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STUPEFACENTI GUIDA NORMATIVA PER LA …

federfarma LombardiaFederfarma LombardiaSTUPEFACENTIGUIDA NORMATIVA per la FARMACIAE dizione aggiornata al 19/01/2010a cura della Piera Rigiroli a cura della Piera Rigiroli Responsabile Ufficio Legale Responsabile Ufficio Legale LA NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI STUPEFACENTI AI SENSI DELLA L. 49/06Il settore degli STUPEFACENTI regolato dal dpr 9 ottobre 1990, n. 309 recante Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli STUPEFACENTI e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza , come successivamente novellato ed integrato.

Federfarma Lombardia STUPEFACENTI GUIDA NORMATIVA PER LA FARMACIA Edizione aggiornata al 19/01/2010 a cura della dr.ssa …

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1 federfarma LombardiaFederfarma LombardiaSTUPEFACENTIGUIDA NORMATIVA per la FARMACIAE dizione aggiornata al 19/01/2010a cura della Piera Rigiroli a cura della Piera Rigiroli Responsabile Ufficio Legale Responsabile Ufficio Legale LA NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI STUPEFACENTI AI SENSI DELLA L. 49/06Il settore degli STUPEFACENTI regolato dal dpr 9 ottobre 1990, n. 309 recante Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli STUPEFACENTI e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza , come successivamente novellato ed integrato.

2 Il 6 marzo 2001 entrata in vigore la legge 8 febbraio 2001, n. 12, che detta Norme per agevolare l impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore ed il 28 febbraio 2006 entrata in vigore la legge 21 febbraio 2006, n. 49: entrambe hanno apportato importanti modifiche al dpr riguardo, si commentano brevemente le principali novit . ARTICOLO 17 DPR 309/90 Obbligo di autorizzazione1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze STUPEFACENTI o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanit.

3 2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze STUPEFACENTI o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti. 3 - 7 (Omissis).L acquisto, la detenzione e l impiego di sostanze STUPEFACENTI e psicotrope sono riservati in via esclusiva ai produttori, ai distributori intermedi ed alle farmacie. La farmacia autorizzata all acquisto ed alla detenzione sia di sostanze, sia di preparazioni finite, ma alla cessione delle sole nessun caso la farmacia legittimata alla vendita di sostanze come , in presenza di una ricetta che prescriva sostanze STUPEFACENTI riportate in dose unitaria, auspicabile, anche al fine di evitare qualunque contestazione, che il farmacista vi aggiunga gli opportuni eccipienti, annotando personalmente sulla ricetta la variazione apportata alla formulazione e dichiarandola in etichetta.

4 Si ricorda altres che la cessione di preparazioni finite tra farmacie legittima solo in casi eccezionali: diversamente, si configurerebbe un attivit di distribuzione intermedia, che richiede una specifica autorizzazione del Ministero della Sanit , che non rilasciata per l esercizio della farmacia , risultando in tal modo 38 E 39 DPR 309/90 ART. 38 Vendita o cessione di sostanze STUPEFACENTI o La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute.

5 La richiesta scritta non necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario buoni acquisto anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario buoni acquisto adatto alle richieste cumulative.

6 2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni acquisto , deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorit di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni. 3. I produttori di specialit medicinali contenenti sostanze STUPEFACENTI o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanit , a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialit.

7 4. E vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze STUPEFACENTI o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione. 6. L'invio delle specialit medicinali di cui al comma 4 subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilit . 7.

8 Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo punito salvo che il fatto costituisca pi grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. ART. 39 Buoni acquisto1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione. 2. Esso diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce.

9 La sezione seconda consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita. 23. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione. 4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanit . Quando l'acquirente titolare o direttore di farmacia , la sezione stessa deve essere inviata all'autorit sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la bollettario buoni acquisto personale e va ritirato all Ordine professionale di appartenenza, esclusivamente dai titolari o dai direttori responsabili delle divieto di cessione a qualsiasi titolo di buoni acquisto comporta che in caso di trasferimento di titolarit il nuovo titolare si munisca di altro bollettario.

10 Conservando il precedente come documentazione necessaria a giustificare, innanzi all autorit sanitaria, la quantit e la qualit degli STUPEFACENTI trasferiti e presi in carico dalla nuova , viceversa, non si ha variazione della titolarit , ma solo l avvicendamento del direttore responsabile, non necessario un nuovo bollettario, a condizione che risultino chiaramente le diverse responsabilit .La farmacia succursale necessita del proprio bollettario avendo una propria autonomia tecnica e professionale; non cos per il dispensario che deve essere approvvigionato delle preparazioni STUPEFACENTI finite da parte della farmacia buono acquisto va utilizzato anche nelle procedure di reso al produttore o fornitore di sostanze o preparazioni scadute, revocate, in ogni caso non pi decreto del Ministro della Salute 18 dicembre 2006, recante Approvazione del modello di buono acquisto per le richieste singole o cumulative di sostanze STUPEFACENTI o psicotrope e delle relative composizioni medicinali ed entrato in vigore in data 14 gennaio 2007.


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