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1 21 Considerazioni in ordine alla proposizione della domanda di condanna generica SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Cenni sui caratteri della sentenza di condanna generica. 3. Modalit di proposizione della domanda di condanna generica e opposizione del convenuto. 4. Conclusioni. 1. Nell intraprendere un azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante, ad esempio, da atti di concorrenza sleale non sempre agevole per l attore la quantificazione preventiva dei danni stessi. Si potrebbe rivelare strategicamente pi efficace la scelta di promuovere il giudizio senza predeterminare il quantum, anche al fine di ottenere uno strumento di rafforzamento anticipato del credito.
2 Come noto, i tempi della giustizia civile ormai biblici impediscono una compiuta ed effettiva realizzazione del diritto di credito dell attore che ha ragione, il quale molto spesso vede frustrato il proprio diritto a causa dei tempi del processo. Come verr tra breve illustrato, la sentenza di condanna generica costituisce un valido strumento per ottenere in tempi tutto sommato rapidi un forma di tutela che potremmo definire anticipata per il creditore1. In molte occasioni, invero, la realt processuale consente l accertamento del diritto al risarcimento del danno senza la necessit di una complessa attivit istruttoria.
3 Allo stesso tempo per l accertamento del quantum si pu presentare alquanto complicato e richiedere l esperimento di molteplici mezzi istruttori, andando cos ad incidere sui tempi del processo. Il presente lavoro si propone di tracciare brevemente le linee essenziali dell istituto della condanna generica, soffermandosi in particolare sui vantaggi di un tale tipo di provvedimento giudiziale e soprattutto in ordine alla problematica relativa alla possibilit di avanzare nel medesimo giudizio una domanda di condanna generica in alternativa ad una domanda di condanna specifica.
4 2. Punto di partenza della presente indagine il dato normativo offerto dal codice. L art. 278 consente infatti al giudice, qualora vi sia istanza di parte, e sia gi accertata la sussistenza di un diritto, se pur ancora controversa la quantit della prestazione dovuta, di pronunciare sentenza di condanna generica2 alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. 1 In tal senso V. anche MONTESANO, Condanna. I) Diritto processuale civile, in Enc. giur.
5 , VII, Roma, 1989, p. 4. Analogamente V. CALAMANDREI, La condanna generica ai danni, in Riv. dir. proc., 1933, p. 382, l A. per ravvisa nella stessa un provvedimento di tipo cautelare. 2 In generale sulla sentenza di condanna generica VASSALLI, La sentenza condizionale, Roma, 1918, passim; ROGNONI, Condanna generica e provvisionale ai danni, Milano, 1961, passim; SATTA, Condanna ( ) b) Condanna generica, in Enc. dir., Milano, 1961, VIII, p. 720 ss.; ID., Commentario al codice di procedura civile, II, 1, Milano, 1959/60, p.
6 323 ss.; ID., La condanna generica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1959, p. 1402 ss.; CARRATTA, Condanna generica, in Enc. giur., VII, Roma, 1997, p. 1 ss.; MONTESANO, Condanna civile e tutela esecutiva, Napoli, 1965, p. 44; ID., Condanna. I) Diritto processuale civile, cit., p. 1 ss.; ID., Condanna senza liquidazione e condanna generica, in Giur. it., 1986, p. 771; GUALANDI, Domanda di condanna generica e richiesta del convenuto di accertamento contestuale dell an e del quantum , in Riv. trim. dir. proc. civ., 1959, p. 1141 ss.; TOMEI, La sommariet delle condanne parziali, in Riv.
7 Dir. proc., 1996, p. 350 ss.; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Torino, 2006, p. 69 ss.; PROTO PISANI, Appunti sulla tutela di condanna, in Appunti sulla giustizia civile, Bari, 1982, p. 190. 22 La norma richiamata disciplina espressamente l ipotesi di frazionamento del medesimo giudizio in due fasi3; in realt possibile che l attore chieda la pronuncia di condanna generica, riservandosi la possibilit di avviare un secondo autonomo ed eventuale giudizio per il quantum4. Ovviamente, in tale evenienza il provvedimento con cui verr assunta la condanna generica assumer le vesti di sentenza definitiva.
8 La domanda di condanna generica presuppone l accertamento del diritto controverso, e quindi nel caso in esame l esistenza di atti di concorrenza sleale. Attraverso la pronuncia di una condanna generica si realizza, quindi, una scissione tra la pronuncia sull an del risarcimento e quella sul quantum5. Ci , come appena evidenziato, si verifica qualora nel corso del giudizio venga delineato con certezza l an della domanda di condanna ma non ancora il quantum, il quale richiede ulteriore attivit istruttoria. evidente come tale tipo di condanna presenti elementi di specialit 6, rispetto alla condanna in senso lato7.
9 In primo luogo, pur trattandosi di condanna, essa non tuttavia idonea a costituire titolo esecutivo, per l ovvia ragione che manca del profilo del quantum8. L art. 474 precisa, infatti, che l esecuzione forzata non pu aver luogo che in virt di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile, e tale ovviamente non pu essere la sentenza di condanna generica, dove per definizione manca la quantificazione del credito. Sul punto si evidenzia come la giurisprudenza9 ritenga, tuttavia, che la condanna generica, pur non potendo dare impulso all esecuzione forzata, possa essere utilizzata, nel procedimento per ingiunzione di pagamento, come atto scritto idoneo a fondare la prova dell esistenza del diritto fatto valere, suscettibile poi di essere provato nel suo ammontare con altri e diversi documenti.
10 3 CARPI, COLESANTI, TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2009, p. 929. 4 In tal senso si espresso un consolidato orientamento giurisprudenziale, V. Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2005, n. 15686, in Giust. civ. Mass., 2005, pp. 7-8; Cass. civ., sez. lav., 2 aprile 2002, n. 4653, in Giust. civ. Mass., 2002, p. 564; Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2000, n. 15066, in Giust. civ. Mass., 2000, p. 2407; Cass. civ., sez. un., 23 novembre 1995, n. 12103, in Giust. civ. Mass., 1995, fasc.