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Tribunale Trieste Civile Sentenza del 9 marzo 2011, …

Tribunale Trieste Civile Sentenza del 9 marzo 2011, n. 260 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale DI Trieste SEZIONE Civile Il Tribunale di Trieste , Sezione Civile , in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Riccardo Merluzzi ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 622/08 promossa con atto di citazione notificato il Da e , quali esercenti la potest genitoriale sulla minore rappresentati e difesi dal per procura a margine dell'atto di citazione attori Contro As., in persona del Presidente legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. per procura a margine della comparsa di risposta convenuta Avente ad oggetto: responsabilit extracontrattuale lesione personale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I) Con atto di citazione notificato in data i coniugi e , quali genitori esercenti la potest sulla figlia , hanno convenuto in giudizio la As.

Da tali lesioni all'attrice derivarono, sotto il profilo del danno biologico, un'inabilità temporanea parziale di 27 giorni al tasso medio del

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1 Tribunale Trieste Civile Sentenza del 9 marzo 2011, n. 260 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale DI Trieste SEZIONE Civile Il Tribunale di Trieste , Sezione Civile , in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Riccardo Merluzzi ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 622/08 promossa con atto di citazione notificato il Da e , quali esercenti la potest genitoriale sulla minore rappresentati e difesi dal per procura a margine dell'atto di citazione attori Contro As., in persona del Presidente legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. per procura a margine della comparsa di risposta convenuta Avente ad oggetto: responsabilit extracontrattuale lesione personale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I) Con atto di citazione notificato in data i coniugi e , quali genitori esercenti la potest sulla figlia , hanno convenuto in giudizio la As.

2 Per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla piccola Gi. nell'incidente occorsole in data Lamentavano gli attori che la loro figlia, regolarmente iscritta ad un corso di nuoto organizzato dalla predetta associazione sportiva che gestiva la piscina di Via (..) in Trieste , durante una lezione scivolava a bordo della piscina riportando la frattura della clavicola. Evidenziavano in particolare i genitori che la caduta della piccina era stata determinata dalla scivolosit della pavimentazione, peraltro non adeguatamente segnalata. Si costituita l'Associazione convenuta per contestare la sussistenza di alcuna anomalia nelle strutture dell'impianto sportivo e conseguentemente negare in foto la propria responsabilit nella causazione dell'incidente. La causa stata istruita con l'assunzione dell'interpello formale del legale rappresentante della convenuta e delle prove per testi richieste dagli attori, a seguito delle quali stata affidata al dott.

3 Fr. una CTU medico legale volta alla stima dei postumi riportati dalla minore nell'incidente de quo. Depositata la consulenza tecnica, il giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del le parti hanno precisato le conclusioni, come riportate in epigrafe; il giudice, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ha trattenuto la causa per la decisione. II) Rileva preliminarmente il Tribunale che la dinamica del sinistro descritta dagli attori in citazione risultata provata all'esito dell'istruttoria. In particolare, la teste ha riferito che quel giorno la lezione di nuoto era finita e che lei stessa, al pari degli genitori, stava attendendo da dietro una vetrata l'arrivo dei bambini; ha precisato che, terminata la lezione, i bambini uscivano dalla vasca e si dirigevano a recuperare i propri indumenti riposti, come da regolamento, sulle panche distanti 4 5 metri; ad un certo punto la teste not "la piccola Gi.

4 Piangente accompagnata da un assistente" verso la mamma. Il teste sig. , assistente bagnante all'epoca dei fatti, ha confermato che, terminata la lezione, i bambini "usciti dalla vasca si recavano a riprendere gli indumenti sulle panchine", distanti circa quattro metri dalla vasca; il teste ha poi dichiarato di avere soccorso la bambina caduta a terra e di avere personalmente compilato il modulo di denuncia dimesso dagli attori sub doc. n. 12. Si deve quindi ritenere pacificamente provata la circostanza che la piccola Gi., uscita dalla vasca, scivol a terra a bordo vasca mentre era intenta a raggiungere le panchine, distanti solo pochi metri, ove erano riposti i suoi indumenti; a seguito della caduta la bambina urtava violentemente la spalla sinistra riportando le lesioni refertate dai medici dell'Ospedale infantile "Bu." e accertate poi in sede di CTU. III) Quanto alla estrema scivolosit della zona posto a bordo vasca della piscina in questione va rilevato che il teste , vice presidente della Pallanuoto Trieste e responsabile dell'impianto della piscina di San Giovanni ha dichiarato "E' vero: l'elevata scivolosit fu constatata subito dopo l'inaugurazione.

5 ". Anche la teste , giornalista de "Il.", ha riferito di avere ricevuto in redazione varie segnalazioni in merito alle problematiche della piscina di San Giovanni, cos determinandosi a pubblicare sul quotidiano cittadino gli articoli da parte attrice dimessi sub doc. n. 10. Infine, l'interpello formale del legale rappresentante dell'associazione convenuta, sig. , consente di ritenere definitivamente provati i seguenti fatti: l'eccessiva (e dunque anomala) scivolosit delle piastrelle a bordo vasca (cap. A); la consapevolezza in capo alla Associazione convenuta, che gestiva l'impianto di propriet comunale, della predetta situazione di pericolo, segnalata all'Ente proprietario dello stesso (cap. A); il pregresso verificarsi di almeno un analogo incidente, in prossimit del punto in cui poi cadde la piccola (a bordo vasca) (cap. B); l'assenza di segnaletica specifica atta ad avvisare gli utenti circa la scivolosit della pavimentazione (cap.)

6 D); l'esecuzione, a novembre del 2005 (solo poche settimane dopo l'inaugurazione dell'impianto), di un trattamento antiscivolo della zona piscina (cap. C). IV) Ci premesso in ordine agli elementi di fatto, va rilevato che il caso in esame appare riconducibile nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 del codice Civile . Come noto, la norma di cui all'art. 2051 pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che pu essere vinta unicamente dalla prova che il danno derivato esclusivamente da caso fortuito, cui vengono equiparate in giurisprudenza le ipotesi in cui l'evento sia imputabile a colpa esclusiva del danneggiato o a fatto del terzo. Nel caso qui in esame, l'estensione circoscritta dei luoghi ed il controllo cui i medesimi sono sottoposti, inducono a ritenere certamente sussistente il potere di controllo effettivo sulla cosa: ne consegue, quindi, l'applicabilit della norma di cui all'art.

7 2051 Quanto alla la ripartizione dell'onere della prova in tale materia, essa stata anche di recente ben tratteggiata: si cos ribadito che ".. l'art. 2051 non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno ossia di dimostrare che l'evento si prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa , mentre spetta al custode dimostrare il fortuito, cui va equiparata l'esclusiva colpa del danneggiato" (Cass. , n. 2075; in senso analogo, Cass. , n. 7276). Applicando tale principio al caso in esame, va rilevato che parte attrice ha provato il nesso causale tra la cosa in custodia (superficie della zona a bordo vasca) e l'evento dannoso (lesioni a seguito di caduta), avendo dimostrato che la caduta avvenne nelle circostanze dianzi indicate; sarebbe poi spettata alla convenuta la dimostrazione del fortuito (o della colpa del danneggiato), ma tali elementi non sono stati provati.

8 Pertanto, ritenuta la sussistenza del fatto (caduta della piccola Gi. con conseguenti lesioni), del nesso eziologico tra il passaggio per quel tratto di pavimento e la caduta, e degli ulteriori presupposti di cui all'art. 2051 , va affermata la responsabilit della societ convenuta per i danni riportati dall'attrice. In sostanza, sulla base delle risultanze dell'istruttoria testimoniale nonch della valenza confessoria delle dichiarazioni a s sfavorevoli rese dalla parte in sede di interpello, si possono ritenere pacificamente provati i presupposti legittimanti la responsabilit della convenuta, ovvero l'anomala ed eccessiva scivolosit della pavimentazione a bordo vasca negligentemente trascurata, oltrech la mancanza di adeguata e specifica segnalazione di tale pericolo nonostante la consapevolezza della situazione. Pertanto, la convenuta dovr essere condannata al risarcimento dei danni subiti dalla piccola V) Appare ora necessario passare alla determinazione dell'obbligazione risarcitoria della convenuta.

9 Con riferimento al danno alla persona si rileva, alla luce dell'esperita consulenza tecnica medico legale (condotta con metodo ed argomentazioni corrette ed esaurienti e le cui conclusioni vengono condivise e recepite dal Tribunale ), che la bambina, nell'incidente in questione, ebbe a riportare le lesioni indicate nell'elaborato, lesioni giudicate dal CTU pienamente compatibili con la dinamica descritta. Da tali lesioni all'attrice derivarono, sotto il profilo del danno biologico, un'inabilit temporanea parziale di 27 giorni al tasso medio del 50% seguita da una per ulteriori 30 giorni al tasso medio del 25%; ne derivata, inoltre, una riduzione permanente dell'integrit psico fisica valutata nella misura del 2% nella sfera del danno biologico. In relazione ai criteri di liquidazione del danno , risulta applicabile la "tabella del danno biologico di lieve entit " (cfr. art. 139 del Codice delle Assicurazioni) che, seppur prevista formalmente per le lesioni derivanti da sinistri stradali, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale pu certamente essere applicata per analogia per le lesioni derivanti da altre fonti di danno .

10 Nel caso di specie il risarcimento deve pertanto essere quantificato, sotto il profilo dei postumi permanenti, in Euro ,58 (2% in soggetto di anni 4) in valori monetari correnti (ultimo aggiornamento tabella di cui all'art. 139 209/2005). Per quanto concerne l'inabilit temporanea, tenuto presente il valore stabilito per legge di Euro 43,16 al giorno per l'inabilit assoluta, il risarcimento quantificato in Euro 582,66 per la al 50% ed in Euro 323,70 per la inabilit temporanea parziale al 25%. Tenuto conto della espressa richiesta in tal senso formulata da parte attrice, valutate natura ed entit dei danni riportati dalla bambina, va inoltre liquidato il danno non patrimoniale nelle sue ulteriori componenti ( danno morale ed alla vita di relazione) nella misura di Euro 500,00 (circa il 20% del biologico), anche in applicazione del disposto dell'art. 139, comma 3, del Codice delle Assicurazioni.


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