Example: marketing

Spese di notifica nei procedimenti di separazione e ...

Spese di notifica nei procedimenti di separazione e divorzio Esenzione della parte privata NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e da Servizi - DirEzione Generale del Personale e della Formazione- Ufficiavi, Prot. n. 6/754/03-1/SG del 26 maggio 2005, diretta all'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Lanciano. In merito al quesito di riferimento si allegano due precedenti pronunce di quest'ufficio esaustive a fugare ogni dubbio in materia. NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio VI, Prot. n. 6/508/03-1 del 6 aprile 2005, diretta alla Corte d'Appello di L'Aquila.

Spese di notifica nei procedimenti di separazione e divorzio – Esenzione della parte privata NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del …

Tags:

  Procedimenti

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Spese di notifica nei procedimenti di separazione e ...

1 Spese di notifica nei procedimenti di separazione e divorzio Esenzione della parte privata NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e da Servizi - DirEzione Generale del Personale e della Formazione- Ufficiavi, Prot. n. 6/754/03-1/SG del 26 maggio 2005, diretta all'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Lanciano. In merito al quesito di riferimento si allegano due precedenti pronunce di quest'ufficio esaustive a fugare ogni dubbio in materia. NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio VI, Prot. n. 6/508/03-1 del 6 aprile 2005, diretta alla Corte d'Appello di L'Aquila.

2 Con nota del 7 marzo 2005 proveniente dall Unep di Ortona viene posto a quest'ufficio il quesito se, per effetto della formulazione dell'alt. 32 del Testo Unico in materia di Spese di giustizia ( 30 maggio 2002 n. 115), possa ancora essere ritenuto valido l'orientamento ministeriale, contenuto nella nota n. 5/181/03-1/RG del 28 febbraio 2000, in favore dell'esenzione della parte privata da ogni onere di spesa per notifica nei procedimenti di separazione e divorzio. Il dubbio manifestato dall'ufficiale giudiziario nascerebbe dalla considerazione che il predetto articolo, riguardante le notificazioni a richiesta delle parti, pone a carico dell'erario le Spese di notifica nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n.

3 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, senza alcun riferimento o cenno ai procedimenti di cui alla legge 6 marzo 1987 n. 74. I n realt , la lettera dell'ari. 32 del suddetto , nella parte in cui dispone l'esenzione dalle Spese di notifica quando l'attivit a richiesta di parte, identica a quella riportata nel precedente art. 30, in tema di notificazioni a richiesta dell'ufficio, nella parte in cui prevede l'esenzione dalla corresponsione di un'anticipazione forfetaria da parte dei privati in favore dell'erario per le notifiche nel processo civile. 2002 del Dipartimento degli Affari di Giustizia e la nota ministeriale del 29 settembre 2003, indirizzata a tutti i Presidenti di Corte d'Appello, dell'Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Civile presso il suddetto Dipartimento, disponendo che non devono ritenersi soggetti all'onere di pagamento da parte dei privati, anche tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal , per i quali prevista l'esenzione da ogni tributo e spesa, citando a titolo esemplificativo proprio i procedimenti di separazione e divorzio.

4 Pertanto, alla luce dei chiarimenti gi contenuti nelle esposte fonti ministeriali, lo scrivente ufficio ritiene che il Testo Unico sulle Spese di giustizia non abbia modificato l'assetto -normativo che regola la materia oggetto del quesito e, conseguentemente, ribadisce il precedente orientamento gi noto all'ufficiale giudiziario di Ortona, espresso sulla base dei principi e delle motivazioni approfondite della giurisprudenza costituzionale che hanno ispirato in alcune pronunce (Sent. n. 154/1999 e Sent. n. 176/1992) un'interpretazione estensiva delle previsioni contenute nell'ari. 19 della legge n. 74/1987. Vorr codesta Presidenza provvedere a comunicare all'interessato il contenuto della presente nota affinch il predetto continui a seguire le indicazioni che si provveduto a confermare con la presente risposta a quesito.

5 Il Direttore dell'Ufficio Renato Pacileo


Related search queries