Example: tourism industry

Tassazione per trasparenza - studiorubboli.it

Tassazione per trasparenza : un caso di Anna Di Marzio per Studio Rubboli e Associati Illustrazione degli aspetti teorici della norma e calcolo di convenienza (per la societ ed i soci) tra l'ipotesi di Tassazione ordinaria e quella per trasparenza con specifico riferimento ad una Societ . a responsabilit limitata costituita da 3 soci, rispettivamente possessori del A=40%, B=15% e C=45% del capitale, che ha conseguito un utile lordo dell'esercizio 2004 di ,00 (il cui ammontare stato interamente distribuito). I soci dispongono, altres , di altri redditi nella misura seguente: A= , B= , C= . La Tassazione per trasparenza , regime naturale di imposizione per le societ di persone, consiste nell'imputazione del reddito prodotto dalla societ a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

2 fiscale per neutralizzare la doppia imposizione sui dividendi. Solo optando per la trasparenza, però, si ha la perfetta e definitiva neutralizzazione del fenomeno; il consolidato fiscale, infatti, risolve il problema solo per i

Tags:

  Consolidato

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Tassazione per trasparenza - studiorubboli.it

1 Tassazione per trasparenza : un caso di Anna Di Marzio per Studio Rubboli e Associati Illustrazione degli aspetti teorici della norma e calcolo di convenienza (per la societ ed i soci) tra l'ipotesi di Tassazione ordinaria e quella per trasparenza con specifico riferimento ad una Societ . a responsabilit limitata costituita da 3 soci, rispettivamente possessori del A=40%, B=15% e C=45% del capitale, che ha conseguito un utile lordo dell'esercizio 2004 di ,00 (il cui ammontare stato interamente distribuito). I soci dispongono, altres , di altri redditi nella misura seguente: A= , B= , C= . La Tassazione per trasparenza , regime naturale di imposizione per le societ di persone, consiste nell'imputazione del reddito prodotto dalla societ a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

2 La riforma Ires ha esteso tale istituto alle societ di capitali, prevedendolo come opzionale alla Tassazione ordinaria, e precisamente: alle societ di capitali interamente partecipate da altre societ di capitali residenti, con percentuali di partecipazione agli utili e di diritti di voto in assemblea comprese tra il 10% e il 50%. Sono ammessi anche soci non residenti purch nei loro confronti non vi sia l'obbligo di effettuare ritenute alla fonte sugli utili distribuiti (art. 115 del Tuir);. alle Srl con ricavi non superiori alla soglia prevista per gli studi di settore e con massimo 10 soci persone fisiche (art. 116 del Tuir). Sono escluse dalla possibilit della Tassazione per trasparenza le partecipate che hanno optato per il consolidato fiscale (nazionale o mondiale) o che hanno emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del Codice Civile e le Srl interamente partecipate da persone fisiche che possiedono a loro volta partecipazioni con requisiti della participation exemption (art.)

3 87 del Tuir). L'opzione deve essere esercitata congiuntamente da tutte le parti coinvolte (soci e societ partecipata), . irrevocabile per tre esercizi sociali della partecipata e deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il primo di essi. L'esercizio congiunto dell'opzione per la trasparenza una delle condizioni fondamentali per la sua applicabilit anche se, nel tentativo di tutelare i soci di minoranza eventualmente contrari all'opzione, pone di fatto pesanti limitazioni. Se vero, infatti, che evita che il socio di minoranza contrario debba subire contro la sua volont il carico fiscale correlato ad utili conseguiti da un altro soggetto (che percepir solo se e quando i soci di maggioranza decideranno di distribuire); altrettanto vero che consente che un solo socio con la minima percentuale di partecipazione del 10% possa precludere il regime della trasparenza .

4 Se vengono meno le condizioni per l'opzione, il regime della trasparenza perde efficacia dall'inizio dell'esercizio in corso della partecipata. ci succede nel caso in cui si vada al di sotto o al di sopra delle percentuali di partecipazione previste o del numero di soci consentito, nel caso in cui la partecipata opti per il consolidato fiscale o emetta strumenti finanziari partecipativi o anche nel caso in cui entri nella compagine sociale un socio residente diverso dalle societ di capitali o un socio non residente nei cui confronti sussiste l'obbligo della ritenuta alla fonte sulla distribuzione degli utili ( trasparenza di cui all'art. 115) oppure un socio residente diverso dalle persone fisiche o un socio non residente ( trasparenza di cui all'art.)

5 116). L'ingresso di nuovi soci che invece rispettino i requisiti previsti non pregiudica la validit dell'opzione. Per capire la rilevanza e l'importanza del regime della trasparenza non si pu prescindere dalle modifiche che la riforma ha apportato alla Tassazione dei dividendi. Si passati dal sistema della loro imputazione, caratterizzato dal meccanismo del credito d'imposta che annullava in modo perfetto i fenomeni di doppia imposizione, al sistema della loro esenzione e all'eliminazione del credito d'imposta. Per il momento, per , si tratta di un'esenzione solo parziale (al 95% per i soggetti Ires e al 60% per i soggetti Irpef qualificati che percepiscono dividendi), che porta, quindi, con s fenomeni di doppia imposizione: da una parte, in capo al soggetto che distribuisce i dividendi e, dall'altra, per il 5% o il 40%, in capo al soggetto che li riceve.

6 Nel caso di gruppi o di catene partecipative molto lunghe, il problema pu diventare particolarmente rilevante. La riforma ha quindi gioco forza introdotto il regime della trasparenza o, in alternativa, quello del consolidato 1. fiscale per neutralizzare la doppia imposizione sui dividendi. Solo optando per la trasparenza , per , si ha la perfetta e definitiva neutralizzazione del fenomeno; il consolidato fiscale, infatti, risolve il problema solo per i dividendi distribuiti a soggetti inclusi nell'area di consolidamento. La societ partecipata imputa ai soci coi quali abbia congiuntamente esercitato l'opzione per la trasparenza - il proprio reddito, oltre alle ritenute fiscali subite a titolo di acconto, ai crediti d'imposta e agli acconti di imposta versati.

7 Le perdite che abbia eventualmente conseguito nel periodo di validit dell'opzione possono essere analogamente e quindi in proporzione alle rispettive quote di partecipazione- imputate ai soci, ma soltanto entro il limite della quota del suo patrimonio netto. Sulle perdite che, nel rispetto di tale limite, eventualmente residuino, l'articolo1 115 non dice nulla. Sembra ragionevole ritenere che rimarranno in capo alla partecipata e potranno essere portate in diminuzione del reddito da essa realizzato nei successivi periodi d'imposta, secondo le ordinarie regole del riporto delle perdite2. L'articolo 115 tace anche in merito alle perdite pregresse, realizzate cio dalla partecipata in periodi d'imposta precedenti la validit dell'opzione per la trasparenza .

8 La relazione governativa che chiarisce questo punto precisando che tali perdite possono essere riportate dalla partecipata secondo le regole ordinarie e essere portate in diminuzione del reddito realizzato, prima della sua imputazione ai soci. Le perdite pregresse, quindi, rimangono in capo alla partecipata che le ha generate e possono compensare solo i redditi da essa prodotti, senza poter essere direttamente imputate ai soci3. L'opzione per la trasparenza non modifica il regime fiscale di quanto eventualmente distribuito ai soci utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di capitale: ci continuer ad essere imponibile in capo ai soci all'atto dell'attribuzione. Durante l'esercizio dell'opzione e salva una diversa volont.

9 Assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili formatisi in periodi di validit della trasparenza : gli stessi utili si considerano, in ogni caso, prioritariamente utilizzati in caso di copertura di perdite. Il socio determiner il costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione aumentandolo dei redditi o diminuendolo delle perdite che gli sono state imputate per trasparenza e diminuendolo, inoltre, degli utili che gli vengano eventualmente distribuiti. Bisogna tener conto del caso in cui, prima dell'opzione per il regime della trasparenza (e precisamente nei dieci periodi d'imposta precedenti), il socio soggetto Ires abbia dedotto la svalutazione della partecipazione effettuata in seguito a perdite realizzate dalla partecipata per rettifiche di valore o accantonamenti a fondi non deducibili.

10 Questo per evitare che il socio goda di un duplice beneficio fiscale: una prima volta, per la deduzione della svalutazione e, una seconda volta, grazie alla trasparenza , per l'imputazione di un reddito eventualmente ridotto per l'utilizzo dei fondi gi tassati. Due possono essere le situazioni per il caso proposto, a seconda che i soci della Srl siano tutti societ di capitali ( del Tuir) oppure tutte persone fisiche ( del Tuir). Confrontando le diverse imposizioni totali (Srl e soci) possibile notare l'effetto concreto della scelta per il regime della trasparenza e il vantaggio che essa comporta per la perfetta neutralizzazione della doppia imposizione sui dividendi. L'effetto decisamente pi marcato nel caso di soci persone fisiche, dato che proprio in capo alle persone fisiche che la doppia imposizione sui dividendi pi consistente (per il 40% rispetto al 5% dei soggetti Ires).


Related search queries