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Vigente al: 31-5-2017

1 decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073) (GU del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) Vigente al: 31-5-2017 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della Costituzione; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti , ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato ; Visto il decreto -legge 28 febbraio 1983, n.

1 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a …

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1 1 decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073) (GU del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) Vigente al: 31-5-2017 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della Costituzione; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti , ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato ; Visto il decreto -legge 28 febbraio 1983, n.

2 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, recante Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri , e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14; Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione , e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n.

3 59, recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare l'articolo 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione ; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola 2 dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni; Vista la legge 27 dicembre 2006, n.

4 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 630; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto -legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto -legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico ; Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n.

5 254, recante Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che adotta il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione ; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti , ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni; Visto il Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato il 29 ottobre 2009 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

6 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo : Art. 1 Principi e finalita' 1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per 3 sviluppare potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunita' di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

7 2. Per le finalita' di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilita' di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in eta' compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalita' sono perseguite secondo le modalita' e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12. 3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione: a) promuove la continuita' del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attivita' di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni; b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attivita'; c) accoglie le bambine e i bambini con disabilita' certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.

8 104, nel rispetto della Vigente normativa in materia di inclusione scolastica; d) rispetta e accoglie le diversita' ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana; e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunita' educativa e scolastica; f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali; g) promuove la qualita' dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale.

9 Art. 2 Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione 1. Nella loro autonomia e specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalita' previste all'articolo 1. 4 2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e' costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. 3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita', dell'autonomia e delle competenze.

10 Presentano modalita' organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita' ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita' con la scuola dell'infanzia; b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta' e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.


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