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Sommario: 1. Il 7 300/’70. licenziamento disciplinare …

1 Questioni procedurali in tema di licenziamenti individuali Sommario: 1. Il licenziamento disciplinare e la procedura dell art. 7 della Legge n. 300/ 70. Ambito di applicazione 2. la definizione di licenziamento disciplinare 3. L affissione del codice disciplinare art. 7 comma 1 4. La preventiva contestazione dell addebito e le difese del lavoratore art. 7 comma 2 5. Le difese del lavoratore art. 7 comma 2, 3 e 5 6. La tempestivit nell adozione del licenziamento ed i termini previsti dalla contrattazione collettiva 7 Il doppio licenziamento . 1. Il licenziamento disciplinare e la procedura dell art. 7 della Legge n. 300/ 70. Ambito di applicazione Per licenziamento disciplinare si intende il recesso del datore lavoro determinato da mancanze del dipendente gravissime (per giusta causa) o gravi (per giustificato motivo soggettivo) che integrano una violazione degli obblighi contrattuali.

3 caso di omissione di nomina di proprio rappresentante da parte del datore di lavoro) espressamente richiamati dall’art. 56 del D.lgs. n.165/’01 in tema di sanzioni disciplinari 1. In ogni caso gli artt. 54 (codice di comportamento) 55 (sanzioni disciplinari) e 56 (impugnazione

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1 1 Questioni procedurali in tema di licenziamenti individuali Sommario: 1. Il licenziamento disciplinare e la procedura dell art. 7 della Legge n. 300/ 70. Ambito di applicazione 2. la definizione di licenziamento disciplinare 3. L affissione del codice disciplinare art. 7 comma 1 4. La preventiva contestazione dell addebito e le difese del lavoratore art. 7 comma 2 5. Le difese del lavoratore art. 7 comma 2, 3 e 5 6. La tempestivit nell adozione del licenziamento ed i termini previsti dalla contrattazione collettiva 7 Il doppio licenziamento . 1. Il licenziamento disciplinare e la procedura dell art. 7 della Legge n. 300/ 70. Ambito di applicazione Per licenziamento disciplinare si intende il recesso del datore lavoro determinato da mancanze del dipendente gravissime (per giusta causa) o gravi (per giustificato motivo soggettivo) che integrano una violazione degli obblighi contrattuali.

2 Il licenziamento disciplinare deve essere comminato previa attivazione della procedura prevista dall art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. L elaborazione giurisprudenziale, in primo luogo l intervento della Corte Costituzionale, ha via via sviluppato il campo di applicazione delle garanzie previste ai primi tre commi dall art. 7 (pubblicit del codice disciplinare ; preventiva contestazione e assistenza da parte del rappresentante sindacale) estendendolo: 1) al licenziamento , posto che la norma era dettata in tema di sanzioni conservative, a prescindere dal fatto che la contrattazione collettiva ritenesse l applicabilit o meno dell art. 7 alla sanzione espulsiva (cfr.

3 Corte Costituzionale n. 204/ 82); 2) alle imprese con meno di sedici dipendenti (cfr. Corte Costituzionale n. 427/ 89) . In entrambi i casi la Corte si mossa attuando il principio di uguaglianza dell art. 3 della Costituzione che richiede parit di trattamento e di garanzie ogniqualvolta il lavoratore subisca il massimo pregiudizio della perdita del lavoro e della lesione della dignit professionale e personale. Sulla base di questi principi l applicazione delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 dell art. 7 stata estesa, come gi ascoltato, anche al licenziamento disciplinare del dirigente. Identica conclusione si raggiunta per il licenziamento disciplinare dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro fermo restando, in caso di licenziamento illegittimo, il solo diritto al risarcimento del danno costituito dalle retribuzioni dovute sino al termine del rapporto.

4 Ovviamente la valutazione della legittimit del licenziamento per ragioni disciplinari (segnatamente per giusta causa ex art. 2119 ) riguarda solo l ipotesi del licenziamento irrogato ante tempus ovvero prima della scadenza naturale del contratto, diversamente questi rapporti rientrano nell area della libera recedibilit . Vi , infatti, un area di rapporti di lavoro che resta esclusa dall applicazione delle garanzie dell art. 7 l. 70 perch vige il principio della libera recedibillit specificamente: 2 1) Lavoratori domestici per espresso richiamo normativo contenuto nella legge 108/ 90 che all art. 4 esclude l applicabilit dell art. 2 della legge n. 604/ 66 (obbligo del datore di lavoro di comunicare per iscritto il licenziamento ) ai rapporti disciplinati dall art.

5 2 della legge n. 339/ 58 sul lavoro domestico. In sostanza, in ragione della natura strettamente fiduciaria del rapporto lavorativo istauratosi tra le parti, il licenziamento del lavoratore domestico pu essere operato senza vincolo di forma col solo obbligo di preavviso salvo il caso di giusta causa di licenziamento . In tale ipotesi, se il lavoratore impugna il licenziamento poi accertato come illegittimo, ha diritto al solo preavviso non essendo previsto in capo al datore di lavoro l obbligo di risarcimento del danno. il caso, per , di evidenziare che la contrattazione collettiva salvaguarda il licenziamento della lavoratrice madre durante il periodo dall inizio della gestazione sino al termine dell astensione obbligatoria per congedo di maternit.

6 Ferma restando la possibilit di licenziamento in caso di colpa grave della lavoratrice integrante una giusta causa ex art. 54 comma 3 lettera a) del 151/ 01. 2) lavoratori subordinati sportivi professionisti per espressa disposizione legislativa l art. 4 comma 7 o 8 della legge n. 91/ 81 che esclude l applicabilit della disciplina di cui all art. 7 della l. n. 300/ 70. In verit leggendo la norma l esclusione riguarda solo per la sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali dovendosi, in astratto, ritenere l applicabilit dell art. 7 per le sanzioni irrogate dal datore di lavoro. Va precisato che, come delineato dalla Corte di Cassazione n. 9551 del 11/04/2008 l inapplicabilit delle regole generali di tutela vale solo per atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi, categorie espressamente regolamentate dalla legge 91/ 81, e non per altre professionalit del mondo sportivo quali massaggiatori, preparatori atletici, medici sociali citati 3) lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto ai sensi dell L.

7 54/ 82 per conseguire la massima anzianit contributiva utile (art. 4 L. 108/ 90). Di fatto l innalzamento dell et pensionabile al compimento dei sessantacinque anni per gli uomini e dei sessantanni per le donne ha ridotto il campo di applicazione a quelle sole categorie nelle quali possibile maturare i requisiti pensionistici prima del raggiungimento dell et pensionabile. 4) lavoratori in prova datore di lavoro e dipendente posso recedere liberamente dal rapporto durante il periodo di prova. Al pubblico impiego contrattualizzato non si applica la disciplina di cui all art. 7 della Statuto dei lavoratori se non per i commi primo, quinto e ottavo (affissione del codice disciplinare , spatium deliberandi di cinque giorni dalla contestazione scritta dell addebito, inefficacia delle sanzioni disciplinari dopo due anni dall applicazione) espressamente richiamati dall art.

8 55 comma 2 nonch sesto e settimo (facolt di promuovere il tentativo di conciliazione avanti un collegio di conciliazione costituito presso la Direzione provinciale del Lavoro e inefficacia della sanzione in 3 caso di omissione di nomina di proprio rappresentante da parte del datore di lavoro) espressamente richiamati dall art. 56 del 01 in tema di sanzioni disciplinari 1. In ogni caso gli artt. 54 (codice di comportamento) 55 ( sanzioni disciplinari ) e 56 (impugnazione delle sanzioni disciplinari ) del 165/ 01 disciplinano in via generale, con ampi rimandi alla contrattazione collettiva di ogni singolo comparto, la materia della formazione e conoscibilit del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, della regolamentazione del procedimento di irrogazione e impugnazione delle sanzioni disciplinari conservative ed espulsive riprendendo le linee guida della tutela del citato art.

9 7. L unica differenza di rilievo la disposizione di cui al quarto comma dell art. 55 che prevede l individuazione, da parte di ogni amministrazione e secondo il proprio ordinamento, dell ufficio competente per i procedimenti disciplinari . Tale ufficio l unico deputato: alla contestazione dell addebito al dipendente (su segnalazione del capo struttura); all istruzione del procedimento disciplinare e all applicazione della sanzione, salvo il caso del rimprovero verbale e della censura applicati direttamente dal capo struttura. La conseguenza della violazione del disposto dell art. 55 stata chiarita dalla Corte di Cassazione la quale ha spiegato che Il procedimento disciplinare istaurato da un soggetto o un organo diverso dall illegittimo e, pertanto, la sanzione irrogata a seguito di un procedimento come dinanzi illegittimo viziata di nullit in quanto il provvedimento stato adottato in violazione di norma di legge inderogabile sulla competenza.

10 Il consequenziale accertamento della sua inderogabilit o imperativit non pu che comportare l applicazione del primo comma dell art. 1418 dell atto o provvedimento adottato da organo o soggetto dell ente ex lege non competente . 2 Diversamente nel caso di difetto di rappresentanza del soggetto che ha comminato il licenziamento nel rapporto di lavoro privato, possibile la ratifica con effetti ex tunc da parte della societ secondo il disposto dell art. 1399 nel rispetto delle forma prescritte dalla legge. 3 2. la definizione di licenziamento disciplinare In seguito agli interventi della Corte Costituzionale con sentenze n. 204/ 82 e n. 345 e 935 del 1988, si affermata la nozione cosiddetta ontologica del licenziamento disciplinare .


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