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VADEMECUM DEGLI OBBLIGHI NORMATIVI DELL impresa AGRICOLA VADEMECUM DEGLI OBBLIGHI NORMATIVI DELL impresa AGRICOLA STRUTTURA DISPENSA - Premessa - Capitolo 1 OBBLIGHI generali. L imprenditore agricolo. Disciplina legislativa. - Capitolo 2 OBBLIGHI previdenziali e contratti di lavoro agricolo INPS, INAIL, ICI - Capitolo 3 OBBLIGHI fiscali/amministrativi. La gestione finanziaria/economica dell azienda agricola. IVA, IRAP, IRPEF. - Capitolo 4 OBBLIGHI ambientali. La gestione dei rifiuti. Piani paesaggistici, parchi, - Capitolo 5 OBBLIGHI sicurezza, igiene e salute. La sicurezza e la salute dei lavoratori.

VADEMECUM DEGLI OBBLIGHI NORMATIVI DELL’IMPRESA AGRICOLA STRUTTURA DISPENSA -Premessa -Capitolo 1 – Obblighi generali.L’imprenditore agricolo. …

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1 VADEMECUM DEGLI OBBLIGHI NORMATIVI DELL impresa AGRICOLA VADEMECUM DEGLI OBBLIGHI NORMATIVI DELL impresa AGRICOLA STRUTTURA DISPENSA - Premessa - Capitolo 1 OBBLIGHI generali. L imprenditore agricolo. Disciplina legislativa. - Capitolo 2 OBBLIGHI previdenziali e contratti di lavoro agricolo INPS, INAIL, ICI - Capitolo 3 OBBLIGHI fiscali/amministrativi. La gestione finanziaria/economica dell azienda agricola. IVA, IRAP, IRPEF. - Capitolo 4 OBBLIGHI ambientali. La gestione dei rifiuti. Piani paesaggistici, parchi, - Capitolo 5 OBBLIGHI sicurezza, igiene e salute. La sicurezza e la salute dei lavoratori.

2 La sicurezza e l igiene alimentare. La gestione dei fitofarmaci. - Capitolo 6 OBBLIGHI da finanziamenti e agevolazioni OBBLIGHI da finanziamenti comunitari (Condizionalit , premi PAC). OBBLIGHI da finanziamenti nazionali e regionali. - Servizi informativi Capitolo 1 OBBLIGHI generali. L imprenditore agricolo e la disciplina legislativa Imprenditore agricolo (art. 2135 cc) ed imprenditore commerciale (art. 2195 cc) sono le due categorie di imprenditori che il codice distingue in base all oggetto dell attivit . L importanza di tale differenziazione massima perch la disciplina per le due figure diversa. Mentre lo statuto generale dell imprenditore si applica anche all imprenditore agricolo, costui esonerato dalle norme esclusive dell imprenditore commerciale: tenuta delle scritture contabili; assoggettamento al fallimento ed alle procedure concorsuali, salvo l iscrizione nel registro delle imprese.

3 L imprenditore agricolo gode perci di un trattamento di favore rispetto all imprenditore commerciale. Trattamento di favore che poi accentuato dalla legislazione speciale (nazionale e comunitaria) attraverso una serie di incentivi e di agevolazioni volti a promuovere lo sviluppo di tale settore fondamentale dell economia. L area che delinea la disciplina dell imprenditore agricolo stata di recente significativamente ampliata per effetto della sostituzione dell originaria nozione di imprenditore agricolo ad opera dell art. 1 del 18-5-2001, n. 228. Il testo originario dell art. 2135 cod. civ. stabiliva che E imprenditore agricolo chi esercita un attivit diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all allevamento del bestiame e attivit connesse (1 comma); e specificava poi il 2 comma dello stesso art.

4 2135 che si reputano connesse le attivit dirette alla trasformazione o all alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell esercizio normale dell agricoltura . Le attivit possono perci essere distinte in due grandi categorie: a) attivit agricole essenziali; b) attivit agricole per connessione. Questa distinzione stata mantenuta anche dalla nuova nozione di imprenditore agricolo introdotta dal 228/20011, che ha tuttavia significativamente ampliato rispetto al testo originario sia le une che le altre. Per comprendere il significato di tale ampliamento tuttavia necessario analizzare il contrasto che si sollevato, in particolare, nel delineare la nuova disciplina per le attivit agricole essenziali.

5 1 Il 228/01, insieme ai 226-227/01, vanno ad attuare la Legge di Orientamento per la modernizzazione del settore primario, includendovi, oltre all agricoltura in senso stretto, anche il settore silvicolo, della pesca e l acquacoltura, nonch di lavorazione del pescato. Rispettivamente, il 228/01 contiene disposizioni in merito all orientamento ed alla modernizzazione del settore agricolo; il 227/01 contiene disposizioni in merito all orientamento ed alla modernizzazione del settore forestale; il 226/01 contiene disposizioni in merito all orientamento ed alla modernizzazione del settore della pesca e dell acquacoltura. Le attivit agricole essenziali Le attivit tipicamente e tradizionalmente agricole, quali la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l allevamento del bestiame, hanno subito una profonda evoluzione dal 1942 ad oggi, a causa del progresso tecnologico; di conseguenza, l impresa agricola, fondata sul semplice sfruttamento della produttivit naturale della terra, cede sempre pi il passo all agricoltura industrializzata.

6 Oggi si possono ottenere prodotti merceologicamente agricoli con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei sui prodotti. Basti pensare alle coltivazioni artificiali o fuori terra (ad esempio, funghi e ortaggi), svolte al chiuso collocando le spore o i semi in soluzioni chimiche nutritive e con l ausilio di apparecchiature che creano le condizioni favorevoli ad un rapido sviluppo. Si pensi ancora agli allevamenti in batteria (soprattutto bovini e pollame), condotti in capannoni industriali e con mangimi chimici che permettono il rapido accrescimento del peso corporeo. Si pu facilmente intuire che alcune volte le attivit produttive generate dall evoluzione tecnologica nell agricoltura non sono compatibili con la qualificazione dell impresa agricola secondo il vecchio codice.

7 Al riguardo si schierato un netto contrasto di opinioni; vi era infatti, chi riteneva che l impresa agricola fosse ogni impresa che producesse specie vegetali o animali; ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. All opposto, vi era chi riteneva che doveva essere dato rilievo anche al modo di produzione tipico dell agricoltore (sfruttamento della terra e delle sue risorse) e, quindi, che doveva essere qualificato imprenditore commerciale e non agricolo chi produce specie animali o vegetali in modo del tutto svincolato dal fondo agricolo e dallo sfruttamento della terra (coltivazioni artificiali e allevamenti in batteria). Con la recente riforma il legislatore ha aderito alla prima tesi.

8 L attuale formulazione dell art. 2135 cc ribadisce infatti che E imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivit : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivit connesse . Subito specifica per che Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivit dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine (art. 2315, 2 comma, nuovo testo). In base alla nuova nozione di attivit agricola si deve perci ritenere che la produzione di specie vegetali ed animali sempre qualificabile giuridicamente come attivit agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti.

9 Successivamente verranno elencate le estensioni previste per le attivit agricole nel nuovo codice. Coltivazione del fondo Oggi come ieri, rientrano nella nozione di coltivazione del fondo: l orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai e la floricoltura. Inoltre, danno vita ad impresa agricola anche le coltivazioni fuori serra di ortaggi e frutta, cos generalizzandosi la soluzione in passato legislativamente accolta solo per la coltivazione di funghi. Selvicoltura Quanto alla selvicoltura, resta fermo che essa deve essere concepita come attivit caratterizzata dalla coltura del bosco per ricavarne i relativi prodotti. Non costituisce perci attivit agricola l estrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco.

10 Allevamento di animali la forma di attivit agricola pi ricca ed perci quella che ha determinato in passato i pi vivaci contrasti. Il criterio del ciclo biologico, oggi accolto dal legislatore, porta a riconoscere che costituisce attivit agricola essenziale anche la zootecnia svolta fuori dal fondo o utilizzando questo come mero sedimento dell azienda di allevamento (allevamenti in batteria). Inoltre, per allevamento di animali si deve intendere non solo l allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli (carne, latte, lana ed animali da lavoro), ma anche quello di cavalli da corsa o di animali da pelliccia, nonch l attivit cinotecnica: volta cio all allevamento, alla selezione e all addestramento delle razze canine.


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