Example: bachelor of science

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 …

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 TESTO del DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in n. 50/L allaGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013),coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (inquesto stesso alla pag. 1), recante: Disposizioni urgenti peril rilancio dell'economia . (13A07086) (GU del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63) Vigente al: 20-8-2013 Titolo IMISURE PER LA CRESCITA ECONOMICACapo IMisure per il sostegno alle imprese Avvertenza: Il TESTO coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministerodella giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TESTO unico delledisposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioniufficiali della Repubblica italiana, approvato con 28 dicembre1985, n.

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013),

Tags:

  Legge, Decreto, Del decreto

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 …

1 TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 TESTO del DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in n. 50/L allaGazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013),coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (inquesto stesso alla pag. 1), recante: Disposizioni urgenti peril rilancio dell'economia . (13A07086) (GU del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63) Vigente al: 20-8-2013 Titolo IMISURE PER LA CRESCITA ECONOMICACapo IMisure per il sostegno alle imprese Avvertenza: Il TESTO coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministerodella giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TESTO unico delledisposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioniufficiali della Repubblica italiana, approvato con 28 dicembre1985, n.

2 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testounico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizionidel DECRETO-LEGGE , integrate con le modifiche apportate dalla leggedi conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto ,trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativiqui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampatecon caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge diconversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della suapubblicazione.

3 Art. 1 Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo digaranzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decretodel Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giornidall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degliequilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a: ** ATTO COMPLETO ** di 10221/08/2013 07:53 a) assicurare un piu' ampio accesso al credito da parte dellepiccole e medie imprese, anche tramite.

4 1) l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico edell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri divalutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia delFondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente dirischio; 2) l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misuramassima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 percento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimentoalle operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dellostesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubblicheamministrazioni e alle operazioni finanziarie di durata noninferiore a 36 mesi di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 deldecreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n.

5 193, fermi restando gliulteriori limiti nonche' i requisiti e le procedure previsti daimedesimi articoli; la misura massima di copertura della garanziadiretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni infavore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27del DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' alleoperazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cuiall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 3) la semplificazione delle procedure e delle modalita' dipresentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso amodalita' telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione dellerelative pratiche; 4) misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggidella garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiariedell'intervento.

6 B) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazionifinanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo lapossibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate daisoggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta digaranzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loroesecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo. b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai finidell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle impresesociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonche'delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.

7 381. 2. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di caratteregenerale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, , sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. (soppresso). 4. Al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del DECRETO-LEGGE 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, le parole: all'80 per cento sono sostituitedalle seguenti: al 50 per cento . 5. All'articolo 39, comma 4, del DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, , e successive modificazioni, le parole: nonche' alle grandiimprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con lapartecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previstoe nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), deldecreto- legge 13 maggio 2011, n.

8 70, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 sono soppresse. 5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 eprevia adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppoeconomico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai** ATTO COMPLETO ** di 10221/08/2013 07:53professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderentialle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dalMinistero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi dellamedesima legge n.

9 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodosono determinate le modalita' di attuazione del presente comma,prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento dellerisorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse. 5-ter. Al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie impresedi cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre1996, n. 662, e successive modificazioni, possono affluire, previaassegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su basevolontaria per essere destinati alla microimprenditorialita' ai sensie secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 7-bis, deldecreto- legge 6 dicembre 2011, n.

10 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministerodell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, sono definite le modalita' di attuazione del presente commanonche' le modalita' di contribuzione da parte di enti, associazioni,societa' o singoli cittadini al predetto fondo di garanzia di cuiall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996. Art. 2 Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese 1.


Related search queries