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SPA O SRL? UN AIUTO PER SCEGLIERE

Amministrazione e Finanza >> Finanza Aziendale SSPPAA OO SSRRLL?? UUNN AAIIUUTTOO PPEERR SSCCEEGGLLIIEERREE di Massimiliano Di Pace Pagina 2 di 10 La riforma del diritto societario, introdotta dal Decreto legislativo n. 6/2003, distinguendo pi nettamente la disciplina dei due principali modelli di societ di capitali, ossia la Societ per azioni (Spa) e la Societ a responsabilit limitata (Srl), richiede una rivalutazione dei vantaggi e svantaggi dei due modelli societari, ed un ripensamento delle considerazioni che normalmente stanno alla base della scelta del tipo di societ.

Pagina 4 di 10 Si usa il condizionale («potrebbe») in relazione al possibile vantaggio del modello della Srl, in quanto, sempre in considerazione delle nuove regole sul rating delle imprese che verranno

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1 Amministrazione e Finanza >> Finanza Aziendale SSPPAA OO SSRRLL?? UUNN AAIIUUTTOO PPEERR SSCCEEGGLLIIEERREE di Massimiliano Di Pace Pagina 2 di 10 La riforma del diritto societario, introdotta dal Decreto legislativo n. 6/2003, distinguendo pi nettamente la disciplina dei due principali modelli di societ di capitali, ossia la Societ per azioni (Spa) e la Societ a responsabilit limitata (Srl), richiede una rivalutazione dei vantaggi e svantaggi dei due modelli societari, ed un ripensamento delle considerazioni che normalmente stanno alla base della scelta del tipo di societ.

2 Senza avere la pretesa di essere esaustivi, con questo dossier si intendono sviluppare alcune considerazioni, finalizzate alla scelta del modello, relativamente ai seguenti aspetti: 1) i contenuti dell atto costitutivo e dello statuto; 2) la misura del capitale sociale minimo; 3) la tipologia di conferimenti attribuibili alla societ ; 4) l impostazione del processo decisionale dei soci. II CCOONNTTEENNUUTTII DDEELLLL AATTTTOO CCOOSSTTIITTUUTTIIVVOO EE DDEELLLLOO SSTTAATTUUTTOO Un primo elemento che potrebbe influenzare la scelta tra il modello della Spa e della Srl la complessit e completezza dell atto costitutivo e dello statuto.

3 In realt , se si confronta il contenuto degli atti costitutivi della Spa e della Srl, descritti rispettivamente dagli artt. 2328 e 2463 del codice civile, si constata che vi sono solo due sostanziali differenze: 1) nell atto costitutivo della Srl devono essere inserite al punto 7 le norme relative al funzionamento della societ , che costituiscono invece l oggetto tipico dello statuto delle Spa, come precisato dall ultimo comma dell art. 2328 ; in definitiva, mentre le Spa possono avere due documenti separati (atto costitutivo e statuto), nelle Srl, se si rispetta il tenore letterale della legge, deve esserci un unico documento fondante, ossia l atto costitutivo, come d altronde conferma la lettura di tutto l articolato codicistico dedicato alle Srl, dove non compare mai il termine statuto , ma solo atto costitutivo.

4 2) nell atto costitutivo delle Spa vanno indicate le regole di ripartizione degli utili, mentre nelle Srl questa decisione deve essere presa di volta in volta in occasione dell approvazione del bilancio, come precisato dal comma 3 dell art. 2478-bis ; ne consegue che nelle Srl vi una maggiore flessibilit sulla distribuzione degli utili, mentre nella Spa cambiamenti di queste regole comportano modifiche statutarie. Entrambe queste differenze non sono per cos incisive da far propendere nella scelta verso un modello invece dell altro.

5 In realt un analisi pi attenta dell articolato relativo alle Spa ed alle Srl fa emergere, contrariamente ai luoghi comuni che vogliono che la Spa sia un modello pi rigido rispetto a quello della Srl, che la disciplina della Spa lascia molto spazio all autonomia statutaria, per quanto riguarda l impostazione dell organizzazione e del funzionamento della societ , essendovi ben 108 rinvii a tale autonomia, contro i 55 del modello della Srl. Questi numeri, che potrebbero sembrare elevati, si possono riscontrare contando le volte in cui nel testo dei vari articoli compaiono frasi del tipo se nell atto costitutivo non stabilito diversamente , oppure lo statuto pu , o ancora salvo diversa disposizione dell atto costitutivo.

6 E vero per che, valendo nel diritto societario il principio secondo il quale quanto non espressamente disciplinato consentito, il maggior numero di articoli che disciplinano la Spa (167, esclusi quelli relativi alla redazione del bilancio), rispetto a quelli relativi alla Srl (33), ha come conseguenza che le scelte sull impostazione della Spa sono pi guidate rispetto a quelle concernenti la Srl, per cui non errato affermare che il margine di manovra lasciato all autonomia statutaria, ossia alla libera decisione dei soci, senz altro pi ampio nella Srl.

7 Pagina 3 di 10 In definitiva, se da una parte la Srl ha una serie di vantaggi quali un unico documento societario (l atto costitutivo), una maggiore libert per la decisione sulla distribuzione degli utili tra i soci, e pi in generale una maggiore autonomia statutaria, dall altra parte la Spa gode del beneficio di una maggiore regolamentazione, valorizzata da un ampia autonomia statutaria (come dimostrano i 108 rinvii alle scelte dei soci), che garantisce una tutela maggiore ai soci in caso di situazioni controverse. In conclusione, laddove i soci sono molto coesi, essi possono pure propendere verso il modello della Srl, mentre quando i soci ritengono che vi possano essere in futuro dei conflitti, senz'altro preferibile il modello delle Spa, che, essendo pi disciplinato, offre maggiori garanzie di soluzione delle controversie quando queste si presentano.

8 LLAA MMIISSUURRAA DDEELL CCAAPPIITTAALLEE SSOOCCIIAALLEE MMIINNIIMMOO Una delle ragioni della minore preferenza del modello della Spa rispetto al modello della Srl risiede storicamente nella notevole differenza dell importo del capitale sociale minimo. Va per considerato che se anni fa la differenza tra 20 milioni di lire e 200 milioni era sicuramente significativa, visto che con 200 milioni di lire si poteva comprare un appartamento di tutto rispetto, oggi, la differenza tra i valori dei capitali sociali minimi di Srl e Spa, ossia tra euro e euro, in termini di valore reale, sicuramente minore.

9 Infatti, pur essendo cresciuto il rapporto (da 1 a 10 a 1 a 12) tra l importo del capitale sociale minimo dei due modelli societari, il minore valore reale dei due importi fa s che la differenza (sempre in termini reali) dei capitali sociali minimi sia effettivamente minore rispetto al passato. In definitiva, mentre in passato la differenza tra capitale sociale minimo di Spa e Srl era equivalente a quella tra un buon appartamento ed una macchina di lusso, oggi tale differenza pari a quella esistente tra una utilitaria ed una porzione di miniappartamento in una zona periferica di una citt.

10 In definitiva, la differenza tra Spa e Srl derivante dal diverso importo del capitale sociale minimo oggi poco significativa, e si potrebbe affermare che essa di fatto diventa trascurabile, se si tiene in considerazione l imminente entrata in vigore delle nuove regole di patrimonializzazione delle banche, contenute nell Accordo di Basilea 2, che comporter in pratica la necessit di una crescita del capitale proprio di tutte le imprese, pena la riduzione della possibilit di accedere ai prestiti bancari, ed in ogni caso l incremento del costo del denaro.


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