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TRIBUNALE DI MODENA - fondazioneforense.it

1 Fideiussione Fideiussione (limiti) Fideiussione omnibus Legittimit Clausole codicistiche di deroga Ininfluenza Interessi corrispettivi e moratori Fideiussione Richiesta di interessi semplici Legittimit Conferma nel titolo del credito Interessi moratori sul solo capitale Validit Prescrizione e decadenza Prescrizione breve Fideiussione Debito degli interessi Prescrizione breve Inapplicabilit , 1938,1939,1945,1956,2948 cc; ; Allegato al verbale d udienza del 23 novembre 2005 Sentenza Pronunziata il Depositata il TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di MODENA II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. Michele Cifarelli, all esito di udienza ex sexies pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile n 2424/01 vertente tra XX ( Filardi) -ATTORE- e Banca Popolare dell Emilia-Romagna scarl ( Ferrari Amorotti) -CONVENUTA- dandone lettura alle parti presenti.

4 debitore, di corrispondere periodicamente gli interessi del caso al creditore, fa difetto lo stesso presupposto logico che giustifica la speciale prescrizione breve prevista dalla

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1 1 Fideiussione Fideiussione (limiti) Fideiussione omnibus Legittimit Clausole codicistiche di deroga Ininfluenza Interessi corrispettivi e moratori Fideiussione Richiesta di interessi semplici Legittimit Conferma nel titolo del credito Interessi moratori sul solo capitale Validit Prescrizione e decadenza Prescrizione breve Fideiussione Debito degli interessi Prescrizione breve Inapplicabilit , 1938,1939,1945,1956,2948 cc; ; Allegato al verbale d udienza del 23 novembre 2005 Sentenza Pronunziata il Depositata il TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di MODENA II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. Michele Cifarelli, all esito di udienza ex sexies pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile n 2424/01 vertente tra XX ( Filardi) -ATTORE- e Banca Popolare dell Emilia-Romagna scarl ( Ferrari Amorotti) -CONVENUTA- dandone lettura alle parti presenti.

2 Rilevato che -la Banca Popolare dell Emilia-Romagna a ha ottenuto nei confronti di XX ingiunzione di pagamento per . oltre interessi al tasso convenzionale sul capitale di . dall 11 aprile 2001 al saldo, nei limiti della legge n 108/96, a titolo di residuo dovuto, quale garante del debitore principale, in restituzione del prestito personale n 304812 di . , concesso ad in data 9 agosto 1991 e da rimborsare in 36 rate mensili da . ciascuna a partire dal 9 settembre 1991; -l ingiunta ha proposto opposizione, deducendo: a) la non autenticit della sottoscrizione attribuitale in calce all atto di fideiussione invocato in giudizio; b) la nullit della fideiussione per mancanza dell importo massimo garantito; c) la nullit dell ingiunzione per violazione del divieto di anatocismo previsto dall ; d) la prescrizione del credito per interessi, ex ; 2 in forza di ci , ha richiesto la revoca o la nullit dell ingiunzione, ovvero la condanna di in sua vece; -l opposta, costituitasi, ha contestato ogni assunto avverso, chiedendo la conferma dell ingiunzione; -non esperito il tentativo di conciliazione all udienza ex 183 , la causa stata istruita mediante consulenza grafologica, e successivamente inviata alla presente decisione, a seguito di trattazione orale.

3 Ritenuta l opposizione infondata, posto che: quanto al motivo sub a) il consulente tecnico d ufficio all uopo nominato ha ritenuto autentiche le due sottoscrizioni XX apposte sull atto di fideiussione in data 9 agosto 1991. Tali conclusioni, siccome rese a seguito di approfondito esame, condotto con retti criteri tecnici e contro cui le parti non hanno in seguito sollevato alcuno specifico rilievo, sono condivise da questo giudice, e rendono quindi infondato il primo motivo di opposizione; quanto al motivo sub b) Pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui, ove la fideiussione sia stata stipulata prima della data di entrata in vigore dell della legge 17 febbraio 1992 n 154 che, riformulando l , ha reso doverosa l'indicazione del tetto della garanzia e sia inoltre invocata per obbligazioni del debitore principale parimenti insorte in epoca anteriore, essa si sottrae all'applicazione della norma sopravvenuta, che non retroagisce sui contratti in precedenza perfezionatisi e sugli effetti che i medesimi abbiano gi prodotto (v.

4 , fra le pi recenti, Cass. 23 settembre 2002 n. 13823, 17 gennaio 2003 n. 654, 17 aprile 2003 n. 6171, 7 novembre 2003 n. 16705 nonch , da ultimo, Cass., , sent. n 4093 del 25 febbraio 2005). Nella disciplina anteriore all entrata in vigore di tale legge, quindi, era legittima la stipulazione di contratti di fideiussione senza indicazione del limite di garanzia ( omnibus ), anche se accompagnata dalle clausole di deroga degli , 1945 e 1956 (Cass., , sent. n 12213 del 25 novembre 1995. Conformi Cass., , sentt. n 1101 del 30 gennaio 1995 e n 4117 del 10 aprile 1995). Poich , nella specie, il contratto di fideiussione stato stipulato nel 1991, e l obbligo dedotto in giudizio di restituzione della somma ricevuta in prestito deve ritenersi unitariamente sorto in capo al debitore principale all epoca della coeva stipula del mutuo (cfr giurisprudenza citata al seguente punto d), il presente motivo di opposizione come ogni altro rilievo attinente all illegittimit delle clausole in deroga inserite in contratto deve ritenersi infondato; quanto al motivo sub c) La richiesta avanzata dalla banca in via d ingiunzione contempla il rimborso del capitale residuo non restituito (.

5 , degli interessi semplici maturati su detto capitale alla data di scadenza del prestito ( . al 9 agosto 1994), e degli interessi moratori maturati dal 9 agosto 1994 e maturandi fino al saldo sul solo capitale indicato, al tasso convenzionalmente pattuito (TUS +4% +2%), opportunamente ridotto nei limiti previsti dalla legge n 108/96, determinati nell ammontare fino al 10 aprile 2001 ( . ). Nella prospettazione, dunque, non v alcuna richiesta di anatocismo neppure in relazione all epoca successiva alla domanda giudiziale, sicuramente richiedibile ma soltanto la richiesta di rimborso di una somma capitale, maggiorata di interessi. 3 Poich in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cos , risolvendo un pregresso contrasto giurisprudenziale, Cass.)

6 , , sent. n 13533 del 30 ottobre 2001, cui si sono uniformate tutte le pronunce successive della Cassazione in materia), tanto basta per ritenere infondato il presente motivo di opposizione, sul rilievo che la banca ha prodotto in giudizio il contratto di mutuo e la correlata fideiussione costituenti la fonte negoziale del proprio credito nei confronti dell ingiunta, considerando: -per un verso, che la somma capitale richiesta di gran lunga inferiore all ammontare complessivo del debito originario per cui, in assenza di prova di ulteriore estinzione del debito, essa da ritenersi interamente dovuta; -per altro verso, che gli interessi richiesti in relazione al periodo di vigenza del contratto sono astrattamente inferiori a quelli teoricamente dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle prime rate del prestito, con conseguente insorgenza dell obbligo di immediata restituzione dell intero, ex art.

7 3 delle norme regolatrici del prestito, e dei conseguenti interessi da ritardato pagamento. Anche in tal caso, quindi, il credito deve riconoscersi in base alla semplice prospettazione, in assenza di prova contraria; -infine, gli interessi moratori successivi alla scadenza contrattuale risultano richiesti sul solo capitale, secondo il tasso contrattuale previsto al medesimo art. 3 in base a clausola certamente valida, se rapportata al solo capitale e con contenimento entro i limiti via via imposti dalla legge n 108/96, e sono pertanto certamente dovuti, sia nella misura gi determinata essendo la correttezza del conteggio facilmente apprezzabile che nella misura determinabile in base ai parametri oggetto d ingiunzione; quanto al motivo sub d) Premesso che in giurisprudenza pacifico il principio secondo cui la rateizzazione dell'unico debito derivante da pi versamenti periodici di un determinato importo non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori, con la conseguenza che a tali versamenti, ed ai relativi interessi, non pu trovare applicazione la disposizione dell'art.

8 2948 sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cos Cass., , sent. n 1110 del 3 febbraio 1994. Nei medesimi sensi vedi anche Cass., , sent. n 802 del 29 gennaio 1999 e , sent. n 12707 del 30 agosto 2002), deve pi in generale condividersi quell insegnamento secondo il quale, poich l'art. 2948 prevede la prescrizione quinquennale di tutto ci che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini pi brevi , riferendosi agli interessi soltanto in tale ambito, in via di mera esemplificazione, in tanto gli interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale in parola in quanto sia per legge o per contratto previsto che il creditore possa ottenerne il pagamento a scadenze annuali (o inferiori). Diversamente, allorch nulla preveda il titolo, e gli interessi stessi possono essere reclamati dal creditore solo unitamente alla somma capitale, evidente che gli stessi non possono essere soggetti ad un termine di prescrizione diverso, rispetto a quello applicabile al norme contenute nell'art.

9 2948 sono intese a liberare in tempo relativamente breve il debitore tenuto a prestazioni periodiche per effetto di una causa debendi unica e continuativa. palese, pertanto, che sia previsto l'obbligo, per il 4debitore, di corrispondere periodicamente gli interessi del caso al creditore, fa difetto lo stesso presupposto logico che giustifica la speciale prescrizione breve prevista dalla norma in esame. (cos , in motivazione, Cass. n 802/99 cit., proprio con riferimento agli interessi accessori a debito da restituzione di mutuo). Nel caso in esame, gli interessi di cui chiesto il pagamento sono privi del carattere di autonomia, essendo inscindibilmente legati al capitale, e non richiedibili indipendentemente da esso. La prescrizione applicabile , quindi, quella ordinaria decennale, e ci impone il rigetto del presente motivo di opposizione, visto che la richiesta giudiziale intervenuta ben prima della scadenza del 10 anno a partire dal novembre 1994, epoca di documentata richiesta di pagamento all ingiunta, costituente atto interruttivo della prescrizione precedentemente maturata; preso atto che nessun altro motivo di opposizione stato tempestivamente proposto; ritenuto pertanto, che l opposizione non meriti accoglimento; dato atto che le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; definitivamente pronunziando sull opposizione al decreto ingiuntivo n 805 emesso dal giudice designato del TRIBUNALE di MODENA in data 30 aprile-2 maggio 2001, proposta da XX nei confronti della Banca Popolare dell Emilia-Romagna scarl.

10 ; RIGETTA l opposizione; CONDANNA l opponente al rimborso delle spese ex adverso sopportate per il giudizio di opposizione, che liquida in complessivi . ,82 oltre spese generali ed accessori di legge, di cui .380,00 per esborsi, . ,82 per diritti ed . ,00 per onorario, ponendo definitivamente a carico della medesima le spese di CTU, come precedentemente liquidate. IL GIUDICE ESTENSORE -Michele Cifarelli- Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2005


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