitein conformita' della legislazione in vigore in uno Stato; i) l'espressione "autorita' competente" designa: I) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

8 II) per quanto concerne la Francia, il Ministro del Bilancio o il suorappresentante autorizzato; 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato, le espressioniivi non definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dallalegislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica laConvenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. art. 4 Residenti. Testo: in vigore dal 01/05/19921. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato"designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e'assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, dellasua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio dinatura analoga.

9 Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sonoassoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che essericavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e'residente di entrambi gli Stati, la sua situazione e' determinata nel seguentemodo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale haun'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente inentrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le suerelazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessivitali).

10 B) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centrodei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente inalcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiornaabitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero nonsoggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente delloPagina 2 Servizio di documentazione tributariaConvenzione del 07/01/1992 n. 20 Stato del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha lanazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati risolvonola questione di comune accordo.


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