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TRIBUNALE DI MODENA Sezione lavoro IN NOME DEL …

lavoro e previdenza controversie Procedimento in genere . Domanda di risarcimento del danno per illegittime condotte datoriali Mobbing e licenziamento Carente esposizione degli elementi in fatto Mancata indicazione dei criteri di quantificazione del danno Difetto di causa petendi - Nullit . d'ufficio del ricorso introduttivo - , 2103cc; ,163,414 cpc;. Sentenza Deciso il 06/03/2007. Deposito il 27/04/2007. TRIBUNALE DI MODENA . Sezione lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il giudice del lavoro , Carla Ponterio ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale delle controversie di lavoro con il n. 731/05, decisa all'udienza di discussione del , promossa da: XX , ricorrente Contro: Meta spa ora Hera spa,;. convenuto Conclusioni formulate dalle parti come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1 Lavoro e previdenza controversie – Procedimento in genere – Domanda di risarcimento del danno per illegittime condotte datoriali – Mobbing e licenziamento – Carente esposizione degli

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1 lavoro e previdenza controversie Procedimento in genere . Domanda di risarcimento del danno per illegittime condotte datoriali Mobbing e licenziamento Carente esposizione degli elementi in fatto Mancata indicazione dei criteri di quantificazione del danno Difetto di causa petendi - Nullit . d'ufficio del ricorso introduttivo - , 2103cc; ,163,414 cpc;. Sentenza Deciso il 06/03/2007. Deposito il 27/04/2007. TRIBUNALE DI MODENA . Sezione lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il giudice del lavoro , Carla Ponterio ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale delle controversie di lavoro con il n. 731/05, decisa all'udienza di discussione del , promossa da: XX , ricorrente Contro: Meta spa ora Hera spa,;. convenuto Conclusioni formulate dalle parti come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

2 Con ricorso depositato in data parte attrice ha esposto: - di essere stata assunta nel 1988 alle dipendenze dell'AMCM per un periodo di sei mesi presso la portineria e servizio fattorino, centro copie e segreteria;. - di essere stata assegnata poi all'ufficio informatico, posto per cui aveva partecipato ad un concorso bandito nel 1987;. 1. - che tale ufficio divenne luogo ove attingere personale da comandare presso altri uffici ove vi fosse necessit ;. - che la ricorrente si quindi trovata nella condizione di dover cambiare frequentemente ufficio, colleghi di lavoro e tipologia di mansioni;. - che la stessa fu assegnata ad un posto vacante presso l'Ufficio Personale;. - che partecip ad un concorso interno per la copertura di un posto presso l'Ufficio Personale;. - che la stessa rimase presso l'Ufficio Personale dal dicembre 1990 all'agosto 1998.

3 - che in quel periodo, a seguito dell'unificazione dell'AMCM con l'AMIU, nacque la META ed ella si trov nella veste di dipendente in esubero;. - che, a seguito di un incontro con i sindacati e fino ad agosto 2000, fu nuovamente spostata da un ufficio all'altro con continuo mutamento di mansioni;. - che agli inizi di settembre 2000 la Direzione la convoc per comunicarle che META ed il comune avevano concluso un accordo della durata di due anni e che ella avrebbe dovuto svolgere le proprie mansioni a favore del comune;. - che in questo nuovo ruolo si trov in condizioni di scarsa chiarezza ed a dover fronteggiare invidie e rivalit ;. - di essere stata ulteriormente spostata, con lettera del , dalla Segreteria Divisione Elettricit al Reparto Servizio Trasporti della Divisione Ambiente con mansioni di segretaria amministrativa.

4 - che con lettera raccomandata del le veniva comunicato il licenziamento con effetto immediato;. - che la stessa, per il tramite del legale, impugnava il licenziamento;. - che i fatti appena esposti evidenziano un atteggiamento in danno della ricorrente pregiudizievole, offensivo, dannoso, diretto a sminuire le capacit lavorative e personali della stessa, atteggiamento integrante la fattispecie del mobbing;. - che i continui trasferimenti della ricorrente sono significativi di una tipica condotta mobbizzante. Ha quindi chiesto la declaratoria di illegittimit del comportamento di parte datoriale per violazione degli artt. 2103, 2087 cc., 15 l. 300/70, la declaratoria di illegittimit del licenziamento con conseguente reintegra, la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, esistenziale, alla carriera, alla dignit personale, alla salute, biologico e morale, pari a euro ,00 o alla somma che sar ritenuta di giustizia.

5 Parte convenuta ha contestato le pretese della lavoratrice ed ha preliminarmente eccepito la nullit del ricorso introduttivo. La causa stata decisa all'udienza del come da dispositivo di cui si data lettura. 2. MOTIVI DELLA DECISIONE. Parte ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimit del comportamento datoriale perch . posto in essere in violazione degli artt. 2103, 2087 cc e 15 l. 300/70 e tale da integrare la fattispecie cd di mobbing, con condanna della societ convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di euro ,00. Ha inoltre chiesto dichiararsi l'illegittimit del licenziamento e condannare parte convenuta alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro . Il ricorso appare privo dei requisiti di cui all'art. 414 comma 1 n.

6 4 cpc e deve quindi essere dichiarato nullo. Come noto, nel rito del lavoro si ha nullit del ricorso introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, qualora non ne sia possibile l'individuazione neanche attraverso l'esame complessivo dell'atto ed anche alla luce della documentazione allegata. Tale indeterminatezza, ai fini del giudizio di nullit , deve essere tale da rendere impossibile l'esatta comprensione della pretesa attorea e da impedire al convenuto di apprestare una idonea difesa (cfr. Cass., 16855/03; Cass., 18930/04; Cass., 5794/04;. Cass., 11149/98). La domanda di risarcimento danni si fonda su una pretesa illegittimit del comportamento datoriale, ricondotto alla fattispecie del mobbing ed agganciata alla violazione degli artt.

7 2103, 2087 cc e 15 l. 300/70. A parte il riferimento, assolutamente generico, a ripetuti trasferimenti della lavoratrice con conseguente mutamento di mansioni, manca qualsiasi allegazione sui singoli trasferimenti, sull'epoca dei medesimi, sulla motivazione degli stessi. Non si comprende a quali uffici la ricorrente fosse addetta n a quali sia stata destinata, con che intervalli di tempo e a quali mansioni. Ancora pi indeterminato ed evanescente il riferimento alla pretesa condotta mobbizzante. Non specificata l'epoca in cui questa fu sposta in essere, non si indicano gli autori e, quanto al contenuto, si afferma genericamente al punto 16) del ricorso: la ricorrente inizi a trovarsi in una condizione di poca chiarezza del suo ruolo e a dover fronteggiare invidie e rivalit che iniziavano a saltar fuori in maniera sempre pi pesante.

8 A pag. 4 del ricorso si aggiunge: dai fatti sopra esposti si pu agevolmente ravvisare a danno della signora XX un atteggiamento pregiudizievole, offensivo, dannoso, diretto soprattutto a sminuire le capacit lavorative nonch personali della ricorrente stessa . Per la verit , i fatti esposti nelle premesse del ricorso non consentono di comprendere il significato delle osservazioni poich non contengono alcuna allegazione sul contenuto 3. delle mansioni e quindi precludono ogni valutazione su un eventuale danno alla professionalit ed alle capacit personali. N sono riferite offese o altri comportamenti idonei a cagionare danno, al di l dei trasferimenti. Quanto a questi ultimi, nessuna spiegazione data riguardo alla addotta illegittimit se non il carattere ripetuto degli stessi, sempre senza accenno alcuno a date e intervalli di tempo.

9 Ancor meno comprensibile il riferimento all'art. 15 Statuto lavoratori. Senza considerare che nessuna allegazione esiste in atti sul tipo di danno patrimoniale e non patrimoniale, n sono in alcun modo esposti i criteri che hanno portato a quantificare tutti i danni in complessivi euro Nessun aiuto pu trarsi dalla documentazione allegata, assai scarna e relativa essenzialmente al licenziamento, eccetto che per una lettera datata di comando della dipendente presso altro ufficio. Considerazioni analoghe valgono per la domanda di illegittimit del licenziamento, peraltro impugnato dal solo legale che non risulta munito di specifica procura. Il ricorso introduttivo del giudizio non consente in alcun modo di individuare le ragioni poste a base della domanda perch formulate in maniera, oltre che confusa e generica, assolutamente priva di dati fattuali.

10 Quanto alle conseguenze della nullit , l'orientamento prevalente, sul presupposto dell'integrazione del rito giuslavoristico con quello ordinario, ritiene applicabili al processo del lavoro , oltre alle norme generali del primo libro del codice civile, quelle sul processo di cognizione se ed in quanto compatibili con le peculiarit strutturali del rito di cui agli artt. 409 e ss cpc (cfr. Cass., 5029/93; Cass., , 2166/88; Cass., , 11353/04). Le prime due sentenze citate hanno affermato l'applicabilit anche nel rito del lavoro della disciplina dettata dagli artt. 156, 162 164 cc decidendo questioni relative alla nullit . o omissione della notifica del ricorso introduttivo (cfr. Cass., , 2166/88, secondo cui: Il regime di sanatoria delle nullit formali afferenti l'atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione, posto dagli art.)


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