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Studio Stefano Maglia Consulenze Legali Ambientali

Studio Stefano Maglia Consulenze Legali Ambientali Vittorio Emanuele II, 253, 29100 PIACENZA Tel. 0523/315305 Fax 0523/319308 - OGGETTO: Quesito relativo alla microraccolta e alla sosta Un azienda effettua la microraccolta presso agricoltori solo nell'ambito della propria provincia. Per ottimizzare il trasporto all'impianto finale vorrebbe effettuare la raccolta su pi giorni avvalendosi dell'istituto della sosta, che sarebbe effettuata presso il proprio sito di rimessaggio. L art. 193, comma 11, del D. Lgs. 152/2006 definisce la microraccolta dei rifiuti come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso pi produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo.

2 _____ Il caso di specie concerne un trasportatore, regolarmente iscritto all’Albo Gestori Ambientali, il quale effettua la microraccolta di rifiuti, pericolosi e non, presso gli agricoltori suoi clienti

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1 Studio Stefano Maglia Consulenze Legali Ambientali Vittorio Emanuele II, 253, 29100 PIACENZA Tel. 0523/315305 Fax 0523/319308 - OGGETTO: Quesito relativo alla microraccolta e alla sosta Un azienda effettua la microraccolta presso agricoltori solo nell'ambito della propria provincia. Per ottimizzare il trasporto all'impianto finale vorrebbe effettuare la raccolta su pi giorni avvalendosi dell'istituto della sosta, che sarebbe effettuata presso il proprio sito di rimessaggio. L art. 193, comma 11, del D. Lgs. 152/2006 definisce la microraccolta dei rifiuti come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso pi produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo.

2 La norma citata dispone che la microraccolta: - debba essere effettuata nel pi breve tempo tecnicamente possibile; - nei formulari di identificazione dei rifiuti debbano essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste; - in caso di variazione del percorso, nello spazio relativo alle annotazioni debba essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. In merito alla sosta , la disposizione citata stabilisce, al comma 12, che durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonch le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attivit di stoccaggio, purch esse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

3 La deroga introdotta risulta consentita solo all interno dei confini di specifiche aree logistiche, per le fasi di trasbordo e, comunque, nel rispetto di parametri temporali prefissati. Alla luce di quanto sopra, il modus operandi prospettato dall azienda (sosta presso rimessaggio durante la microraccolta, al fine di giungere a un carico "pieno") non risulta conforme alle disposizioni normative, in quanto la microraccolta deve essere effettuata nel pi breve tempo tecnicamente possibile e tecnicamente, operando in un territorio non troppo vasto, avrebbe tutta la possibilit di conferire i rifiuti all'impianto finale in giornata. Inoltre, per stazionamenti dei veicoli in fase di trasporto si intende anche il ritorno del mezzo al proprio sito di rimessaggio?

4 2_____ Il caso di specie concerne un trasportatore, regolarmente iscritto all Albo Gestori Ambientali , il quale effettua la microraccolta di rifiuti, pericolosi e non, presso gli agricoltori suoi clienti all interno della medesima provincia di appartenenza. Trattandosi di carichi di rifiuti sostanzialmente esigui, il trasportatore vorrebbe recarsi all impianto di destinazione finale (smaltimento o recupero) solo quando ha riempito il suo automezzo, anche se ci richiede numerosi ritiri articolati su pi giorni, duranti i quali si rende ovviamente necessario effettuare delle soste, frazionando, di fatto, il trasporto dal produttore al destinatario.

5 Come noto, l art. 193, c. 11, 152/06 dispone quanto segue: La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso pi produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev essere effettuata nel pi breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato . Nel caso di specie, un unico trasportatore effettua la raccolta di rifiuti presso pi produttori con lo stesso automezzo: e fin qui nulla quaestio.

6 Il problema si presenta laddove si prescrive che la microraccolta dei rifiuti .. dev essere effettuata nel pi breve tempo tecnicamente possibile , in quanto trattasi di un indicazione di principio non ulteriormente specificata in termini temporali pi precisi, anche se, correttamente, la dottrina ha precisato che ci non deve essere confuso con il riempimento del mezzo 1. Peraltro, comprendendo l intento del trasportatore di ottimizzare il trasporto all impianto finale, bisogna mettere in relazione il sopraccitato c. 11 con il successivo c. 12, il quale recita: La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonch le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attivit di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera l), purch le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

7 Dalla lettura della norma emerge che le fattispecie disciplinate sono due: - la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto; - le soste tecniche per le operazioni di trasbordo. 1 Si veda FICCO P., Rifiuti Quesiti risolti, Milano, 2007, p. 173 3E evidente che nessuna di queste due ipotesi attiene al caso di specie (infatti non ci si trova n presso porti, n scali ferroviari, e non si versa nell ipotesi di trasbordo di rifiuti), sicch non si ravvisano le comprovabili esigenze di trasporto ma solo l attesa che il mezzo si riempia 2.

8 In realt , il tema del trasporto dei rifiuti e delle soste intermedie del trasportatore ha da sempre dato origine in dottrina ad un vivace dibattito tra gli studiosi, proprio per scongiurare i casi in cui la sosta dell autista, che travalica gli orari ordinari e le esigenze tecniche del viaggio, laddove non prevista e motivata, illegittima3. Quello che si sempre voluto evitare era che il conducente effettuasse stoccaggi illegali lungo il percorso di trasporto, dei quali poi non si sarebbe pi conservata traccia4. Se questa la ratio della norma sopraccitata, peraltro innegabile che la deroga consentita dall art. 193, c. 12 non ha portata generale: per , a parere di chi scrive, si ritiene che l espressione gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto , proprio per il fatto di non essere cristallina, pu prestarsi ad essere interpretata secundum lege quale generica sosta (stazionamento del veicolo) lungo il tragitto (in configurazione di trasporto), ma non si ritiene che possa spingersi fino a comprendere il ritorno dell automezzo, parzialmente carico di rifiuti, al sito di rimessaggio.

9 Purtroppo la giurisprudenza a che risulti non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi su questo particolare aspetto del trasporto di rifiuti dopo l entrata in vigore del 152/06 e : le sentenze pregresse, infatti, riguardano quasi esclusivamente i casi non autorizzati di microraccolta e di trasbordo di rifiuti. Quindi, a parere di chi scrive si ritiene che la sosta effettuata dal trasportatore possa rientrare in via interpretativa tra gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto fintanto che detta sosta sia provata e giustificata, per esempio, da motivi di stanchezza fisica dell autista o da fatti imprevisti (come un incidente in autostrada; una manifestazione con blocco stradale; un malore dell autista ) che cagionano un ritardo nel viaggio tale per cui si renda impossibile consegnare i rifiuti entro l orario di chiusura dell impianto finale e si renda necessaria la sosta.

10 A fini cautelativi, infatti, la sosta dovrebbe presentare la caratteristica dell eccezionalit . Il fatto che essa sia sostanzialmente programma per arrivare ad un carico completo dell automezzo non permette che la stessa si qualifichi come una vera e propria sosta tecnica (secondo l art. 193, c. 12 la sosta tecnica solo quella per le operazioni di trasbordo), bens come una generica sosta che in forza della soprariportata interpretazione dell inciso gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di 2 Cfr. FICCO P., Rifiuti Quesiti risolti, , p. 174 3 Cfr. SANTOLOCI M., Trasporto di rifiuti: sosta durante il viaggio, scarico/ricarico e stoccaggi intermedi illegali le nuove regole dettate dal TU ambientale, in 4 Si veda FICCO P.


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