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Sulla evitabilità del maggior danno ex Art. 1227, 2° …

Sulla evitabilit del maggior danno ex Art. 1227, 2 comma, e rimpiazzo della prestazione non adempiuta1. Il problema di sapere se il creditore sia tenuto ad evitare l ag-gravamento del danno , anche ricorrendo (ove possa) ad una sosti-tuzione aliunde del bene non prestato, come quando trovasi di fron-te ad una prospettiva di rialzo dei prezzi, cos da contenere il pre-giudizio risarcibile, ovverossia se egli possa rifugiarsi in una inerteattesa della prestazione personale del debitore, chiamandolo co-munque ad , sez.

Sulla evitabilità del maggior danno ex Art. 1227, 2° comma, c.c. e rimpiazzo della prestazione non adempiuta 1. – Il problema è di sapere se il …

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1 Sulla evitabilit del maggior danno ex Art. 1227, 2 comma, e rimpiazzo della prestazione non adempiuta1. Il problema di sapere se il creditore sia tenuto ad evitare l ag-gravamento del danno , anche ricorrendo (ove possa) ad una sosti-tuzione aliunde del bene non prestato, come quando trovasi di fron-te ad una prospettiva di rialzo dei prezzi, cos da contenere il pre-giudizio risarcibile, ovverossia se egli possa rifugiarsi in una inerteattesa della prestazione personale del debitore, chiamandolo co-munque ad , sez.

2 III, n. 2437/67 e, Sulla sua scia, numerose corti di me-rito(1)hanno, a mio sommesso avviso, correttamente risposto che se, tenuto conto delle circostanze di fatto, il procurarsi altrimentiil bene od il servizio non adempiuto dal debitore, costituisce unprovvedimento richiesto dall ordinaria diligenza, per evitare o con-tenere il danno , la parte che abbia trascurato di prendere tale prov-vedimento, non pu sfuggire alle conseguenze previste dall , 2 comma, . Da Il Foro italiano , 1984, I, p. 2820 e ss. e da L Espressione monetaria nella respon-sabilit civile , Cedam scritto annota la seguente massima: CORTE DI CASSAZIONE, sez.

3 II, , n. 5274, Pres. Palazzolo, Est. Anglani, (Concl. conf.); c/ Terminos: Non pu essere considerato colposo, ocomunque non diligente, il comportamento del compratore che ometta di acquistare daaltri la merce, anche se facilmente reperibile sul mercato, che il venditore era obbligato aconsegnargli in forza del contratto .(1) Cass. 12 ottobre 1967, n. 2437, Foro it., 1968, I, 138; App. Bari 2 marzo 1979;App. Milano 11 novembre 1977; App. Napoli 30 settembre 1977. La sezione II, con questa ed altre pronunzie(2), compie invece unrevirement, tornando ad un suo antico convincimento(3), senza pe-raltro un adeguato ripensamento critico; e cos , sull asserto apodit-tico essere costante opinione della dottrina e della giurispruden-za , afferma che il creditore ed il danneggiato sono tenuti a men-te dell art.

4 1227, 2 comma, soltanto ad un comportamento cor-retto rivolto a circoscrivere il pregiudizio subito e ad impedirne l e-ventuale espansione, ma non anche al compimento di attivit gra-vose e straordinarie come l acquisto aliunde delle cose o l intrapre-sa di iniziative tali da comportare sacrifici, con esborsi apprezzabi-li di denaro o assunzione di rischi di qualsiasi natura . opportuno dire che il dovere del creditore di contenere il pre-giudizio viene inteso diffusamente negli altri paesi a noi vicini(4)nelsenso che egli sia tenuto a prendere anche iniziative operose e cheun tale modo di vedere stato anzi fatto proprio testualmente di re-cente dal nostro legislatore, in materia di risoluzione di compra-vendite internazionali, recependo l art.

5 84 della convenzione del-l Aja 1 luglio 1964(5)e l art. 77 della convenzione di Vienna 11aprile 1980(6). L orientamento espresso dalla decisione qui annota-60 Scritti di Diritto Civile(2) Cass. 15 luglio 1982, n. 4174, Foro it., Rep. 1982, voce Danni civili, n. 53; 26 gen-naio 1981, n. 578, ibid., n. 56. (3) Cass. 21 ottobre 1966, n. 2403, Foro it., Rep. 1966, voce Danni per inadempi-mento di contratto, n. 48; 19 febbraio 1965, n. 275, id., Rep. 1965, voce cit., n. 61; 30dicembre 1964, n. 2984, id., Rep. 1964, voce cit., n.

6 8; 17 luglio 1963, n. 1597, id., , voce cit., n. 55; 15 marzo 1961, n. 582, id., Rep. 1961, voce cit., n. 33; 17 marzo1960, n. 541, id., Rep. 1960, voce Vendita, n. 212.(4) Nel diritto tedesco, il dovere di mitigare il danno mediante la cooperazione del cre-ditore, sancito dal 254, 2 comma, BGB; per la dottrina germanica fra tutti v. EN-NECCERUS KIPP u. WOLFF, Lehrbuch des Burgerlichen Rechts, II, Tubingen, 1954, ss.; nel diritto svizzero, v. l art. 44 del cod. delle obbligazioni e per la dottrina THUR,Partie g n rale du code federal des obligations, Losanna, 1934, p.

7 90. Ci di comuneapplicazione nel diritto francese; v. MAZEAUD e TUNC, Trait th orique et pratique delaresponsabilit civile, II, Paris, 1958, p. 434 e bibliografia citata; nel diritto spagnoloconcordano dottrina e giurisprudenza (v. SANTOZ BRIZ, Derecho de da os, Madrid,1963, p. 66); per il diritto anglosassone un principio basilare quello del dovere del cre-ditore di mitigare il danno ; v. CRISCUOLI, Il dovere di mitigare il danno subito (The dutyof mitigation: a comparative approach), in Riv. dir. civ., 1972, I, pp.

8 553 ss., ove citazio-ni circa la giurisprudenza e la dottrina anglosassone (note 1, 2, 5 e 6).(5) Per l art. 88 della convenzione dell Aia 1 luglio 1964 ratificata con l. 21 giugno1971, n. 816, il creditore deve prendere tutte le misure ragionevoli per diminuire la per-dita, mentre gli artt. 84 e 85 prevedono il rimpiazzo.(6) Sull art. 77 della convenzione di Vienna 11 aprile 1980, sull onere del rimpiazzo,ta appare perci anacronistico, dopo oltre un quarantennio daquando il legislatore motiv l introduzione della norma in questio-ne con una mutata concezione della responsabilit , ispirata ad esi-genze di solidariet sociale (7)preminenti rispetto ad una conce-zione individualistica che dichiarava da osservarsi che il dovere di cooperazione ex art.

9 1227, 2 comma , riguarda genericamente ogni prestazione inadempiutadi cui sia possibile il rimpiazzo. Si soliti ridurre il problema a quel-lo dell onere o meno per il compratore di rimpiazzare la merce nonfornitagli dal venditore: un risvolto dello stesso problema concernese il venditore sia tenuto o meno a realizzare la merce non ritiratadal compratore. Analogo il caso del creditore di somme di denarodi cui aveva programmato l investimento e che non gli vennero con-segnate o restituite dal suo debitore, se cio debba o meno rimpiaz-zare quel denaro con altro in sua disponibilit o mutuato da terzi,limitando cos l indennizzo all onere dei maggiori interessi bancariod invece debba chiamare il proprio debitore a rivalerlo delle benpi gravose conseguenze del mancato problema di fondo, posto dalla norma.

10 Perci se sia un com-portamento ispirato ad ordinaria diligenza quello del compratoreche di fronte, puta caso, ad una prevedibile lievitazione di prezzi diuna certa durata, si ostini ad aspettare oltre ogni tempo ragionevo-le la personale consegna delle merci acquistate dal proprio vendito-re; o del venditore che di fronte alla inadempienza del compratore,lasci ribassare i prezzi o addirittura deperire le merci, invece di rea-lizzarli convenientemente. Per stare al caso del creditore insoddi-sfatto di somme di denaro, ci si chiede se sia comportamentoconforme all ordinaria diligenza che egli lasci cadere l affare pro-grammato, con tutte le conseguenze, invece che rimpiazzare queldenaro sia pure rivalendosi dei maggiori risposta di questo nuovo ed antico corso giurisprudenzialedella sezione II della Suprema Corte.


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