Example: marketing

Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale “OLTRE ...

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale OLTRE QUELLA SEDIA Art. 1 DENOMINAZIONE Sociale E' costituita nel rispetto delle disposizioni del Codice civile e della L 383/2000 l'associazione di Promozione Sociale sotto la denominazione OLTRE QUELLA SEDIA con l uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione organizzazione non lucrativa di utilit Sociale o dell acronimo ONLUS . Art. 2 SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE L'Associazione ha sede legale in TRIESTE, Via .ROSSETTI 15, L assemblea straordinaria pu quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanza in ogni localit . I trasferimenti di sede legale non necessitano di modifiche statutarie Art. 3 LO SCOPO L associazione di Promozione Sociale non ha fini di lucro, e ha l esclusivo perseguimento di finalit di solidariet Sociale .

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al

Tags:

  Sociali

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale “OLTRE ...

1 Statuto dell Associazione di Promozione Sociale OLTRE QUELLA SEDIA Art. 1 DENOMINAZIONE Sociale E' costituita nel rispetto delle disposizioni del Codice civile e della L 383/2000 l'associazione di Promozione Sociale sotto la denominazione OLTRE QUELLA SEDIA con l uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione organizzazione non lucrativa di utilit Sociale o dell acronimo ONLUS . Art. 2 SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE L'Associazione ha sede legale in TRIESTE, Via .ROSSETTI 15, L assemblea straordinaria pu quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanza in ogni localit . I trasferimenti di sede legale non necessitano di modifiche statutarie Art. 3 LO SCOPO L associazione di Promozione Sociale non ha fini di lucro, e ha l esclusivo perseguimento di finalit di solidariet Sociale .

2 Scopo dell'associazione : - diffondere una nuova cultura delle diversit dove l arte diventa vita e la vita diventa arte con particolare attenzione all ambito educativo, formativo attraverso spettacoli teatrali, laboratori creativi, viaggi e soggiorni educativi/formativi, periodi residenziali educativi per la crescita della persona che vive una situazione di disagio , creazione di luoghi educativi formativi( appartamenti, sale, ecc), organizzazione di corsi, seminari, partecipazione a manifestazioni culturali,mostre, mercatini con diffusione di materiale cartaceo (libri, volantini, opuscoli ecc.) e visivo (video, foto ecc.). Non serve essere n esperti n inesperti,n professionisti n alle prime armi, n abili n disabili, n appassionati n curiosi, n bambini, n giovani n anziani, n forti n deboli, basta essere esseri umani - dare opportunit espressive alle persone etichettate disabili per uscire dall assistenza ed entrare nell educazione (essere un sostegno per la normalit dando opportunit di espressione alla diversit ), dove le persone con disabilit si possano sentire esseri umani utili e facenti parte di un gruppo e non disabili da dover solo assistere.

3 Tutti gli scopi predetti puntano all esclusivo perseguimento di finalit di solidariet Sociale . Gli eventuali proventi delle attivit non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Vige il divieto di distribuire , anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonch fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Tutte le attivit non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate ad eccezione di quelle direttamente connesse Le attivit dell'associazione e le sue finalit sono ispirate a principi di pari opportunit tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

4 Art. 4 LA DURATA L associazione ha durata illimitata I MEZZI ECONOMICI L associazione di Promozione Sociale trae le sue risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attivit da: -quote e contributi degli associati - eredit , donazioni e legati - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari .- contributi dell Unione europea e di organismi internazionali - erogazioni liberali degli associati e dei terzi -entrata derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi -iniziative promozionali - altre entrate compatibili con le finalit sociali dell associazionismo di Promozione Sociale I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalit previste dall atto costitutivo e dallo Statuto con l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivit istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5 I fondi dell associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potr essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all associazione e arricchire il suo patrimonio. I SOCI Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Ci sono tre categorie di soci: - Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, - Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo.

6 - Soci sostenitori; coloro che sostengono l Associazione condividendone gli scopi e le finalit con delle donazioni economiche e materiali..- LA DOMANDA DI AMMISSIONE Il Comitato direttivo l organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalit : -redatta per iscritto - Indirizzata al Comitato direttivo La domanda di adesione deve contenere le generalit complete del socio ed in particolare: nome e cognome,.. nato a,.. residente in,.. Attivit Il diniego va motivato dal Comitato direttivo Dal momento dell ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Comitato direttivo e approvata in sede di bilancio dall assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati Non ammessa la figura del socio temporaneo La quota associativa intrasmissibile DIRITTI DEI SOCI I soci aderenti all'associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente Statuto .

7 - di eleggere gli organi sociali - di essere eletti negli stessi organi sociali - di informazione e di controllo Il socio volontario non potr in alcun modo essere retribuito economicamente, ma avr diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attivit svolta. L'associazione svolge in modo prevalente la propria attivit con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere assembleari, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Art. 9 DOVERI DEI SOCI I membri dell associazione di Promozione Sociale svolgeranno la propria attivit nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilit personali dichiarate.

8 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidariet Sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onest , probit e rigore morale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Art. 10 RECESSO/ESCLUSIONE/ DECADENZA/DECESSO/INDEGNITA DEL SOCIO La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi: - per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell anno - per recesso da comunicare per iscritto la Consiglio direttivo - per decadenza cio per violazione dei requisiti in base ai quali avvenuta l ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza pronunciata dal Comitato direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate - per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio.

9 -non osservi le disposizioni dello Statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali - non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l Associazione - danneggi in qualunque modo con il suo operato l Associazione - per ritardo del pagamento della quota associativa annuale (la morosit verr dichiarata dal Comitato direttivo) - per decesso - per indegnit (riconosciuta dall Assemblea dei soci) soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati,n hanno diritto alcuno sul patrimonio dell Associazione Il recesso del socio dell Associazione di Promozione Sociale deve avvenire mediante comunicazione scritta e motivata che deve essere inviata al coordinatore del Comitato direttivo di sezione.

10 Il recesso h effetto dalla data di chiusura dell esercizio Sociale nel corso del quale stato esercitato. L esclusione del socio deliberata dal Comitato direttivo di sezione e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all esclusione e ratificata dall assemblea soci nella prima riunione utile. GLI ORGANI sociali Gli organi dell'associazione sono: - L'assemblea dei soci; - Il comitato direttivo; - Il presidente Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e quindi a totale titolo gratuito. Art. 12 L'ASSEMBLEA L'assemblea dei soci organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea dei soci costituita dai soci fondatori e effettivi, E convocata: - almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, - mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.


Related search queries