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TRIBUNALE DI MODENA - fondazioneforense.it

Assicurazione contratto Assicurazione della responsabilit civile - Polizza assicurativa di responsabilit medica Condanna dell assicurato in grado di Appello Ricorso in Cassazione Rinunzia - Tardivo pagamento del massimale Notifica di atto di precetto all assicurato Risarcimento danni Mala gestio dell assicuratore nell esecuzione del contratto Condotte dilatorie Esclusione - cc; Sentenza n. 583/07 Pronunziata il 19/03/2007 Depositata il 22/03/2007 TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di MODENA , in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Eleonora De Marco, ha emesso la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al promossa DA XX con l'avv. Gianpiero Paltrinieri ATTORE CONTRO YY Assicurazioni spa con l'avv. Carlo Pignedoli CONVENUTO CONCLUSIONI Per l'attore: Contrariis reiectis, dato atto che l' YY ha pagato il massimale di sua competenza dopo due anni dal deposito della sentenza che la vedeva soccombente provocando in tal modo la notifica di un atto di precetto con aggravio degli interessi legali e delle spese legali e contestuale trascrizione del pignoramento sugli immobili di propriet dell'attore, condannarsi la medesima Assicurazione a risarcire all'attore gli interessi e le spese legali liquidate alla signora Kraal, nonch tutti i danni

informale, non reca alcuna data di deposito. Detto atto di rinuncia, peraltro, potrebbe essere prossimo al febbraio 2001, essendo stata fissata l'udienza davanti alla Suprema

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1 Assicurazione contratto Assicurazione della responsabilit civile - Polizza assicurativa di responsabilit medica Condanna dell assicurato in grado di Appello Ricorso in Cassazione Rinunzia - Tardivo pagamento del massimale Notifica di atto di precetto all assicurato Risarcimento danni Mala gestio dell assicuratore nell esecuzione del contratto Condotte dilatorie Esclusione - cc; Sentenza n. 583/07 Pronunziata il 19/03/2007 Depositata il 22/03/2007 TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di MODENA , in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Eleonora De Marco, ha emesso la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al promossa DA XX con l'avv. Gianpiero Paltrinieri ATTORE CONTRO YY Assicurazioni spa con l'avv. Carlo Pignedoli CONVENUTO CONCLUSIONI Per l'attore: Contrariis reiectis, dato atto che l' YY ha pagato il massimale di sua competenza dopo due anni dal deposito della sentenza che la vedeva soccombente provocando in tal modo la notifica di un atto di precetto con aggravio degli interessi legali e delle spese legali e contestuale trascrizione del pignoramento sugli immobili di propriet dell'attore, condannarsi la medesima Assicurazione a risarcire all'attore gli interessi e le spese legali liquidate alla signora Kraal, nonch tutti i danni quali verranno provati in corso di giustizia e/o ritenuti di equit , anche con riferimento ai danni psicofisici subiti dal dott.

2 XX per il comportamento colposo e illecito dell'YY Vinte tutte le spese di lite, oneri fiscali e di legge" Per la convenuta: "respingersi le domande proposte dall' attore; con vittoria di spese, competenze e onorari" SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il dr. XX conveniva in giudizio la YY assicurazioni esponendo: 1. di essere stato assicurato con la compagnia convenuta per le ipotesi di colpa professionale; 2. di essere stato condannato dalla Corte di Appello di Bologna al risarcimento del danno nei confronti di una sua paziente in solido con la Regione Emilia Romagna e Merli Antonio; 3. che la vertenza era stata transatta in un primo tempo solo dalla Regione Emilia Romagna, poi dal Merli e quindi anche da lui stesso; 4. che, peraltro, la compagnia di assicurazione aveva posto a sua disposizione il massimale soltanto dopo due anni dalla sentenza di condanna, cagionandogli gravi danni derivanti dalla notifica di un atto di precetto e conseguente trascrizione di pignoramento immobiliare che avevano anche contribuito a creare uno stato di ansia Si costituiva in giudizio YY Assicurazioni spa sostenendo che non vi erano prove della sussistenza dei danni e, sopratutto, che YY non si era resa inadempiente avendo posto il massimale a disposizione dell'attore con tempestivit.

3 Nel corso dell'istruttoria venivano assunti i testi ammessi e prodotta documentazione. All'udienza dell'11 dicembre 2006 la causa veniva trattenuta in decisione. Le parti concludevano come riportato in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'attore si duole del fatto che la propria compagnia assicuratrice, oggi YY Assicurazioni spa, avrebbe pagato il massimale di sua competenza a circa due anni di distanza dalla sentenza di secondo grado che, accogliendo la domanda di manleva dello stesso attore nei confronti della assicuratrice, condannava quest'ultima a rifondere al XX quanto da questi eventualmente pagato in esecuzione della sentenza stessa, nei limiti del massimale di polizza. In particolare la sentenza era stata depositata il 1 aprile 1999 e soltanto l'8 gennaio 2001 veniva versata la somma di sul conto dell'assicurato, corrispondente al massimale. Nel frattempo era stato notificato al XX atto di precetto da parte della danneggiata e contestualmente era stato trascritto pignoramento immobiliare.

4 Chiedeva, quindi che l'assicurazione fosse dichiarata tenuta a risarcire all'attore gli interessi e le spese legali liquidate all'infortunata nonch tutti gli eventuali altri danni. Bench le parti non facciano alcun espresso riferimento, sembrerebbe che l'azione risarcitoria si fondi su una presunta mala gestio dell'assicuratore nell'esecuzione del contratto di assicurazione ex art. 1917 Orbene, se cos , occorre esaminare se il comportamento della convenuta sia stato ingiustificatamente dilatorio e abbia cagionato un danno all'attore. In primo luogo si rileva che il giudizio di primo grado si concluso con sentenza che rigettava in toto le istanze avanzate dal danneggiato nei confronti del XX. Soltanto la sentenza di appello ha riconosciuto la responsabilit dello stesso XX per le lesioni cagionate alla sua paziente. di tutta evidenza che prima del deposito della sentenza di secondo grado nessuna somma era dovuta alla danneggiata.

5 Avverso la sentenza di II grado il XX ha proposto ricorso per cassazione al quale rinunciava in epoca che non dato sapere poich il relativo atto, prodotto in copia informale, non reca alcuna data di deposito. Detto atto di rinuncia, peraltro, potrebbe essere prossimo al febbraio 2001, essendo stata fissata l'udienza davanti alla Suprema Corte per il 15 febbraio 2001. Gi l'8 gennaio 2001 YY aveva versato sul conto corrente del XX il massimale di . Queste circostanze sarebbero gi sufficienti per escludere che la societ di assicurazioni abbia tenuto un comportamento negligente. Peraltro la Suprema Corte ha ritenuto che la mala gestio dell'assicuratore non nasce solo nel momento in cui costui, in totale mala fede, rifiuti di risarcire la parte lesa nonostante una condanna definitiva che renda inevitabile il risarcimento del danno, ma ancor prima, quando l'assicuratore ometta di pagare o di mettere il massimale a disposizione del danneggiante, nonostante che i dati obiettivi consentano di desumere l'esistenza della responsabilit dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nel limite del massimale di polizza.

6 (Cass. 11 febbraio 1994 ; 25 ottobre 1998 n. 11975; 5 agosto 2004 n. 15036). Nel caso di specie, fin dal 26 agosto 1999, la YY ha dichiarato di mettere a disposizione dell'attore la somma di corrispondente al massimale, disponibilit ribadita il 24 ottobre 2000, l'11 dicembre 2000, con versamento avvenuto l'8 gennaio 2001. Di contro non consta che, a fronte delle offerte della societ , il XX si sia attivato per incassare la somma offerta. Pertanto, anche seguendo gli orientamenti giurisprudenziali volti a sanzionare ogni immotivato comportamento omissivo e dilatorio dell'assicuratore, non si pu non rilevare come quest'ultimo abbia tempestivamente messo a disposizione dell'assicurato, tutta la somma di sua spettanza, assolvendo cos ai suoi obblighi contrattuali, con precisione e sollecitudine. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7 PQM Il TRIBUNALE di MODENA in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 443/02, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, cos provvede Respinge le domande proposte dall'attore XX nei confronti della convenuta YY Assicurazioni spa Condanna XX a rimborsare a YY Assicurazioni spa le spese di lite che liquida in complessivi ,70 (di cui 729,70 per spese, 1429 per diritti e per onorari) oltre IVA, CPA, rimborso spese generali come per legge. Cos deciso in MODENA il 19 marzo 2007 Il giudice Dott. De Marco Depositata in Cancelleria il 20 MAR 2007