Example: biology

STATUTO dell'associazione IL PORTICO

1 STATUTO dell'associazione DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS "IL PORTICO " TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Denominazione e sede) 1. E' costituita e promossa l'Associazione di promozione sociale ONLUS "IL PORTICO ", di seguito detta associazione. 2. La sede dell associazione in via Brentabassa n. 49 in Dolo (Ve). 3. L associazione ha durata illimitata. Art. 2 ( STATUTO e regolamento) 1. L'associazione disciplinata dal presente STATUTO e agisce nei limiti della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico nonch delle disposizioni in materia di ONLUS. Art. 3 (Efficacia dello STATUTO ) 1. Lo STATUTO vincola i soci dell'associazione alla sua osservanza.

2 1. L'associazione di promozione sociale " IL PORTICO" promuove e persegue esclusivamente il fine della promozione e della solidarietà umana, civile, culturale, sociale; è apartitica,

Tags:

  Portico

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of STATUTO dell'associazione IL PORTICO

1 1 STATUTO dell'associazione DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS "IL PORTICO " TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Denominazione e sede) 1. E' costituita e promossa l'Associazione di promozione sociale ONLUS "IL PORTICO ", di seguito detta associazione. 2. La sede dell associazione in via Brentabassa n. 49 in Dolo (Ve). 3. L associazione ha durata illimitata. Art. 2 ( STATUTO e regolamento) 1. L'associazione disciplinata dal presente STATUTO e agisce nei limiti della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico nonch delle disposizioni in materia di ONLUS. Art. 3 (Efficacia dello STATUTO ) 1. Lo STATUTO vincola i soci dell'associazione alla sua osservanza.

2 Esso costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attivit dell'associazione stessa. Art. 4 (Modificazione dello STATUTO ) 1. Le proposte di modifica dello STATUTO possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. 2. Il presente STATUTO pu essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, alla quale partecipano almeno i degli associati e con la maggioranza assoluta dei soci presenti all Assemblea. Art. 5 (Interpretazione dello STATUTO e rinvio ad altre norme) 1. Lo STATUTO interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi a codice civile. 2. Per quanto non previsto dal presente STATUTO , si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

3 TITOLO II FINALITA' dell'associazione Art. 6 (Solidariet ) 21. L'associazione di promozione sociale " IL PORTICO " promuove e persegue esclusivamente il fine della promozione e della solidariet umana, civile, culturale, sociale; apartitica, aconfessionale, non violenta e di ispirazione cristiana. 2. L associazione non ha fini di lucro e la sua struttura democratica. 3. L associazione non potr svolgere attivit diverse da quelle istituzionali salvo quelle ad esse connesse cos come individuate dal n. 460/97. Art. 7 (Finalit specifiche nel settore dell'emarginazione e della disabilit ) 1. L associazione rivolge la sua attenzione in modo specifico e in primis a: a) La promozione umana, la promozione sociale, la formazione, la condivisione, l assistenza, la solidariet , le pari opportunit , l accoglienza e l ospitalit a persone, adulti o minori, italiani o stranieri, in condizione di disabilit , marginalit e/o fragilit sociale, anche in convezione con gli enti pubblici o privati proposti.

4 B) Interessare le strutture competenti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione e della giustizia sociale anche tramite la produzione e diffusione di pubblicazioni in formati diversi, la promozione di attivit di dialogo e coordinamento tra diversi enti anche internazionali, con analoghe finalit ; c) Sviluppare progetti di aiuto a favore di connazionali e loro famigliari rimpatriati dall estero; d) Animazione del tempo libero di persone disabili ed emarginate, iniziative formative e di aggregazione a carattere culturale, sportivo ricreativo, di animazione sociale atte a prevenire disagi e/o devianze (es. feste, gite, soggiorni, incontri settimanali in sede, uscite domenicali, iniziative di educazione alla pace, ecologiche e difesa dell ambiente, ecc.

5 ; e) Messa a disposizione di spazi per altri enti del Terzo Settore e non, per la formazione di operatori, volontari e attivit sociali in genere; f) Mantenere rapporti con enti statali, locali, ULSS, Consulte del volontariato, Caritas, , enti privati; g) Offrire sostegno e collaborazione, contributi e partecipazioni a associazioni, enti, societ cooperative, cooperative sociali senza scopro di lucro, ; 2. L associazione inoltre, sulla base di ulteriori disponibilit , provvede alle seguenti iniziative, elencate in via esemplificativa: - servizi di studio e ricerca, gestione di spazi informativi, multimediali, di socializzazione anche in ambito carcerario e istituti di pena per adulti e minori; - centri polivalenti di tipo diurno e residenziale, rivolti a persone in condizione di svantaggio sociale: disabili, stranieri, giovani, donne, anziani e loro gruppi e/o loro associazioni, gruppi di aiuto mutuo aiuto.

6 - sostegno ed iniziative di qualsiasi attivit a carattere culturale (mostre, convegni e manifestazioni), video-musicale, teatrale e cinematografico, espressione corporea e ginnica, attivit -sportiva amatoriale e dilettantistica, di educazione alimentare e somministrazione di bevande e alimenti anche contro pagamento o contributo; - forme comunitarie di accoglienza anche extra-alberghiere con finalit di turismo sociale rivolte a soggetti socialmente emarginati e loro famigliari e/o associazioni; - attivit sanitarie, socio-educativa-riabilitativa, domiciliare e residenziale, con figure professionali; - divulgazione e sostegno: al progetto di sviluppo del Mercato Equo e Solidale, della finanza etica, di organismi che operano per la difesa dei diritti umani.

7 Art. 8 (Ambito di attuazione delle finalit ) 1. L'associazione di promozione sociale " IL PORTICO " opera esclusivamente nell ambito della Regione Veneto e prevalentemente nel territorio della Riviera del Brenta e alle Province di Venezia e Padova. 3 TITOLO III I SOCI Art. 9 (Ammissione) 1. Possono diventare soci aderenti ordinari dell'associazione tutte le persone maggiorenni italiane e straniere che condividono le finalit dell'associazione , sono mossi da spirito di solidariet verso tutti e si impegnano attivamente soprattutto con la propria disponibilit di tempo e di mezzi. 2. Sono ammessi a far parte dell associazione coloro che ne facciano richiesta, che abbiano versato la quota associativa e che vengano giudicati idonei anche per lo svolgimento dell attivit di volontariato in seno all associazione.

8 3. Le domande di ammissione sono presentate alla segreteria dell associazione, in forma scritta e dovranno contenere i dati identificativi del richiedente e la sua adesione agli scopi statutari nonch ai regolamenti dell associazione. 4. In ordine all ammissione all associazione delibera il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti e l adesione dell interessato, motivando l eventuale provvedimento di diniego. 5. Sono soci sostenitori , i soci ordinari che sottoscrivono liberalit economiche di sostegno alle attivit dell associazione. 6. Non ammessa la categoria dei soci temporanei. 7. Sono benemeriti o onorari coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, per avere apportato particolari benefici morali e materiali all'associazione.

9 Art. 10 (Diritti) 1. I soci eleggono il Presidente dell'associazione , il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Probiviri, i Revisori dei conti e approvano il bilancio. 2. Tutti i soci ordinari hanno inoltre diritto di controllare il funzionamento dell associazione, di chiedere informazioni e di verificare la contabilit , secondo quanto stabilito dalle leggi e dallo STATUTO . 3. I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attivit prestata secondo le possibilit dell'associazione stessa, e solo se concordato preventivamente con il Presidente. Art. 11 (Doveri) 1. I soci dell'associazione devono svolgere la propria attivit in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

10 2. Il comportamento all interno e all'esterno dell'associazione , animato dallo spirito di solidariet nonch attuato con correttezza, buona fede, e coerenza rispetto ai principi dello STATUTO e degli eventuali regolamenti. 3. I soci hanno l obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo. Art. 12 (Cessazione e Esclusione) 1. I soci cessano di appartenere all'associazione per: - Dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; - Mancato versamento della quota associativa; 4- Morte. 2. Sono cause di esclusione: - La grave violazione dei doveri stabiliti dalle norme statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni assunte; - L indegnit.


Related search queries