Transcription of Costituzione federale della Confederazione Svizzera
{{id}} {{{paragraph}}}
101. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Stato 1 gennaio 2021). Preambolo In nome di Dio Onnipotente, Il Popolo svizzero e i Cantoni, Consci della loro responsabilit di fronte al creato, Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libert e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno spirito di solidariet e di apertura al mondo, Determinati a vivere la loro molteplicit nell'unit , nella considerazione e nel rispet- to reciproci, Coscienti delle acquisizioni comuni nonch delle loro responsabilit verso le gene- razioni future, Consci che libero soltanto chi usa della sua libert e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei pi deboli dei suoi membri, si sono dati la presente Costituzione1: Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1 Confederazione Svizzera Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Citt e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuch tel, Ginevra e Giura costituiscono la Con- federazione Svizzera .
Costituzione federale della Confederazione Svizzera 3 101 Art. 8 Uguaglianza giuridica 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. 2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di …
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
{{id}} {{{paragraph}}}