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Sulle responsabilità degli amministratori di fatto verso ...

Sulle responsabilit degli amministratori di fattoverso la societ e i soci1. ritenuto amministratore di fatto colui che esercita funzioni diamministrazione in una societ di capitali, cio prende decisioni ecompie atti di gestione, a nome e per conto della stessa, senza esse-re stato investito da una deliberazione, giuridicamente esistente,sulla base della legge o dello categoria delle deliberazioni inesistenti, che si aggiunge aquelle latamente invalide (cio nulle o annullabili) ormai ammes-sa da gran tempo dalla dominante giurisprudenza sia di legittimit sia di merito(1).La stessa categoria ormai accolta anche dalla prevalente dottri-na(2), salvo alcune voci critiche che si manifestarono in passato(3).Da Il Diritto Fallimentare e delle Societ Commerciali 2001, parte I - Dottrina.(1) La categoria della inesistenza ormai pacificamente ammessa: v.

Sulle responsabilità degli amministratori di fatto verso la società e i soci 1. – È ritenuto amministrator e di fatto colui che eser cita funzioni di amministrazione in una società di capitali, cioè prende decisioni e

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1 Sulle responsabilit degli amministratori di fattoverso la societ e i soci1. ritenuto amministratore di fatto colui che esercita funzioni diamministrazione in una societ di capitali, cio prende decisioni ecompie atti di gestione, a nome e per conto della stessa, senza esse-re stato investito da una deliberazione, giuridicamente esistente,sulla base della legge o dello categoria delle deliberazioni inesistenti, che si aggiunge aquelle latamente invalide (cio nulle o annullabili) ormai ammes-sa da gran tempo dalla dominante giurisprudenza sia di legittimit sia di merito(1).La stessa categoria ormai accolta anche dalla prevalente dottri-na(2), salvo alcune voci critiche che si manifestarono in passato(3).Da Il Diritto Fallimentare e delle Societ Commerciali 2001, parte I - Dottrina.(1) La categoria della inesistenza ormai pacificamente ammessa: v.

2 Cass. n. 403; Cass. Civ. n. 11609; Cass. Civ. n. 1768; n. 2009; Cass. Civ. n. 989; Cass. Civ. n. 511. Per unarassegna delle decisioni di merito: QUINTARELLI, Le deliberazioni assembleari inesi-stenti di societ per azioni, in Giur. comm. 1984, I, 1158 ss.(2) Nella dottrina: L. FARENGA, La deliberazione di societ come atto a strutturaprocedimentale e la teoria giuridica della inesistenza e bibliografie citate; TRIMARCHI,Invalidit delle deliberazioni di assemblea di societ per azioni,Milano 1957, p. 451 e ss.;GIANNATTASIO,Ancora sulla inesistenza giuridica delle deliberazioni assembleari, Giu-st. Civ. 1966, I, p. 490; ASCARELLI, Inesistenza e nullit ,in Riv. dir. proc. 1946, p. 61;RAGUSA MAGGIORE, La responsabilit degli amministratori , Milano 1969, 81; BOR-GIOLI, in Giur. comm. 1981, II, 699; FERRARA-CORSI, Gli imprenditori, Milano, 1987,p.

3 489; G. COTTINO, Diritto Commerciale, I, Padova 1993.(3) FERRI,Le societ inTrattato di diritto civile del Vassalli, Torino 1987, p. 635 ess.; MIGNOLI, In tema di nullit e annullabilit delle delibere assembleari, in Riv. Societ 1948, I, 432; COTTINO,Diritto commerciale,I, 1987, p. deliberazione inesistente ricorre per comune definizione al-lorch manca un elemento costitutivo della fattispecie procedimen-tale di formazione della deliberazione, tale da non consentire l ini-zio o da provocare l interruzione dell iterlegale necessario, con il ri-sultato di determinare una fattispecie apparente non sussumibilenella categoria giuridica delle deliberazioni per inadeguatezzastrutturale e funzionale, rispetto alla fattispecie normativa (4).Il caso ricorrente nella nostra giurisprudenza quello riferibilead una deliberazione assembleare ma potrebbe ricorrere anche perqualsiasi altra deliberazione collegiale, come il caso della nominadel comitato esecutivo, da parte del consiglio di stati ritenuti casi di delibere assembleari inesistenti ad esem-pio quelle prese da un organo sfornito di potere deliberante (5), quelle adottate da una assemblea convocata da un organo non le-gittimato (6)o da un consiglio di amministrazione irregolarmenteconvocato (7)o da assemblea riunita in luogo diverso dall avviso diconvocazione (8)o in cui sia mancato il quorumper la sua costitu-zione (9)o quella in cui sia mancata la votazione (10)o qualoranon sia stato raggiunto il prescritto quorumper una votazione (11)

4 O quella in cui i voti siano espressi in modo disomogeneo (12)o nelcaso di mancata redazione del verbale (13)e cos via. Una delibera inesistente di nomina degli amministratori trasci-na a catena la inesistenza delle successive assemblee e delibere, per-314 Scritti di Diritto Civile(4) In questo senso tra le molte: Cass. Civ. ; Cass. Civ. n. 11609;Cass. n. 1768 in Giur. Comm. 1987, II, p. 83 e ss.; FERRO-LUZZI, in Con-tratti associativi, Milano 1976, p. 134 ss. tre le molte.(5) Cass. Civ. n. 2542 in Giur it. 1961, I, 1, c. 420.(6) App. Brescia in Giust. Civ. 1966 p. 1208.(7) App. Milano in Rep. giur. it. 1958, Societ p. 90; Trib. Roma Dir. fall. 1962, II, 694; Trib. Trani in Giur. Comm. 1980, II, 997; Trib. in Riv. Dir. comm. 1991, II, 197.(8) Cass. Civ. , n. 403 in Riv. dir. comm. 1993, II, 202.

5 (9) Cass. Civ. n. 133 in Giur. it. 1987, I, 1, 1724; Trib. Milano Riv. dir. , II, 243.(10) Cass. Civ. n. 2542 in Giur. it. 1961, I, 1, 420.(11) Cass. Civ. n. 511, Dir. fall. 1961, II, 783; Cass. Civ. n. 45 Foro , I, c. 827; Trib. Perugia in Societ 1984, 1335.(12) Tale il caso in cui l assemblea sia chiamata a esprimere voti favorevoli per al-zata di mano e i voti contrari e astenuti per scheda.(13) Cass. Civ. n. 2286 in Riv. dir. comm. 1958, II, p. sono convocate da amministratori di fatto e non di diritto e cio produce un effetto domino .Diverso rispetto alla precedente categoria il caso in cui la fatti-specie procedimentale affetta da qualche vizio che comporta lanullit o l annullamento della delibera quest ultimo caso, poich l annullamento produce i suoi effet-ti solo ex nunc, l amministratore deve considerarsi de jure sino almomento dell il caso in cui la nomina dell amministratore sia da ri-tenersi nulla ex art.

6 2379 perch essa forma oggetto di una pro-nuncia di accertamento che opera ex ogni caso la delibera assembleare inesistente non pu essereoggetto di convalescenza. Una figura diversa di amministratore di fatto rispetto a quellasopra indicata quella in cui le decisioni siano prese da un estraneoche si ingerisca nella gestione amministrativa, con la tolleranza,nelle veci o in concorso con l amministratore de L amministratore di fatto equiparato dalla nostra giurispru-denza penale a quello di diritto e perci viene integralmente assog-gettato ai divieti e alle sanzioni previste dalle leggi penali per gli attida entrambi commessi(14).Una diversa soluzione condurrebbe a considerare che l attivit penalmente illecita dell amministratore di fatto non costituirebbereato per mancanza di investitura nella carica, a differenza di quel-la posta in essere dall amministratore di diritto ed il primo sarebbeingiustamente esonerato da ogni responsabilit giurisprudenza dominante assoggetta l amministratore di fat-to alle norme penali nel loro contenuto sostanziale e ritiene corret-(14) Cass.

7 Pen. 14 maggio 1993, input. Delle Fave; Cass. pen 29 dicembre 1972, in-put. Zito in Giust. pen. 1973, II, 591; Cass. pen. 5 dicembre 1966 imput. Savoldo in 1967, II, 974; Cass. pen. 8 maggio 1964, input. Esposito, in Rep. Foro It. 1965, VoceSociet ,n 220, 223; Cass. pen. 1 luglio 1963, input. De Angelis in Rep. Foro It. 1964,246. In dottrina: ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. I reati fallimentari,Milano 1959,p. 109; ZUCCAL , Il delitto di false comunicazioni sociali, Padova, 1954, p. 53; CONTI- BRUTI LIBERATI, Il diritto penale nelle societ commerciali, Milano 1971, p. 119; ,Gestione di impresa e responsabilit penale, in Societ 1962, p. 220; F. BO-NELLI, La responsabilit dell amministratore di fattoin Giur. comm. 1984, p. 107; ,Gli amministratori di fatto delle societ di capitali,Milano 1998, p. 200 e ss.

8 Scritti di Diritto Civile315tamente che nel diritto penale, la responsabilit rilevi sulla base del-la effettiva gestione della societ che prevale su quello formale del-la assunzione della singole fattispecie delittuose sono configurate dal diritto pe-nale, non in base al titolo, in forza del quale esercitata l attivit diamministrazione ma in base alla constatazione fattuale che la at-tivit stessa sia esercitata in concreto . Il discorso vale per le ipotesi di reati societari e fallimentari, qua-li di bancarotta, di false comunicazioni sociali, di conflitto di inte-ressi e cos danneggiata pu costituirsi parte civile contro l am-ministratore di fatto , per i vari reati societari e fallimentari, anchesenza una preventiva delibera assembleare di promovimento del-l azione di responsabilit , contro l amministratore di l azionista pu costituirsi parte civile, sia in via surroga-toria della societ sia in proprio, come individualmente danneggia-to dato che il perseguimento della responsabilit per colpa aquilia-na a lui assicurato dall art.

9 2395 La dottrina e la giurisprudenza assoggettano l amministratore difatto anche alla responsabilit civile aquiliana prevista per l ammini-stratore di diritto con motivazioni analoghe a quella ricorrono alla motivazione che diversamente l ammini-stratore di fatto godrebbe una protezione di interessi, contraria alsistema giuridico per gli atti di mala gestiodolosi e colposi da luicompiuti, mentre rimarrebbero senza tutela quelli del socio e delterzo dottrina e la giurisprudenza hanno richiamato l attenzionesoprattutto sui danni cagionati dall amministratore di fatto percolpa problema non stato invece da esse affrontato nella sua uni-tariet con riguardo ai danni da colpa sia contrattuale sia opinioni correnti, secondo l autore di queste righe, appaionoinadeguate rispetto ad un problema che richiede una analisi ap-profondita ed articolata dei suoi multiformi ulteriore discorso riguarda il problema della legittimazionedel soggetto danneggiato ad agire contro l amministratore di di Diritto CivileCominciamo il discorso dunque dalla responsabilit civile aquilianadell amministratore di diritto da cui trarremo argomento analogico percontribuire a risolvere il problema della applicazione a quello di illecito penale, causato dal predetto amministratore, come si detto, d luogo ad una responsabilit aquiliana per i danni civili su-biti dalla societ e dal socio.

10 Generalmente ammesso anche l esercizio individuale, da parte delsocio, dell azione prevista dall art. 2395 per perseguire il risarci-mento dei danni da lui direttamente risentiti, che non sono il riflessodi quelli cagionati al patrimonio societario, per colpa aquiliana(15).L autore di queste righe ritiene questa interpretazione eccessiva-mente riduttiva, per un duplice ordine di la limitazione dell azione del socio exart. 2395 ,solo ai danni causati dall amministratore per colpa aquiliana nonappare viene in genere argomentata dalla formula legislativa che siriferisce al socio direttamente danneggiato dagli atti degli ammi-nistratori per cui si limita il danno risarcibile a quello diretto e siesclude quello riflesso dal patrimonio sociale, e in definitiva il dan-no sopportato dalla partecipazione societaria del singolo socio, an-che se cagionata da una attivit dolosa e interpretazione riduce l azione individuale esperibile exart.


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