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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XIII SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di roma XIII SEZIONE CIVILE Il giudice Maria Lavinia Fanelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa CIVILE iscritta al n. 44335/13, promossa DA - (..) elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio degli Maria Moscogiuri e Valeria Cassaro, rappresentanti e difensori in virt di mandato a margine dell'atto di citazione ATTRICE CONTRO - (..) elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio degli Pieremilio Sammarco e Rosalba Carmen Bitetti, rappresentanti e difensori giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO E - (.)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XIII SEZIONE CIVILE Il giudice d.ssa Maria Lavinia Fanelli ha pronunciato la seguente

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di roma XIII SEZIONE CIVILE Il giudice Maria Lavinia Fanelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa CIVILE iscritta al n. 44335/13, promossa DA - (..) elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio degli Maria Moscogiuri e Valeria Cassaro, rappresentanti e difensori in virt di mandato a margine dell'atto di citazione ATTRICE CONTRO - (..) elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio degli Pieremilio Sammarco e Rosalba Carmen Bitetti, rappresentanti e difensori giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO E - (.)

2 Elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avv. Ernesto Grandinetti, rappresentante e difensore giusta delega in calce all'atto di citazione notificato CONVENUTA NONCHE' - (..) elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avv. Tiziano Mariani, rappresentante e difensore insieme con gli Andrea Pellegrini e Simona Ferrari giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta TERZA CHIAMATA Oggetto: risarcimento del danno da responsabilit professionale medica Svolgimento del processo Motivi della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinnanzi a questo TRIBUNALE il Dott.

3 Nonch la per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'intervento di tiroidectomia totale eseguito sulla persona dell'attrice in data Parte attrice deduceva che: a seguito di un primo contatto con il G. in data nel quale era stata sottoposta a ecografia tiroidea deponente per un ingrossamento dei lobi tiroidei, una diffusa accentuazione della vascolarizzazione globale della ghiandola nonch presenza di linfonodi le era stata diagnosticata una forma di tireopatia cronica; nonostante dalle analisi del sangue pre operatorie era emerso uno stato di infiammazione -ves alta- il G.

4 Aveva proceduto in data presso la all'intervento di tiroidectomia totale al cui risveglio l'attrice si era ritrovata in stato di arresto respiratorio; dagli esami specifici successivi si era evidenziata la presenza di un edema interessante tutte le mucose fino alle corde vocali con ipomobilit bilaterale; nonostante le evidenti complicanze post operatorie - gravi difficolt respiratorie dovute a stenosi laringea, forte dispnea con problemi di afonia - la V. era stata precocemente dimessa in data ; atteso il perdurare delle complicazioni in data l'attrice si era rivolta al Policlinico.

5 Ove riscontrata la paralisi dovuta alla lesione dei nervi era stata sottoposta ad intervento di tracheotomia III anello tracheale. Parte attrice sosteneva alla luce dell'assenza delle lesioni ricorrenziali prima dell'intervento che era stata proprio l'errata manovra operatoria praticata dal sanitario - inesatta individuazione dei nervi interessati e lesione degli stessi- a causare i danni oggi lamentati per i quali la paziente era stata costretta a sottoporsi a un travagliato iter operatorio presso altri nosocomi segnato da successivi interventi protrattisi sino al 2012 che le hanno causato allo stato una invalidit CIVILE al 67% riconosciuta dalla Azienda U.

6 R. B. Lamentava infine la mancata informazione circa la possibilit di emendare al problema iniziale attraverso terapie alternative al trattamento chirurgico. Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti in solido al pagamento dei danni quantificati complessivamente in Euro ,00 con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva il Dottor sostenendo in primis la corretta scelta del trattamento chirurgico anche alla luce delle condizioni della paziente al momento del ricovero la quale dopo essere stata in cura per ben 5 anni da altro specialista a causa dei problemi di dispnea e disfagia si era rivolta infine al G. con una diagnosi di gozzo tiroideo multinodulare che avrebbe reso particolarmente difficile l'individuazione di eventuali formazioni maligne tramite esame istologico ed eventuali terapie alternative al trattamento chirurgico per il quale peraltro aveva prestato adeguato consenso.

7 Riguardo le concrete modalit tecnico-operative rivendicava l'assoluta correttezza delle stesse in relazione alle linee guida - come confermato dalla revisione del pezzo istologico asportato richiesta dal G. ove non si erano evidenziate lesioni di alcuna sorta - sostenendo inoltre come laddove si fosse verificata un danno la paralisi sarebbe dovuta insorgere immediatamente e non progressivamente come nel caso de quo contestando inoltre la mancata allegazione da parte della V. di prove atte a dimostrare il nesso di causalit . Chiedeva pertanto preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' ai fini della manleva; in via principale il rigetto della domanda attorea.

8 Si costituiva la sostenendo il corretto operato del chirurgo in merito alla scelta e all'esecuzione dell'intervento nonch l'assenza di prova di parte dell'attrice circa il nesso di causalit tra l'operazione e i danni lamentati anche in considerazione delle pregresse patologie della stessa. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea; in via subordinata l'accertamento delle rispettive quote di responsabilit . Si costituiva l' associandosi nel merito alle difese spiegate dal proprio assicurato e sostenendo in riferimento al rapporto assicurativo l'inoperativit della polizza in questione per violazione dell'art.

9 18 relativo al consenso informato e in ogni caso l'operativit della stessa solo a secondo rischio. Concludeva chiedendo in via principale il rigetto della domanda di manleva eventualmente proposta dalla Casa di Cura nei confronti del G.; sempre in via principale il rigetto della domanda attorea; in via subordinata in caso di riconoscimento di profili di responsabilit la dichiarazione di una responsabilit quantomeno solidale della clinica; in ogni caso la dichiarazione di inoperativit della polizza per le ragioni spiegate; l'ulteriore accertamento subordinato della ripartizione del rischio; in gradato subordine la violazione dell'obbligo di salvataggio ex art.

10 1914 ; infine la sussistenza dei limiti e delle esclusioni in relazione alla copertura assicurativa. La causa -istruita con la produzione documentale e la c tu medico legale- veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in data con la concessione dei termini ex art. 190 Nel merito la domanda in parte fondata e deve accogliersi nei termini che seguono. Giova premettere che ai fini della configurabilit della responsabilit medica invocata a sostegno dell'avanzata pretesa risarcitoria necessario dimostrare che il sanitario della casa di cura evocata non abbia rispettato il dovere di diligenza su di loro incombente in relazione alla specifica attivit esercitata ex art.


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