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TUTELA DEI LAVORATORI NEI CAMBI DI APPALTI

1 Comunicato della Direzione territoriale del lavoro di Crotone TUTELA DEI LAVORATORI NEI CAMBI DEGLI APPALTI In materia di successione di APPALTI , spesso ci si chiede quali siano le tutele esperibili al fine di garantire i diritti dei LAVORATORI alla conservazione del posto. La disciplina, un tale materia, si trova nell ambito della contrattazione collettiva. Ad esempio l art. 4 del contratto PULIZIE-MULTISERVIZI applicabile in tutti i casi di cessazione di APPALTI di servizi per qualunque motivo ( il pi comune la scadenza del contratto stesso),nel quale l appaltante procede ad nuova aggiudicazione d appalto che viene assegnato ad una azienda diversa dalla precedente.

TUTELA DEI LAVORATORI NEI CAMBI DEGLI APPALTI In materia di successione di appalti, spesso ci si chiede quali siano le tutele esperibili al fine di garantire i diritti dei lavoratori alla conservazione del posto. La disciplina, un tale materia, si …

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1 1 Comunicato della Direzione territoriale del lavoro di Crotone TUTELA DEI LAVORATORI NEI CAMBI DEGLI APPALTI In materia di successione di APPALTI , spesso ci si chiede quali siano le tutele esperibili al fine di garantire i diritti dei LAVORATORI alla conservazione del posto. La disciplina, un tale materia, si trova nell ambito della contrattazione collettiva. Ad esempio l art. 4 del contratto PULIZIE-MULTISERVIZI applicabile in tutti i casi di cessazione di APPALTI di servizi per qualunque motivo ( il pi comune la scadenza del contratto stesso),nel quale l appaltante procede ad nuova aggiudicazione d appalto che viene assegnato ad una azienda diversa dalla precedente.

2 In questi casi i rapporti di lavoro presso la prima azienda appaltatrice vengono a cessare e la nuova impresa potrebbe instaurare nuovi rapporti di lavoro, a condizioni economiche differenti e soprattutto con personale diverso da quello impiegato precedentemente. Per tutelare i LAVORATORI nei CAMBI di appalto le parti sociali hanno previsto una procedura da eseguire da parte di entrambe le aziende ed il mantenimento in servizio dei LAVORATORI precedentemente impiegati. La disciplina valida sia per l impresa cessante che per quella subentrante, a prescindere dalla tipologia delle stesse, ivi incluse le societ cooperative.

3 Tuttavia, la stabilit dei rapporti di lavoro, garantita dal contratto collettivo nazionale, potrebbe essere attaccata, perch il contratto ha una efficacia limitata e le clausole che garantiscono la continuit dei rapporti di lavoro, risultano opponibili solo se l imprenditore subentrante applica lo stesso contratto collettivo o altro analogo. Da precisare, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato, con varie note circolari, che la perdita di un appalto,non pu essere ricondotta a sospensione di lavoro o a licenziamenti per riduzione di personale n a ipotesi di crisi aziendale considerando,invece, tali licenziamenti come licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo.

4 Infine,da ricordare che in base all art. 29 , comma 3, del DLgs 276/2003, l acquisizione di personale dipendente, gi impiegato nell appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge di contratto collettivo nazionale di lavoro, non costituisce trasferimento d azienda o di parte di essa. Ci sta a significare che il passaggio di un dipendente, da una azienda ad un altra, pu avvenire in maniera diversa da quanto previsto dall art. 2112 del , senza cio , riconoscere l anzianit del lavoratore o la sua retribuzione o il livello di inquadramento. 2 Del resto la giurisprudenza, pi volte, si trovata a decidere su licenziamenti effettuati per cambio di appalto o per mancate assunzioni da parte delle nuove societ appaltatrici, ribadendo la TUTELA del diritto all assunzione, per il lavoratore,previsto dal CCNL, in situazioni di cambio di appalto ( cassazione, sez.)

5 Lavoro 12613/2007). Anche la Suprema Corte,ha pi volte ribadito che il lavoratore, pi che impugnare il licenziamento al datore di lavoro, deve vedersi riconosciuta la continuit giuridica del rapporto originario ( cassazione sez. lavoro 4166/2006- cassazione sezione lavoro 15593 /2002 etc). Vediamo ora dal punto di vista tecnico gli obblighi previsti dalle aziende, sempre in tema di cambio di appalto: 1) in particolare l azienda cessante deve fornire comunicazione preventiva di cessazione d appalto alle strutture sindacali aziendali e territoriali, nei 15 giorni precedenti tale cessazione.

6 Tale comunicazione deve contenere le informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sull orario di lavoro e indicare chi sono i LAVORATORI impegnati nell appalto, da almeno 4 mesi; 2) l azienda subentrante deve comunicare alle organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL, del suo subentro nell appalto. Da precisare,ancora, che la nuova assunzione, da parte dell impresa subentrante, deve avvenire senza periodo di prova. Dal punto di vista operativo, una volta espletate le procedure di consultazione sindacale, il passaggio dei dipendenti, tra aziende, avviene con il licenziamento dei dipendenti dell impresa cessante e la nuova assunzione presso l impresa subentrante.

7 La cessazione accompagnata dal pagamento di tutte le competenze di fine rapporto (TFR, mensilit aggiuntive, ferie, permessi etc.) L azienda cessante, inoltre, esonerata dal dover corrispondere l indennit sostitutiva del preavviso. RESPONSABILITA SOLIDALE In termini di responsabilit solidale, l art. 1675 cc, stabilisce che il committente obbligato in solido alla corresponsione delle retribuzioni non pagate dall appaltatore . Ancora l art. 29 del DLgs 276/2003 definisce l obbligatoriet solidale, a carico del committente, verso dipendenti dell appaltatore e di eventuali subappaltatori, alla corresponsione delle somme non pagate, a titolo di crediti retributivi, TFR e previdenziali, nei limiti di 2 anni successivi al termine dell appalto.

8 IL RESPONSABILE SERVIZIO ISPEZIONE LAVORO ( Bruna De Martino)


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