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TRIBUNALE DI MODENA - fondazioneforense.it

1. Sentenza Deciso il 16/12/05. Depositato il 16/12/05. Contratti in generale Simulazione - Vendita di immobile Simulazione relativa parziale (pro- quota) Interposizione fittizia di persona nel contratto di vendita Prova scritta dell'accordo simulatorio Necessit - Condanna all'obbligo ritrasferimento della quota Esclusione Domanda di mero accertamento di propriet esclusiva Prove civili Prova documentale - Divisione di beni mobili Atto di concessione in comodato Qualifica di comproprietari dei comodanti Atto ricognitivo di valore confessorio Efficacia probatoria del titolo di compropriet Limitata ai fatti produttivi di situazioni e rapporti giuridici sfavorevoli - ,1350,1414,1415,2720 cc.

1 Sentenza n./05 Deciso il 16/12/05 Depositato il 16/12/05 Contratti in generale – Simulazione - Vendita di immobile – Simulazione relativa parziale (pro-

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1 1. Sentenza Deciso il 16/12/05. Depositato il 16/12/05. Contratti in generale Simulazione - Vendita di immobile Simulazione relativa parziale (pro- quota) Interposizione fittizia di persona nel contratto di vendita Prova scritta dell'accordo simulatorio Necessit - Condanna all'obbligo ritrasferimento della quota Esclusione Domanda di mero accertamento di propriet esclusiva Prove civili Prova documentale - Divisione di beni mobili Atto di concessione in comodato Qualifica di comproprietari dei comodanti Atto ricognitivo di valore confessorio Efficacia probatoria del titolo di compropriet Limitata ai fatti produttivi di situazioni e rapporti giuridici sfavorevoli - ,1350,1414,1415,2720 cc.

2 TRIBUNALE DI MODENA . REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il TRIBUNALE di MODENA II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. Michele Cifarelli, all'esito di udienza ex sexies pronuncia la seguente SENTENZA. nella causa civile n 3738/02 R. G. vertente tra XX (avv. D. Bianchini) -ATTRICE- E. YY (avv. G. Ferrari) -CONVENUTO- dandone lettura alle parti presenti. Rilevato che: -XX ha convenuto in giudizio l'ex marito YY onde ottenere la divisione dell'immobile sito in MODENA , via Saliceto Panaro n 19, con annessi garages, nonch dei relativi arredi, analiticamente elencati, prospettando di essere comproprietaria al 50% sia dell'immobile, in forza di rogito in data 16 dicembre 1991, che degli arredi, come risultante da contratto di comodato in favore del figlio G in data 16 settembre 1991, risoltosi per l'intervenuto decesso di quest'ultimo.

3 Ha chiesto, inoltre, la condanna di controparte al pagamento della met dei canoni teoricamente fruibili dalla locazione dell'immobile con gli annessi arredi dal marzo 2002 in poi, oltre al rimborso delle spese condominiali future, avendo il comproprietario impedito la locazione;. -YY , costituitosi, ha sostenuto di essere proprietario esclusivo sia dell'immobile, acquistato con denari propri per le esigenze del figlio e solo formalmente cointestato alla moglie, che degli arredi, non avendo il documento ex adverso prodotto alcun valore probatorio o confessorio in proposito. Ha chiesto quindi, oltre all'integrale rigetto delle avverse domande: a) in via principale, l'accertamento della natura fittizia e simulata della cointestazione dell'immobile in capo alla ex moglie, anche in dipendenza di intestazione fiduciaria, e, 2.

4 Quindi, il riconoscimento della propria esclusiva propriet , con conseguente condanna dell'attrice al rilascio;. b) in via subordinata, la riqualificazione di tale cointestazione quale donazione di quota immobiliare in favore della XX e l'accertamento della sua nullit per difetto di forma, con conseguente condanna dell'attrice al rilascio;. -l'attrice si opposta a dette riconvenzionali, tra l'altro eccependone l'intervenuta prescrizione;. completati i temi di decisione e prova, questo giudice, ritenendo la controversia in tutto od in parte definibile allo stato degli atti, l'ha avviata alla presente decisione, ex sexies ;. OSSERVA. 1) La domanda riconvenzionale del convenuto, volta all'accertamento della propria propriet esclusiva sull'immobile per cui causa per effetto della fittizia cointestazione alla XX all'atto dell'acquisto, avvenuto con rogito in data 16 dicembre 1991 esclusa ogni ipotesi di prescrizione del diritto ex cc- risulta gi in astratto infondata.

5 In base alla prospettazione, infatti, evidente che la domanda risulta proposta allo scopo di far accertare una simulazione relativa parziale per interposizione fittizia di persona del contratto di compravendita immobiliare di cui al predetto rogito. Parziale, perch la simulazione riguarderebbe soltanto la quota di compropriet formalmente trasferita in capo alla XX; per interposizione fittizia, in quanto costei, pur figurando nel rogito quale formale co-aquirente dell'immobile, sarebbe in realt del tutto estranea alla pattuizione, fungendo soltanto da prestanome del YY; relativa, perch si intenderebbe far valere il diverso contratto di compravendita dissimulato, intercorso tra il venditore Cooperativa di Costruzioni coop a ed esso YY quale esclusivo acquirente.

6 Orbene, pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui l'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volont di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta Ne consegue che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell'accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente (cos Cass.)

7 N 6451 del 18 maggio 2000, sulla falsariga di Cass. n 4911 del 15 maggio 1998. Si vedano, nei medesimi sensi, ex pluribus, Cass. n 1891/74, n 7674/86, n 2349/90 e n 9251/93); con l'ulteriore conseguenza che . poich "ai fini della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di nullit per simulazione relativa di un contratto di compravendita immobiliare e l'accertamento che il compratore effettivo persona diversa da quella indicata nel contratto, indispensabile che l'accordo simulatorio risulti da atto scritto a norma dell' , salvo il caso di perdita incolpevole del documento ovvero l'ipotesi di impugnazione da parte dei creditori del dissimulato acquirente" (cos Cass.

8 N 1210/85. Anche tale principio . pacifico in giurisprudenza: si veda, da ultimo, Cass. n 6480 del 6 maggio 2002)- una controdichiarazione (pur consacrata in atto scritto) proveniente dal solo soggetto interposto non spiega alcuna utile funzione dimostrativa della asserita simulazione soggettiva, essendo priva di qualsiasi contenuto probatorio della partecipazione del terzo 3. contraente all'accordo simulatorio (cos Cass. n 4911 del 15 maggio 1998, resa in fattispecie identica alla presente). In forza di ci , risulta evidente che il YY, per far dichiarare la simulazione parziale della compravendita di cui al rogito del 16 dicembre 1991 ed accertare il suo acquisto esclusivo dell'immobile, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza in forma scritta ex di un accordo simulatorio con la XX e con la societ venditrice.

9 Poich lo stesso non ha neppure prospettato la partecipazione della venditrice all'accordo, la domanda de qua deve per ci solo rigettarsi. 2) Il YY ha proposto la suddetta domanda di accertamento della propria propriet . esclusiva dell'immobile anche invocando, in alternativa, la natura fiduciaria della co- intestazione in capo alla moglie. Egli, in tal modo, ha quindi prospettato una situazione di parziale interposizione reale di persona, che in astratto coerente con una situazione che vede il venditore all'oscuro degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (come indicato nelle sentenze citate in precedenza). Senonch , in tal caso, il diverso negozio intercorso tra interposto ed interponente.

10 Esclusivamente costitutivo dell'obbligazione del primo di trasferire al secondo i diritti acquistati ed, in caso d'inadempimento dell'uno, l'altro pu agire nei suoi confronti a tutela dei diritti nascenti da tale negozio (ancora Cass. n 4911 del 15 maggio 1998). L'interposto reale, infatti, acquista la titolarit del bene, ed soltanto tenuto a trasferirlo all'interponente in base agli accordi intercorsi, di natura obbligatoria (giurisprudenza altrettanto pacifica: si veda, ad esempio, la recente Cass. n 9402 del 6 maggio 2005). L'interposizione reale di persona, pertanto, se in astratto legittima l'interponente ad agire nei confronti dell'interposto per la condanna all'adempimento dell'obbligo di ritrasferimento discendente dal negozio fiduciario, non pu essere utilmente invocata.


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