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OPERAZIONI STRAORDINARIE Appunti per la …

1 OPERAZIONI STRAORDINARIE Appunti per la Relazione del 19 marzo 2004 a cura di Roberto Lunelli dottore commercialista e tributarista in Udine PREMESSA 1. Quando si parla di OPERAZIONI STRAORDINARIE si fa riferimento ad una serie eterogenea di OPERAZIONI che le imprese pongono in essere al di fuori della gestione ordinaria allo scopo di modificare la struttura o la forma giuridica dell impresa; trasferire la titolarit dell azienda o il controllo dell impresa; liquidare l azienda per poi estinguere l impresa. Le OPERAZIONI STRAORDINARIE sono assai variegate: * alcune possono riguardare la generalit delle imprese ( cessione e conferimento d azienda; liquidazione ordinaria o coatta), altre solo le Societ (trasformazioni, fusioni, scissioni, scambio di partecipazioni), vuoi in ambito nazionale che comunitario; * la maggior parte volontaria, talune (come il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa) sono obbligatorie; alcune sono dirette (ad es.)

3 A. TRASFERIMENTO D’AZIENDA O DI RAMO AZIENDALE A TITOLO ONEROSO Il trasferimento della proprietà dell’azienda può avvenire a titolo oneroso, mediante A1 – contratto di compravendita: cessione d’azienda verso corrispettivo di un prezzo; A2 – contratto di permuta: trasferimento d’azienda in cambio della proprietà di altri beni o ...

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1 1 OPERAZIONI STRAORDINARIE Appunti per la Relazione del 19 marzo 2004 a cura di Roberto Lunelli dottore commercialista e tributarista in Udine PREMESSA 1. Quando si parla di OPERAZIONI STRAORDINARIE si fa riferimento ad una serie eterogenea di OPERAZIONI che le imprese pongono in essere al di fuori della gestione ordinaria allo scopo di modificare la struttura o la forma giuridica dell impresa; trasferire la titolarit dell azienda o il controllo dell impresa; liquidare l azienda per poi estinguere l impresa. Le OPERAZIONI STRAORDINARIE sono assai variegate: * alcune possono riguardare la generalit delle imprese ( cessione e conferimento d azienda; liquidazione ordinaria o coatta), altre solo le Societ (trasformazioni, fusioni, scissioni, scambio di partecipazioni), vuoi in ambito nazionale che comunitario; * la maggior parte volontaria, talune (come il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa) sono obbligatorie; alcune sono dirette (ad es.)

2 , la cessione d azienda, bene di primo grado ) altre mediate (nel senso che si realizzano attraverso la cessione delle partecipazioni, beni di secondo grado ). 2. Due sono i principi e i criteri direttivi espressi, in materia di OPERAZIONI STRAORDINARIE , dalla Legge delega per la riforma del sistema fiscale statale [(art. 4, co. 1, lett. m) della L. 80/2003]: a) da un lato, l abolizione dell imposta sostitutiva del 19% di cui al 358/1997, che stata ritenuta non giustificabile dopo l introduzione della participation exemption e la riduzione dell aliquota IReS dal 34% al 33%, tanto pi che si prestava ad arbitraggi fiscali; b) dall altro il mantenimento e il rafforzamento dei regimi di neutralit fiscale con conseguente esclusione della possibilit di convertire in valori fiscalmente riconosciuti i disavanzi (derivanti da OPERAZIONI di fusione o di scissione) e (altres ) di dare riconoscimento fiscale ai costi sostenuti (ad es.

3 Nell acquisto previo di una partecipazione di una Societ per assumerle il comando e poi incorporarla, ma anche in relazione all acquisto diretto di un azienda). Altre novit , come la disciplina della trasformazione eterogenea derivano, poi, dalla Riforma del diritto societario. 3. La disciplina delle OPERAZIONI STRAORDINARIE (sia nazionali che intracomunitarie), che prima era contenuta: * negli artt. 122-125 del vecchio (ma anche nell art. 54 sulle plusvalenze) * negli artt. 1-6 del 358/1997, * negli artt. 1-4 del 544/1992, a seguito del 344/2003 ora collocata nel Titolo III (Disposizioni comuni) del , nei capi III, IV e V (artt. da 170 a 183). 4. In questa sede mi soffermer solo su alcune di queste OPERAZIONI : perch pi frequenti di altre (come la cessione di azienda o il suo trasferimento a titolo gratuito) o perch pi interessata dalle novit (come la trasformazione eterogenea e alcuni aspetti della fusione e scissione di societ ); trascurando di considerare, invece, la liquidazione (ordinaria e coattiva), che ha subito modifiche solo marginali, come pure le OPERAZIONI STRAORDINARIE intracomunitarie, per le quali l intervento del Legislatore si limitato a rinviare (ove possibile) alla disciplina nazionale sulla neutralit e ad assoggettare gli eventuali conguagli al nuovo regime di tassazione delle plusvalenze esenti (in presenza dei requisiti).

4 2 INTRODUZIONE Prima ancora di soffermarmi sui vari istituti giuridici, ritengo opportuno richiamare la differenza fra data di entrata in vigore della riforma e data di sua efficacia nei confronti dei soggetti passivi a. In base all art. 4, co. 1, 1 periodo, del D. Lgs. 344/2003, la riforma IReS entra in vigore il 1 gennaio 2004 , b. ma la maggior parte delle disposizioni contenute negli articoli precedenti [art. 1 (modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi), art. 2 (norme di coordinamento) co. 3 e 4 nonch l art. 3 (abrogazioni) co. 1 e 3] hanno effetto per i periodi d imposta che hanno inizio a decorrere da tale data (art. 4, co. 1, 2 periodo); c. tuttavia l art. 3, co. 2 del 344/2003 stabilisce l abrogazione degli artt. 1-6 del 358/1997 con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonch alle OPERAZIONI di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003 d.

5 Mentre l art. 4, co. 1, lett. a) stabilisce, in deroga alla disposizione appena richiamata, che resta ferma l applicazione dell art. 6, co. 2 del 358/1997 [affrancamento gratuito del disavanzo da annullamento], relativamente alle OPERAZIONI fusione e scissione deliberate dalle assemblee delle societ partecipanti fino al 30 aprile 2004 . Ne deriva che a. per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l anno solare, la (nuova) IReS si applica a partire dal periodo d imposta 2004; b. per i soggetti con esercizio sfalsato (non coincidente), l IReS si applica, a seconda dei casi, dal 1 aprile, dal 1 luglio, dal 1 ottobre 2004 (per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2003 si applicano quindi le regole del vecchio ); c. il disavanzo da fusione/scissione non pu essere pi affrancato a pagamento (mediante il versamento dell imposta sostitutiva del 19%), in relazione alle OPERAZIONI che si sono perfezionate (con il deposito dell atto presso il Registro delle imprese) a partire dal 1 gennaio 2004, indipendentemente dall esercizio sociale; d.

6 Ma pu essere affrancato gratuitamente se conseguito su OPERAZIONI deliberate fino al 30 aprile 2004. Si realizza cos una (non voluta) anomalia per i soggetti con periodi d imposta a cavallo , per effetto della quale viene a mancare la continuit legislativa pur in presenza di norme equivalenti nel nuovo e nel vecchio : ad esempio, se una Spa con periodo d imposta 1 luglio - 30 giugno cedesse partecipazioni di controllo in altra societ (con emersione di una plusvalenza) - entro il , potr pagare l imposta sostitutiva del 19%; - dall al , non potr usufruire n dell imposta sostitutiva del 19%, n del nuovo istituto dell esenzione; - dall , potr optare (se sussistono i requisiti richiesti) per la participation exemption. 3 A. TRASFERIMENTO D AZIENDA O DI RAMO AZIENDALE A TITOLO ONEROSO Il trasferimento della propriet dell azienda pu avvenire a titolo oneroso, mediante A1 contratto di compravendita: cessione d azienda verso corrispettivo di un prezzo; A2 contratto di permuta: trasferimento d azienda in cambio della propriet di altri beni o diritti; A3 conferimento in societ : trasferimento d azienda in cambio della partecipazione al capitale del conferitario; a titolo gratuito (A4), senza, cio , un corrispettivo - inter vivos (donazione); - mortis causa (successione).

7 A1. cessione D AZIENDA 1. La disciplina delle cessioni d azienda viene confermata; ma a) da un lato, vengono abrogati gli artt. 1 e 2 del 358/1997 (art. 3, co. 2 del 344/2003), per cui le plusvalenze realizzate in sede di cessione d azienda non possono pi godere del regime (opzionale) dell imposta sostitutiva del 19%; b) dall altro, la tassazione dell operazione viene attenuata per i soggetti IReS [che possono godere della riduzione dell aliquota di un punto percentuale (dal 34% al 33%) e della continuit dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni (diversi da quelli che producono ricavi: comprese quindi le aziende) trasferiti all interno del gruppo che aderisce al consolidato nazionale (art. 123 del N. )]; aggravata per i soggetti Irpef, dato che la tassazione delle plusvalenze da cessione di aziende non pu godere n dell imposta sostitutiva, n della (solo promessa) riduzione delle aliquote IRPeF, come pure non pu valersi di istituti giuridici di attenuazione dell imposizione come il consolidato.

8 2. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende saranno quindi soggette a tassazione ordinaria (fatta salva la rateizzazione delle plusvalenze, se l azienda posseduta da almeno tre anni); a tassazione separata, se l azienda posseduta da un imprenditore individuale da almeno cinque anni; ad esenzione, se la cessione avvenuta tra societ che hanno aderito al consolidato fiscale nazionale. 3. E dubbio che possano godere dell esenzione (ex art. 87) eventuali partecipazioni comprese nel complesso aziendale ceduto, con riferimento alla quota parte di plusvalenza ad essa attribuibile: le plusvalenze si determinano infatti unitariamente , anche se in termini equitativi si dovrebbe tener conto della irrilevanza (in positivo e in negativo) di tali componenti. A2. TRASFERIMENTO TRAMITE PERMUTA L art. 86, co. 2 del nuovo estende alle OPERAZIONI sulle aziende la disciplina delle permute gi prevista in generale per i beni ammortizzabili: nel caso in cui il corrispettivo della cessione (dell azienda) sia costituito esclusivamente da beni ammortizzabili o da un complesso o ramo aziendale, si considera plusvalenza solo l eventuale conguaglio in denaro percepito.

9 4 A3. CONFERIMENTO 1. In relazione alle OPERAZIONI di conferimento, il 344/2003 a) ha abrogato l imposta sostitutiva del 19%; b) (solo) per i soggetti IReS, ha ridotto l aliquota al 33% ed ha introdotto l istituto del consolidato nazionale (per i soggetti IRPeF la tassazione rimasta tale e quale); c) ha esteso l ambito di applicazione del regime di neutralit fiscale (regime di continuit dei valori fiscali) precedentemente disciplinato dall art. 4 del 358/1997; d) ha confermato, senza apportare alcuna modifica, il regime di determinazione del reddito imponibile previsto dall art. 3 del 358/1997 (regime di continuit dei valori contabili). 2. Per quanto riguarda i conferimenti in regime di neutralit , l art. 176 riprende, in linea di massima, le disposizioni gi vigenti prima della riforma; tuttavia: stato eliminato il vincolo del possesso triennale per poter accedere a tale agevolazione; mentre il conferitario continua a dover essere una societ di capitali o un ente commerciale residente, il conferente pu essere qualsiasi contribuente residente titolare di reddito di impresa: la doppia sospensione vale pertanto anche nei confronti degli imprenditori individuali e delle societ di persone (e non solo, come in passato, dei soggetti Irpeg).

10 Anche se l art. 176 dispone l applicazione del regime di neutralit ai soli conferimenti tra soggetti residenti, l art. 179 (in tema di conferimenti intracomunitari) ne estende l operativit anche ai casi in cui il conferente o il conferitario siano soggetti residenti in un altro Stato (purch l azienda conferita si trovi in Italia); il co. 4 recepisce il principio di retrodatazione dell anzianit di possesso gi previsto dalla L. 342/2000 (ai fini, ad esempio, dell applicazione di norme agevolative quali la rateizzazione delle plusvalenze) con la conseguenza che - l azienda acquisita ex art. 176 si considera posseduta anche per il periodo di possesso del soggetto conferente; - le partecipazioni ricevute si considerano iscritte come immobilizzazioni nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell azienda ceduta; il conferimento in neutralit non fa venir meno l eventuale regime di sospensione di imposta delle riserve costituite in connessione con la deduzione di spese e di altri componenti negativi senza la loro previa imputazione al conto economico, a condizione che il vincolo (di non distribuibilit ) del patrimonio netto sia istituito sulle riserve del patrimonio netto della conferitaria (diversamente, l eccedenza in sospensione d imposta concorrer alla formazione del reddito del soggetto conferente); l art.


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