Transcription of XII COMMISSIONE PERMANENTE
1 XII COMMISSIONE PERMANENTE (Affari sociali)S O M M A R I OUFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..64 INDAGINE CONOSCITIVA:Variazione nella composizione della COMMISSIONE ..64 Indagine conoscitiva in materia di distribuzione diretta dei farmaci per il tramite dellestrutture sanitarie pubbliche e di distribuzione per conto per il tramite delle farmacieconvenzionate con il servizio sanitario nazionale e attuazione dell articolo 8 del decreto-legge del 2001 (legge del 2001) (Deliberazione)..64 ALLEGATO (Programma)..65 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATODAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPIM arted 11 gennaio ufficio di presidenza si riunito alle CONOSCITIVAM arted 11 gennaio 2022.
2 Presidenzadella presidente Marialucia seduta comincia alle nella composizione della LOREFICE, presidente, co-munica che la deputata Maria Teresa Bal-dini entra a far parte della COMMISSIONE eche i deputati Antonio Federico e EttoreRosato hanno cessato di farne conoscitiva in materia di distribuzionediretta dei farmaci per il tramite delle strutturesanitarie pubbliche e di distribuzione per conto per il tramite delle farmacie convenzionate con ilservizio sanitario nazionale e attuazione dell arti-colo 8 del decreto-legge del 2001 (leggen. 405 del 2001).
3 (Deliberazione).Marialucia LOREFICE, presidente, ri-corda che nella riunione del 16 dicembrescorso l Ufficio di presidenza, integrato dairappresentanti dei gruppi, della Commis-sione ha definito lo schema di programmaconcernente lo svolgimento di un indagineconoscitiva in materia di distribuzionediretta dei farmaci per il tramite dellestrutture sanitarie pubbliche e di distri-buzione per conto per il tramite dellefarmacie convenzionate con il servizio sa-nitario nazionale e attuazione dell articolo8 del decreto-legge del 2001 (leggen. 405 del 2001).Poich sullo schema di programma stata raggiunta l intesa con il Presidentedella Camera dei deputati, ai sensi dell ar-ticolo 144, comma 1, del Regolamento, pro-pone di procedere alla deliberazione del-l indagine conoscitiva (vedi allegato).
4 La COMMISSIONE approva la propostadella seduta termina alle 11 gennaio 2022 64 COMMISSIONE XIIALLEGATOI ndagine conoscitiva in materia di distribuzione diretta dei farmaciper il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di distribuzioneper conto per il tramite delle farmacie convenzionate con il serviziosanitario nazionale e attuazione dell articolo 8 del decreto-legge 2001 (legge del 2001).PROGRAMMAP remessa e normativa di riferimentoPer distribuzione diretta s intende ladispensazione di medicinali agli assistitiper il tramite delle strutture sanitarie. Que-sto sistema consente alle aziende sanitariedi acquistare i medicinali del PHT (Pron-tuario Ospedale-Territorio)
5 Dalle aziendefarmaceutiche a condizione di favore, conscontistiche superiori a quelle praticate allefarmacie private convenzionate con il Ser-vizio sanitario nazionale, e di distribuirlitramite i pres di sanitari pubblici, mentregli altri farmaci, ad eccezione di quelli auso solo ospedaliero, sono dispensati nellefarmacie distribuzione diretta pu avvenireanche attraverso specifici accordi con lefarmacie territoriali, pubbliche e private,ed denominata distribuzione per conto .La distribuzione diretta si sviluppatain modo consistente, nell arco di un decen-nio, a seguito di diverse disposizioni legi-slative volte a:garantire la continuit assistenziale,mediante la creazione di un area terapeu-tica tra la terapia intensiva (ospedale) e lacronicit (medicina territoriale);monitorare l appropriatezza di uti-lizzo di determinati medicinali;agevolare l accesso ai medicinali daparte di specifiche categorie di pazienti.
6 Salvaguardare la gestione finanziariadel Servizio sanitario nazionale, medianteil contenimento della spesa base a quanto previsto dalla norma-tiva vigente, la distribuzione diretta pu essere organizzata secondo due modelli. Ilprimo modello consiste nell erogazione delmedicinale all assistito attraverso le strut-ture delle aziende sanitarie ( distribuzionediretta propriamente detta): in tal caso, leaziende sanitarie locali e le aziende ospe-daliere acquistano i medicinali, secondo lecondizioni di norma previste per il Serviziosanitario nazionale, e li distribuiscono, me-diante le proprie strutture, direttamente aipazienti per il consumo al proprio secondo modello si basa, invece, su unaccordo tra regione/azienda sanitaria lo-cale e distributore (grossista e/o farmacia)per la distribuzione del medicinale all as-sistito ( distribuzione per conto ).
7 In talcaso, i medicinali vengono generalmenteacquistati dalle aziende sanitarie locali/regioni ma distribuiti all assistito, per loroconto, dalle farmacie territoriali aperte accordi prevedono, in genere, la re-munerazione del servizio di distribuzionesulla base di una percentuale sul prezzo alpubblico del medicinale o di una commis-sione per confezione o il profilo normativo, rileva il de-creto del Ministro della salute del 31 luglio2007, recante Istituzione del flusso infor-mativo delle prestazioni farmaceutiche ef-fettuate in distribuzione diretta o per conto .L articolo 1, concernente le definizioni el ambito di applicazione, recita: 1.
8 Ai finidel presente decreto, si intende per distribu-zione diretta la forma di erogazione deifarmaci al paziente, per il consumo al pro-prio domicilio, alternativa alla tradizionaleacquisizione degli stessi presso le farmacie,Marted 11 gennaio 2022 65 COMMISSIONE XIIai sensi dell articolo 8, comma 1, della leggedel 16 novembre 2001, Sono per-tanto ricomprese nella distribuzione direttale erogazioni di farmaci ai pazienti, per ilconsumo al proprio domicilio, effettuate at-traverso le strutture sanitarie. Sono altres ricomprese nella distribuzione diretta le ero-gazioni di farmaci agli assistiti, per il con-sumo al proprio domicilio, effettuate attra-verso le farmacie per conto delle Aziendesanitarie locali sulla base di specifici accordicon le farmacie Il presente decreto si applica a:tutti i medicinali per uso umano dotatidi codice di autorizzazione all immissione incommercio in Italia, ai sensi dell articolo 6del decreto legislativo del 2006;i medicinali preparati in farmacia inbase ad una prescrizione medica destinataad un determinato paziente, detti formulemagistrali.
9 I medicinali preparati in farmacia inbase alle indicazioni della Farmacopea eu-ropea o delle Farmacopee nazionali in vigorenegli Stati membri dell Unione europea, detti formule officinali ;i medicinali esteri non autorizzati al-l immissione in commercio in Italia, utiliz-zati ai sensi del decreto del Ministro dellasalute 11 febbraio 1997 .La normativa di riferimento contenutanel decreto-legge 18 settembre 2001, ,convertito, con modificazioni, dalla legge16 novembre 2001, e, in particolare,nell articolo 8 di tale decreto, che prevedeparticolari modalit di erogazione di me-dicinali agli assistiti, nei seguenti termini: 1.
10 Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, anche con provvedi-menti amministrativi, hanno facolt di:a) stipulare accordi con le associazionisindacali delle farmacie convenzionate, pub-bliche e private, per consentire agli assistitidi rifornirsi delle categorie di medicinali cherichiedono un controllo ricorrente del pa-ziente anche presso le farmacie predette conle medesime modalit previste per la distri-buzione attraverso le strutture aziendali delServizio sanitario nazionale, da definirsi insede di convenzione regionale;b) assicurare l erogazione diretta daparte delle aziende sanitarie dei medicinalinecessari al trattamento dei pazienti in as-sistenza domiciliare, residenziale e semiresi-denziale;c) disporre, al fine di garantire la con-tinuit assistenziale, che la struttura pub-blica fornisca direttamente i farmaci, limi-tatamente al primo ciclo terapeutico com-pleto, sulla base di direttive regionali, per ilperiodo immediatamente successivo alla di-missione dal ricovero ospedaliero o alla vi-sita specialistica ambulatoriale.