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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 …

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013 , n. 104 TESTO del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013 , n. 104, (in GazzettaUfficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2013 ), COORDINATO con la legge di conversione 8 novembre 2013 , n. 128, (inquesta stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: Misureurgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca.. (13A09118) (GU del 11-11- 2013 ) Capo I DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI E PER LE FAMIGLIE Avvertenza: Il TESTO COORDINATO qui pubblicato e' stato redatto dal Ministerodella giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TESTO unico delledisposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioniufficiali della Repubblica italiana, approvato con 28 dicembre1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testounico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizionidel DECRETO-LEGGE , integrate con le modifiche apportate dalla leggedi conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascrittenelle note.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 Testo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

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1 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013 , n. 104 TESTO del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013 , n. 104, (in GazzettaUfficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2013 ), COORDINATO con la legge di conversione 8 novembre 2013 , n. 128, (inquesta stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: Misureurgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca.. (13A09118) (GU del 11-11- 2013 ) Capo I DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI E PER LE FAMIGLIE Avvertenza: Il TESTO COORDINATO qui pubblicato e' stato redatto dal Ministerodella giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TESTO unico delledisposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioniufficiali della Repubblica italiana, approvato con 28 dicembre1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testounico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizionidel DECRETO-LEGGE , integrate con le modifiche apportate dalla leggedi conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascrittenelle note.

2 Restano invariati il valore e l'efficacia degli attilegislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampatecon caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono tra i segni (( .. )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge diconversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della suapubblicazione. Art. 1 Welfare dello studente 1. Al fine di favorire il raggiungimento dei piu' alti livellinegli studi nonche' il conseguimento del pieno successo formativo,incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e lafrequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013 -2014, e' autorizzata laspesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione dicontributi e benefici a favore degli studenti, (( anche condisabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n.))

3 104, )) delle scuole secondarie di primo e secondo grado inpossesso dei requisiti di cui al comma 2. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sullabase di requisiti inerenti a: (( a) (soppressa); )) b) esigenza di servizi di (( trasporto e assistenza specialisticaanche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti condisabilita' di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi deltesto unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ))non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazionipubbliche; c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatoredella situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo31 marzo 1998, , e successive modificazioni. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, da adottare (( entro venti giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione )) del presente decreto, d'intesacon la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra leregioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui alcomma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti perl'accesso agli stessi, nonche' le modalita' di monitoraggio deirisultati ottenuti.

4 (( Nei successivi trenta giorni ciascuna regioneprovvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire lanatura e l'entita' dei benefici per gli studenti, da erogare fino aesaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari. )) 4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui alcomma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, neilimiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto distabilita' interno delle regioni. Riferimenti normativi Si riporta il TESTO del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, : "Art. 3. (Soggetti aventi diritto) (Omissis).

5 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. ( Omissis).". Il TESTO del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del TESTO unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, Il TESTO del Decreto Legislativo.

6 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90. Art. 2 Diritto allo studio 1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per ildiritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativostatale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18,comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui. 2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui alcomma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, neilimiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dailimiti del patto di stabilita' interno delle regioni.

7 (( 2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e dellaricerca, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nell'ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,secondo modalita' da definire con successivo decreto ministeriale,invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscrittiagli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di secondogrado, per via telematica, un opuscolo informativo sulle borse distudio di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione deicriteri e delle modalita' per accedervi, nonche' degli indirizzi webdi tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio. 2-ter. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decretolegislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: delle regioni sono inserite le seguenti: , oltre al gettito di cui alla letterab), . 2-quater.

8 Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice delle leggiantimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' inserito il seguente: 1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme dicui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione diborse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29marzo 2012, n. 68 . )) Riferimenti normativi Si riporta il TESTO della lettera a) comma 1, dell'art. 18, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n.

9 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2012, n. 126: "Art. 18. Sistema di finanziamento 1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto con le seguenti modalita': a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n.

10 147, e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni; (Omissis.". Si riporta il TESTO della lettera c), comma 1, dell'art. 18, del citato Decreto Legislativo n. 68 del 2012, come modificato dalla presente legge: "Art. 18. Sistema di finanziamento 1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto con le seguenti modalita': a) (Omissis).


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