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SINTESI SCHEMATICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016

1 SINTESI SCHEMATICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 a cura di Eleonora Bovo, Valeria De Nicola e Ettore Ronconi 2 PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Il nuovo codice si applica tra l altro ai contratti di appalto che hanno ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonch i concorsi pubblici di progettazione. Art. 3 - Definizioni L articolo individua un insieme di definizioni decisamente pi ampio rispetto a quello incluso nel testo del precedente Codice in quanto integrato in parte dal recepimento delle nuove nozioni introdotte dalle direttive europee ed in parte dalla legislazione nazionale intervenuta medio tempore. Tra le nuove definizioni si segnalano quelle di cui alle lettere: aa) microimprese, piccole e medie imprese : sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

programmazione di lavori, riguarda le modalità di adozione del programma, effettuata "nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza" con il bilancio. Sostanzialmente immutata è la disciplina in materia di programmazione dei lavori pubblici. Per gli acquisti di beni e servizi di importo stimato

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  Programmazione, Pubblici, Valori, Programmazione dei lavori pubblici

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1 1 SINTESI SCHEMATICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 a cura di Eleonora Bovo, Valeria De Nicola e Ettore Ronconi 2 PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Il nuovo codice si applica tra l altro ai contratti di appalto che hanno ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonch i concorsi pubblici di progettazione. Art. 3 - Definizioni L articolo individua un insieme di definizioni decisamente pi ampio rispetto a quello incluso nel testo del precedente Codice in quanto integrato in parte dal recepimento delle nuove nozioni introdotte dalle direttive europee ed in parte dalla legislazione nazionale intervenuta medio tempore. Tra le nuove definizioni si segnalano quelle di cui alle lettere: aa) microimprese, piccole e medie imprese : sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

2 Qq) lotto funzionale , uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalit , fruibilit e fattibilit indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; ggggg) lotto prestazionale , uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformit alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformit alle diverse fasi successive del progetto; nnn) profilo di committente , il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonch dall'allegato V; zzz) sistema telematico , un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice; aaaa) sistema dinamico di acquisizione , un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione; bbbb) mercato elettronico , uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica.

3 Cccc) strumenti di acquisto , strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto: 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP e dai soggetti aggregatori; 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; ooo) documento di gara , qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari.

4 CONTRATTI ESCLUSI DALL AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE Artt. 4-20 Esclusioni dall ambito di applicazione Gli articoli da 4 a 20 individuano le tipologie contrattuali escluse, in tutto o in parte, dall ambito di applicazione del nuovo Codice, le quali dovranno essere comunque affidate nel rispetto dei principi di economicit , efficacia, imparzialit , parit di trattamento, trasparenza, proporzionalit , pubblicit , tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Per quanto d interesse si evidenzia l inapplicabilit delle norme del Codice alle aggiudicazioni effettuate in house , ossia nei casi in cui tra amministrazione appaltante e soggetto appaltatore vi siano rapporti di controllo (art. 5). Sono altres esclusi (art. 17) gli appalti aventi ad oggetto: l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; i servizi d'arbitrato e di conciliazione; i servizi di rappresentanza legale nel processo; i servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestai da notai; i servizi connessi ai contratti di lavoro.

5 3 PIANIFICAZIONE programmazione E PROGETTAZIONE Art. 21 Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti L'articolo 21 disciplina la programmazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, prevedendo che le amministrazioni aggiudicatrici provvedano all adozione e al relativo aggiornamento annuale: - del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato non inferiore a euro; - del programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato non inferiore a euro, in cui devono essere obbligatoriamente incluse le opere pubbliche incompiute ai fini del loro completamento o per l individuazione di soluzioni alternative. Una delle principali differenze tra la nuova disciplina e la precedente, contenuta nell art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 e che si riferiva peraltro alla sola programmazione di lavori, riguarda le modalit di adozione del programma, effettuata "nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza" con il bilancio.

6 Sostanzialmente immutata la disciplina in materia di programmazione dei lavori pubblici . Per gli acquisti di beni e servizi di importo stimato superiore a un milione di euro prevista l approvazione, entro il mese di ottobre di ciascun anno, di un programma biennale con aggiornamenti annuali che devono essere trasmessi al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori (previsto dall articolo 9, comma 2, del DECRETO -legge n. 66/2014 ed istituito dal DECRETO del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014). Si ricorda che per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivit le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto del Piano Triennale per l informatica predisposto dall Agid che, in conformit a quanto stabilito dall art. 1, comma 513 della legge n. 208/2015, contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettivit e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente ed individua i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

7 La norma disciplina inoltre le forme di pubblicit dei programmi in questione, prevedendo la pubblicazione sul profilo del committente, sul sito informatico del MIT e dell'Osservatorio sui contratti pubblici . Si prevede, inoltre, l emanazione, entro 90 giorni dall entrata in vigore del nuovo Codice, di un DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle modalit di elaborazione ed aggiornamento dei programmi. Ai sensi dell art. 216 fino all adozione del DECRETO ministeriale previsto in materia di programmazione degli acquisti, si applicano gli atti di programmazione gia adottati ed efficaci, all interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorita degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e gia avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi gia approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente.

8 Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalita per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell adozione del DECRETO . Art. 22 Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico. La norma prevede che le amministrazioni aggiudicatrici provvedano alla pubblicazione nel proprio profilo del committente di progetti di fattibilit relativi ai grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla citt o sull'assetto del territorio, nonch degli esiti della consultazione pubblica comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i soggetti portatori di interesse. La disposizione relativa al dibattito pubblico non immediatamente operativa, poich l individuazione delle tipologie di opera e delle soglie dimensionali per l attivazione di tale procedura demandata ad apposito DECRETO che il MIT dovr adottare entro un anno dall entrata in vigore del nuovo Codice.

9 Art. 23 Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonch per i servizi L'articolo disciplina i livelli di progettazione, prevedendo che essa sia articolata: - su 3 livelli nel caso di appalti di lavori: progetto di fattibilit tecnica ed economica (che la nuova denominazione del progetto preliminare ), progetto definitivo e progetto esecutivo; questi ultimi due svolti preferibilmente dal medesimo soggetto. Uno o entrambi i primi due livelli possono essere omessi se il livello successivo contiene tutti gli elementi previsti per il livello omesso. - di regola, in un solo livello, per la progettazione di servizi e forniture. La disciplina dei contenuti dei tre livelli progettuali, che nel precedente Codice era affidata al Regolamento ( n. 207/2010), nel testo ora vigente demandata ad un apposito DECRETO del Ministero delle infrastrutture.

10 Fino dell emanazione di tale DECRETO , ai sensi dell art. 216, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonche gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell articolo 248, del DECRETO del presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L art. 23, al comma 2, individua inoltre i soggetti che possono svolgere le attivit relative alla progettazione (di fattibilit , definitiva ed esecutiva) stabilendo che: - per i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo o tecnologico, provvedano professionalit interne, purch in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto, oppure si ricorra alla 4 procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee; - per tutti gli altri lavori si applichino le norme in materia di progettazione di lavori pubblici , di cui al successivo art.


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