Transcription of Speciale Dossier Condominio
1 Il Condominio negli edificiCodice civile e Legislazione Speciale Codice civile aggiornato ai sensi della Legge 11 dicembre 2012, n. 220,e s. m. aggiornate al Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125,come convertito e modificato con la Legge 27 novembre 2020, n. Dossier CondominioANACIA ssociazione Nazionale Amministratori Condominiali e ImmobiliariSEDE DI ROMA - 00187 - VIA SALANDRA 1/A - TEL. 06 Condominio negli edificiCodice civile e Legislazione specialeCodice civile aggiornato ai sensi della Legge 11 dicembre 2012, n. 220,e s. m. aggiornate al Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125,come convertito e modificato con la Legge 27 novembre 2020, n.
2 Cura diCarlo Parodi e Carlo PattiDISCIPLINA VIGENTE COME MODIFICATA DAL TESTO DI RIFORMADEL CONDOMINIOA vvertenza: in neretto sono riportate le norme sostituite, aggiunte o modificate nel 2020 CODICE CIVILE: LIBRO III - DELLA PROPRIET TITOLO VII - DELLA COMUNIONEArt. 1100. Norme regolatriciI. Quando la propriet o altro diritto reale spetta in comune a pi persone, se il titoloo la legge non dispone diversamente, si applicano le norme 1101. Quote dei partecipantiI. Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso deipartecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, in proporzione dellerispettive 1102.
3 Uso della cosa comuneI. Ciascun partecipante pu servirsi della cosa comune, purch non ne alteri la de-stinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il lorodiritto. A tal fine pu apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliorgodimento della Il partecipante non pu estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno deglialtri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo 1103. Disposizione della quotaI. Ciascun partecipante pu disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimentodella cosa nei limiti della sua Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni con-tenute nel capo IV del titolo III del libro 1104.
4 Obblighi dei partecipantiI. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazionee per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a normadelle disposizioni seguenti, salva la facolt di liberarsene con la rinunzia al suo La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato Il cessionario del partecipante tenuto in solido con il cedente a pagare i con-tributi da questo dovuti e non 1105. AmministrazioneI. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell amministrazione della Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza deipartecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la mi-noranza Per la validit delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i parte-cipanti siano stati preventivamente informati dell oggetto della Se non si prendono i provvedimenti necessari per l amministrazione della cosacomune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non vieneeseguita, ciascun partecipante pu ricorrere all autorit giudiziaria.
5 Questa provvede incamera di consiglio e pu anche nominare un 1106. Regolamento della comunione e nomina di amministratoreI. Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall articolo precedente, pu es-sere formato un regolamento per l ordinaria amministrazione e per il miglior godimentodella cosa Nello stesso modo l amministrazione pu essere delegata ad uno o pi parteci-panti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell 1107. Impugnazione del regolamentoI. Ciascuno dei partecipanti dissenzienti pu impugnare davanti all autorit giudi-ziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo haapprovato.
6 Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui stato loro comunicata ladeliberazione. L autorit giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento siastato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli 1108. Innovazioni e altri atti eccedenti l ordinaria amministrazioneI. Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno dueterzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazionidirette al miglioramento della cosa o a renderne pi comodo e redditizio il godimentopurch esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importinouna spesa eccessivamente Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l ordinaria ammi-nistrazione.
7 Sempre che non risultino pregiudizievole all interesse di alcuno dei E necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di co-stituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a L ipoteca pu essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primocomma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per laricostruzione o per il miglioramento della cosa 1109. Impugnazione delle deliberazioniI. Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente pu impugnare davanti al-l autorit giudiziaria, le deliberazioni della maggioranza:41) nel caso previsto dal secondo comma dell articolo 1105, se la deliberazione grave-mente pregiudizievole alla cosa comune;2) se non stata osservata la disposizione del terzo comma dell articolo 1105;3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l ordinaria ammini-strazione in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell L impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giornidalla deliberazione.
8 Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui stata loro comu-nicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l autorit giudiziaria pu ordinare lasospensione del provvedimento 1110. Rimborso di speseI. Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell ammini-stratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha dirittoal 1111. Scioglimento della comunione I. Ciascuno dei partecipanti pu sempre domandare lo scioglimento della comunione;l autorit giudiziaria pu stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore acinque anni, se l immediato scioglimento pu pregiudicare gli interessi degli Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni validoe ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti.
9 Se stato stipulato per un terminemaggiore, questo si riduce a dieci Se gravi circostanze lo richiedono, l autorit giudiziaria pu ordinare lo sciogli-mento della comunione prima del tempo 1112. Cose non soggette a divisione I. Lo scioglimento della comunione non pu essere chiesto quando si tratta di coseche, se divise, cesserebbero di servire all uso a cui sono 1113. Intervento nella divisione e opposizione I. I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisionea proprie spese, ma non possono impugnare la divisione gi eseguita, a meno che abbianonotificato un opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essil esperimento dell azione revocatoria o dell azione Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l opposizione, per l effetto in-dicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell atto didivisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa Devono essere chiamati a intervenire.
10 Perch la divisione abbia effetto nei loroconfronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull immobile in virt di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell atto di divisione odella trascrizione della domanda di divisione Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunionepu opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di pre-levamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da 1114. Divisione in natura I. La divisione ha luogo in natura, se la cosa pu essere comodamente divisa in particorrispondenti alle quote dei 1115.