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Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese per

N 68183-1/14 RG Tribunale di roma Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese terza Sezione civile Il Giudice sciogliendo la riserva e letti gli atti; visto l atto di citazione di Rossetti Ugo ( Giulio Murano) per l impugnazione della deliberazione assembleare del 18/4/14 della Forno Nuovo Srl, asseritamente illegittima in quanto tendente ad eludere gli effetti del precedente provvedimento di revoca dell amministratore unico, Mazzoli Lidia, rinominata invero nuovo amministratore unico della societ con la deliberazione impugnata; visto il separato ricorso, depositato in data 20/11/14, per la sospensione dell esecuzione della suddetta deliberazione; preso atto della costituzione in giudizio della Forno Nuovo Srl, in persona del curatore speciale ex art.

n° 68183-1/14 RG Tribunale di Roma Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese Terza Sezione Civile Il Giudice sciogliendo la riserva e letti gli atti;

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1 N 68183-1/14 RG Tribunale di roma Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese terza Sezione civile Il Giudice sciogliendo la riserva e letti gli atti; visto l atto di citazione di Rossetti Ugo ( Giulio Murano) per l impugnazione della deliberazione assembleare del 18/4/14 della Forno Nuovo Srl, asseritamente illegittima in quanto tendente ad eludere gli effetti del precedente provvedimento di revoca dell amministratore unico, Mazzoli Lidia, rinominata invero nuovo amministratore unico della societ con la deliberazione impugnata; visto il separato ricorso, depositato in data 20/11/14, per la sospensione dell esecuzione della suddetta deliberazione; preso atto della costituzione in giudizio della Forno Nuovo Srl, in persona del curatore speciale ex art.

2 78 ( Anna Pertosa), e di Mazzoli Lidia ( Salvatore Caianiello); preso atto dell avvenuto decesso del ricorrente Rossetti Ugo, come si desume dalla comparsa di costituzione volontaria in prosecuzione del processo, depositata in questo giudizio cautelare da Rossetti Giuseppina ( Giulio Murano e Valentina Murano), nell indicata qualit di .. erede del de cuius Rossetti Ugo .. ; vista l eccezione del procuratore della resistente Mazzoli, il quale ha chiesto dichiararsi l interruzione del giudizio e, comunque, il difetto di legittimazione della predetta Rossetti Giuseppina a norma dell art.

3 9 dello Statuto; Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 1848 le parti all udienza del 17/2/15, a seguito di rimessione della causa sul ruolo su istanza della difesa della Mazzoli alla luce dell intervenuto decesso del ricorrente; osserva quanto segue. Richiamato quanto esposto, si evidenzia che l assenza nel procedimento cautelare uniforme di ogni formalit procedurale fa salva l esigenza di garantire il contraddittorio e quindi la partecipazione al giudizio dei soggetti coinvolti nella vicenda processuale, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile la disciplina in materia di interruzione del giudizio ex artt.

4 299 e ss in tutti i casi in cui l evento interruttivo abbia colpito una delle parti o il proprio procuratore. Nel caso di specie manca una formale dichiarazione da parte del procuratore costituito, ai fini e per gli effetti di cui all art. 300 , dell intervenuto decesso del ricorrente Rossetti Ugo, ma il deposito di comparsa per la prosecuzione del processo ex art. 302 implica, con ogni evidenza, il fatto dell esistenza dell evento interruttivo, che si vorrebbe appunto superare con la prosecuzione da parte del successore del ricorrente. Dunque si in presenza di un evento (decesso del ricorrente) potenzialmente tale da determinare l interruzione del presente procedimento cautelare ex artt.

5 2378, 3 comma, e 2479 ter, 4 comma, , per cui si deve verificare se si o meno in presenza di una valida ed efficace costituzione dell erede per la prosecuzione del processo. Come detto, si costituita per la prosecuzione del processo Rossetti Giuseppina, qualificatasi erede del ricorrente Rossetti Ugo in quanto figlia del de cuius come da dichiarazione sostitutiva dell atto di notoriet , da cui risulta che la stessa sarebbe erede del ricorrente unitamente a Rossetti Alessandro (altro figlio) e a Mazzoli Lidia (moglie e resistente nell odierno procedimento). Il procuratore della predetta Mazzoli ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di Rossetti Giuseppina alla luce dello Statuto, in base al quale previsto che nel caso di compropriet di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalit previste dagli Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 1848 1105 e 1106 del codice civile (art.)

6 St) e che le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della societ con pi eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune (art. ). Si rammenta che, al momento del decesso del ricorrente, la compagine sociale era costituita unicamente dal ricorrente (titolare del 10% del capitale sociale) e dalla resistente Mazzoli (titolare del residuo 90%). Orbene, a prescindere da ogni considerazione sull efficacia probatoria della prodotta dichiarazione sostitutiva dell atto di notoriet ex artt.

7 21 e 47 Dpr 445/00 per uso successione, in cui invero riportato che si tratta di documento .. da produrre a soggetti diversi dagli organi della Pubblica Amministrazione o Gestori di servizi pubblici .. (cfr. dichiarazione in atti), va ricordato che, in caso di compropriet della partecipazione e come comunque imposto dallo statuto, si deve procedere alla nomina, ai sensi degli artt. 2468 e 1105 , di un rappresentante comune dei comunisti (eredi di Rossetti Ugo), il quale chiamato a svolgere le funzioni di amministratore della quota comune e a prendere tutte le decisioni necessarie all ordinaria amministrazione della stessa, fornendo il necessario impulso all attivit sociale e compiendo tutte le scelte che competerebbero al socio unico, con l unica esclusione degli atti previsti dall art.

8 1108 In mancanza di detta nomina si tratta di verificare se Rossetti Giuseppina, pretesa erede di Rossetti Ugo e quindi cointestataria iure hereditatis con gli altri indicati eredi del 10% del capitale sociale della Forno Nuovo Srl, possa o meno esercitare autonomamente tale diritto di impugnazione della ricordata deliberazione assembleare. Richiamando quanto gi esposto in precedenti giurisprudenziali di questa stessa Sezione , va ricordato -come discorso di carattere generale- che la compropriet della partecipazione sociale si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria avente per oggetto la quota sociale, intesa quale bene immateriale equiparato al bene mobile, dovendosi ritenere che il carattere patrimoniale della partecipazione, assumendo un carattere di prevalenza rispetto ai suoi profili obbligatori, e cio al complesso dei Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#.

9 1848 e obblighi connessi con lo status di socio, connota la quota come bene e cio come oggetto unitario di diritti (cfr. Cass. 22361/09); che alla compropriet della partecipazione sociale applicabile in via diretta la disciplina della comunione ordinaria e che la speciale regola dettata dall ultimo comma dell art. 2468 si limita ad introdurre una deroga espressa a tale disciplina, avente per oggetto la necessit , e non soltanto la possibilit , della nomina del rappresentante comune, la cui nomina, funzione e attivit sono disciplinate, per tutti gli altri aspetti, dagli artt.

10 1105 e 1106 ; che il rappresentante comune, da equipararsi all amministratore, assume, secondo il maggioritario e condivisibile orientamento di giurisprudenza e dottrina, il ruolo di mandatario dei comproprietari. La ratio della nomina di un rappresentante comune, la cui nomina e permanenza in funzione obbligatoria ex lege, viene individuata nella necessit di assicurare, sul piano organizzativo, un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra societ e comunisti, al fine di individuare un unico interlocutore con la societ , sia essa una Spa (art. 2347, 1 comma, ) ovvero una Srl (art.)


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