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STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI SGUERSO - …

STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI SGUERSOVia Roma 3/3 16121 GenovaAvv. Mario SguersoAvv. Chiara SGUERSO Avv. Filippo SguersoAvv. Elisabetta MenegazziAvv. Cristina MoriAvv. Luca Maria PaganucciAvv. Ileana RecchiaAvv Claudio ScarlassaAvv. Paolo Silvia FilippiDott. Fabio Manuela Roggero Partita IVA e codice fiscale 03870580101 Importante: indirizzare corrispondenza a: Casella Postale 1570 16100 GENOVA Tel. 010 010 Fax 010 e-mail: Web: notifica ai soci dell'atto di precetto nelle societ di persone: l'escussione preventiva del patrimonio sociale come condizione dell' noto, ci che principalmente distingue la posizione dei soci delle societ di persone da quella dei soci delle societ di capita

inattive e prive di consistenza patrimoniale, tuttavia non sono ancora state cancellate dal registro delle imprese: in questi casi la giurisprudenza di merito e di legittimità si è più volte interrogata fino

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1 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI SGUERSOVia Roma 3/3 16121 GenovaAvv. Mario SguersoAvv. Chiara SGUERSO Avv. Filippo SguersoAvv. Elisabetta MenegazziAvv. Cristina MoriAvv. Luca Maria PaganucciAvv. Ileana RecchiaAvv Claudio ScarlassaAvv. Paolo Silvia FilippiDott. Fabio Manuela Roggero Partita IVA e codice fiscale 03870580101 Importante: indirizzare corrispondenza a: Casella Postale 1570 16100 GENOVA Tel. 010 010 Fax 010 e-mail: Web: notifica ai soci dell'atto di precetto nelle societ di persone: l'escussione preventiva del patrimonio sociale come condizione dell' noto, ci che principalmente distingue la posizione dei soci delle societ di persone da quella dei soci delle societ di capitali che quest'ultimi non rispondono, illimitatamente e solidalmente con il loro patrimonio, delle obbligazioni contratte dalla societ.

2 Al contrario, in forza rispettivamente degli artt. 2267, 2291 e 2313 del codice civile, i patrimoni personali dei soci delle societ semplici ( ), di quelli delle societ in nome collettivo ( ) e degli accomandatari delle societ in accomandita semplice ( ) possono essere escussi dai creditori della societ .L'unica tutela per i beni personali dei soci delle societ di persone rappresentato dal beneficio di preventiva escussione in base al quale, prima di aggredire i beni dei soci, i creditori devono soddisfarsi sul capitale con ordine bene innanzitutto sottolineare che una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo contro una societ di persone costituiscono titoli esecutivi anche contro il socio illimitatamente responsabile. Ne deriva che, almeno teoricamente, ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo o una sentenza di condanna, ciascun creditore pu provvedere alla notifica dell'atto di precetto nei confronti dei soci delle societ di persone, ossia alla notifica dell'atto con il quale il creditore intima al destinatario di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo (in genere di pagare la somma di denaro) entro un determinato termine e con l'avvertimento che in difetto si proceder ad esecuzione forzata nei suoi confronti.

3 Ora, se quanto sopra vero in teoria, tuttavia, come stato poc'anzi anticipato, in sede esecutiva opera il richiamato beneficio di preventiva escussione che il socio illimitatamente responsabile pu far valere opponendosi all'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 : in caso di societ semplici in particolare, secondo il disposto codicistico, l'eccezione del socio esecutato validamente esperita solo se quest'ultimo indica i beni della societ su cui il creditore pu efficacemente soddisfarsi (in sostanza se il creditore notifica il precetto al socio, ques'ultimo si opporr all'esecuzione ma dovr al contempo indicare il bene della societ su cui il creditore pu soddisfarsi e, quindi, quest'ultimo, anche se risulter soccombente nell'opposizione a precetto, sapr dove utilmente aggredire la societ ).

4 Invece, la medesima eccezione esperita dall'accomandatario o dal socio di una societ in nome collettivo in sede di opposizione a precetto implica che sia il creditore procedente a dover dar prova della gi esperita infruttuosa esecuzione nei confronti del patrimonio sociale. La predetta differenza frutto principalmente dell'assenza di un'analoga previsione nella disciplina delle e delle rispetto al dettato dell'art. 2268 in tema di che testualmente recita "il socio pu domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi". In realt bene tener presente che si registrano anche precedenti giurisprudenziali favorevoli alla compagine dei creditori delle e delle che sanciscono che, in sede di opposizione all'esecuzione, l'onere della prova della capienza patrimoniale della societ spetti al socio.

5 Aderendo a tale indirizzo in sostanza si perviene al medesimo risultato che il Legislatore ha previsto per le ora chiedersi quando, a prescindere dalle oscillazioni giurisprudenziali, un creditore di una o di una possa effettivamente dirsi tranquillo nel notificare ad un socio un atto di precetto ed essere al riparo dall'eventuale tempestiva proposizione dell'eccezione relativa al mancato rispetto del beneficio di preventiva escussione (si ricorda, invero, che il beneficium excussionis non attenendo alla legittimazione ad agire non pu esser rilevato d'ufficio dal giudice, necessitando di specifica eccezione di parte).Innanzitutto il creditore sociale pu direttamente escutere il patrimonio personale del socio accomandatario o del socio della , previa notifica dell'atto di precetto, quando la societ stata cancellata dal registro delle imprese: sul punto in particolare si registra un recente arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass.)

6 Sez. Unite 4060/2010) che ha precisato che "per le societ di persone, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e capacit soggetta a pubblicit della stessa natura ed evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 ) e dunque, come rilevato per esempio dal Tribunale di Varese con sentenza dell'8/3/2010, in seguito all'intervento delle Sez. Unite della Corte di Cassazione (Sent. N 4060/2010) si pu affermare che le azioni dei creditori sociali, dopo la cancellazione della societ di persone, vanno rivolte nei confronti dei soci . Insomma se la societ di persone fosse cancellata, l'esecuzione iniziata nei confronti dei soci illimitatamente responsabili sarebbe validamente ora invece alle fattispecie, purtroppo frequenti, di societ di persone che, seppur inattive e prive di consistenza patrimoniale, tuttavia non sono ancora state cancellate dal registro delle imprese: in questi casi la giurisprudenza di merito e di legittimit si pi volte interrogata fino a che punto il creditore procedente si debba spingere nel provare infruttuosamente ad escutere il patrimonio sociale prima di potersi legittimamente rivolgere nei confronti del patrimonio del socio illimitatamente responsabile.

7 In proposito pare corretto affermare che, se da una parte in certe occasioni neppure un pignoramento negativo pu esser ritenuto sufficiente, dall'altra, in altrettante occasioni, al creditore invece consentito agire direttamente contro il socio poich la regola della preventiva escussione del patrimonio sociale non comporta l'obbligo per il creditore di sperimentare, sempre ed in ogni caso, l'azione esecutiva sul patrimonio della societ . Per esempio un pignoramento infruttuoso presso i locali di una societ di persone o l'esito negativo di un pignoramento presso terzi possono non essere sufficienti poich di per s sono inidonei a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, potendo infatti la societ disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito rispetto a quelli colpiti dal pignoramento (cos , per esempio, Cass.)

8 Sez. Lavoro 3/3/2011). D'altra parte invece la condizione di procedibilit del beneficio di preventiva escussione pu ritenersi verificata quando sia in qualsiasi modo dimostrata l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito vantato, senza perci che sia necessario esperire fino in fondo infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti della societ : in buona sostanza, quando l'incapienza del patrimonio sociale risulti da elementi obiettivi e certi, quali ad esempio i reiterati tentativi di notifica degli atti agli indirizzi ufficiali della societ o la formale cessazione dell'attivit della stessa, il creditore pu agire in executivis direttamente nei confronti del socio, senza dover necessariamente passare per le "forche caudine" di un'infruttuosa azione esecutiva da promuovere contro la societ (cos , tra le tante, Cass.

9 15700 dell'8/11/2002). Ove invece non vi siano elementi obiettivi, il creditore procedente, il quale spesso ignaro della consistenza patrimoniale della societ e difficilmente conosce di quali e quanti beni essa disponga, pu affidarsi alle dichiarazioni della sua controparte attinenti la sua capienza: in particolare, potr utilizzare l'eventuale dichiarazione fornita dalla controparte all'Ufficiale giudiziario in sede di pignoramento ai sensi dell'art. 492, 4 comma (in sede di pignoramento infruttuoso, infatti, l'Ufficiale giudiziario deve invitare il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalit dei terzi debitori: se tale dichiarazione fosse negativa il creditore ha buone ragioni per giustificare la notifica dell'atto di precetto al socio in quanto, del resto, chi meglio del debitore stesso pu effettivamente conoscere la sua consistenza patrimoniale?

10 Avv. Filippo SGUERSO


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