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1 CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE - parere 22 ottobre 2007 n. 145 Pres. Schinaia, Est. D'Agostino - Oggetto: Ministero dell'economia e delle finanze - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Maria Letizia Caretti avverso il provvedimento di recupero di un credito erariale di 792,02. 1. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennit - Termine di prescrizione - E'. quinquennale. 2. Pubblico impiego - Recupero di somme non dovute - Termine di prescrizione - E'. decennale. 3. Atto amministrativo - Generalit - Indicazione del termine e dell'autorit cui proporre ricorso - Ex art. 3 della L. n. 241 del 1990 - Omissione - Conseguenze - Individuazione. 4. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennit - Anticipazioni sui miglioramenti contrattuali - Recupero disposto perch dette anticipazioni non erano in parte non dovute - Buona fede del percipiente - Irrilevanza - Ragioni. 5. Pubblico impiego - Recupero di somme non dovute - Specifica motivazione - Non occorre.
2 6. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennit - Anticipazioni sui miglioramenti contrattuali - Recupero disposto perch dette anticipazioni non erano in parte non dovute - Termine decennale di prescrizione - Decorrenza - Dalla data in cui le anticipazioni sono state corrisposte. 7. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennit - Termine di prescrizione - Decorrenza - Regola secondo cui contra non valentem agere non currit praescriptio - Casi in cui si applica - Individuazione. 8. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennit - Termine di prescrizione - Interruzione - Nel caso di recupero di somme non dovute - Determinazione dell'ammontare del credito - Necessit - Sussiste. 1. Ai sensi dell'articolo 2948 codice civile e dell'articolo 2, 1 comma, del decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, i diritti relativi alla retribuzione sia del pubblico dipendente che del lavoratore privato si prescrivono nel termine di cinque anni (1); il termine quinquennale di prescrizione riguarda evidentemente i diritti del dipendente, cos come qualificati dalla prestazione lavorativa e non si estende fuori da tale ambito.
3 2. Il termine quinquennale di prescrizione dei crediti vantati dai pubblici dipendenti non si applica nel caso di pagamento di somme non dovute a titolo retributivo. Per tali somme, invece, in mancanza di diversa ed espressa previsione, si applica il termine decennale previsto per la prescrizione ordinaria dall'art. 2946 (2). 3. L'omessa indicazione del termine e dell'autorit cui proporre ricorso, prevista dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, integra una mera irregolarit che ai sensi dell'art. 1, 3 comma, 24 novembre 1971 n. 1199 e dell'art. 3, 4 comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 comporta la rimessione in termini, ove l'interessato si sia rivolto a giudice privo del potere di cognizione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della pronuncia sulla giurisdizione (3). 4. La eventuale buona fede del dipendente nel ricevere somme pagate a titolo di anticipi sui miglioramenti economici non pu impedire il recupero, atteso che, in linea GENERALE l'eventuale sussistenza del richiamato profilo psicologico non incide Libero Sindacato Ufficiali Giudiziari.
4 Sulla doverosit del recupero ma semmai sulle modalit di attuazione e che, in ogni caso, la corresponsione del trattamento economico, nell'ipotesi prospettata, . avvenuta in via provvisoria e salvo conguaglio sulla base della comunicazione Mod. A, sottoscritta dal dipendente "per presa visione e a titolo di incondizionata autorizzazione per eventuali recuperi di somme indebitamente corrisposte", con espresso richiamo all'art. 172 della legge n. 312 del 1980. 5. Nell'adozione di atti di recupero di somme indebitamente corrisposte, l'Amministrazione non tenuta a fornire un diffuso discorso giustificativo, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma corrispostagli per errore. 6. Nel caso di recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di anticipi su miglioramenti contrattuali, il termine decennale di prescrizione decorre dalla corresponsione di quanto non dovuto. Rispetto a tale vicenda, solo un atto recante una esplicita richiesta restitutoria pu determinare l'effetto interruttivo (alla stregua del principio nella specie l' ADUNANZA GENERALE del CONSIGLIO di Stato ha ritenuto prescritta la richiesta di restituzione delle somme pagate a titolo di anticipo alla ricorrente, essendo ormai trascorso il termine decennale di prescrizione che decorreva, nell'ipotesi considerata, dalla data di corresponsione degli anticipi).
5 7. La regola GENERALE desumibile dall'art. 2935 , secondo cui il termine di prescrizione non pu decorrere nel caso di impedimento legale all'esercizio del diritto (contra non valentem agere non currit praescriptio) trova applicazione solo in caso di impossibilit legale all'esercizio del diritto e non certo per le difficolt o anche le impossibilit di fatto nelle quali si trovi il titolare della relativa posizione soggettiva. 8. Perch un diritto possa essere fatto valere (senza considerare l'impossibilit . giuridica o di fatto nella quale versa il relativo titolare) occorre che la situazione soggettiva abbia una consistenza e una determinazione (o una determinabilit . evidentemente percepibile dalla controparte) tale da costituire oggetto di una precisa individuazione. In mancanza, la posizione del soggetto passivo sfumerebbe in mera soggezione all'esercizio di un diritto potestativo privo di contenuti determinati, ben diversa cio da quella debitoria. ninolagan docuents----------------------------- (1) V.
6 Per i pubblici impiegati, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2006, n. 7880; Sez. V, 17. febbraio 2006, n. 621. (2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2150; Sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500. (3) Giurisprudenza costante: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; Sez. VI, 18 ottobre- 2000, n. 5605. ----------------------------- Documenti correlati: CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 14-10-2004, n. 6654, pag. (sulla necessit o meno dell'avviso di inizio del procedimento nel caso di provvedimenti di recupero di emolumenti non dovuti, sulla rilevanza o meno della buona fede dell'accipiens e sul termine di prescrizione applicabile in materia). CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, parere 29-4-2003, n. 1075, pag. (sulla irrilevanza ex se della buona fede nel caso di percezione di emolumenti non dovuti e sulla necessit di inviare all'interessato apposito avviso di inizio del procedimento di recupero). Libero Sindacato Ufficiali Giudiziari - . CONSIGLIO DI STATO SEZ.
7 IV, sentenza 14-4-2006, n. 2176, pag. (sul giudice competente a decidere una controversia relativa al recupero di somme effettuato sui ratei della pensione, sulla rilevanza o meno della buona fede del percipiente e sulla necessit o meno di una motivazione sull'interesse pubblico). CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 9-9-2002, n. 5579, pag. (sul carattere doveroso del recupero di somme indebitamente erogate dalla ai propri dipendenti e sulla rilevanza della buona fede dei percipienti). CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 6-5-2002, n. 2434, pag. (il termine quinquennale di prescrizione dei diritti di natura patrimoniale spettanti ai pubblici dipendenti inizia a decorrere dal momento in cui essi sorgono, anche nell'ipotesi in cui esista una norma incostituzionale che li disconosce; eguale principio si applica agli interessi ed alla rivalutazione). TAR LAZIO - ROMA SEZ. II TER, sentenza 1-9-2005, n. 6497, pag. (sulla natura paritetica dell'atto di recupero di emolumenti non dovuti, sulla necessit o meno dell'avviso di inizio del procedimento per la sua adozione e sulla rilevanza o meno della buona fede dell'accipiens).
8 TAR SICILIA - CATANIA SEZ. III, sentenza 5-1-2005, n. 9, pag. (sul recupero dei maggiori importi pagati agli assessori di un comune a titolo di indennit di carica e sulla rilevanza o meno delle buona fede dei percipienti). CONSIGLIO di Stato ADUNANZA GENERALE del 22 ottobre 2007. n. prot. 145/07. Commissione speciale pubblico impiego Gab. n. 3/07. Oggetto: Ministero dell'economia e delle finanze: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Maria Letizia Caretti avverso il provvedimento di recupero di un credito erariale di 792,02. Il CONSIGLIO Vista la relazione del 29 maggio 2006, trasmessa con nota n. 1116-7 del 9 gennaio 2007, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento dell'Amministrazione GENERALE del personale e dei servizi del Tesoro Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, chiede il parere del CONSIGLIO di Stato in ordine al ricorso in oggetto;. Visto il decreto 21 marzo 2007 del Presidente del CONSIGLIO di Stato che deferisce l'affare alla Commissione speciale del pubblico impiego.
9 Rilevato che nell' ADUNANZA del 13 giugno 2007 la Commissione speciale ha rimesso l'esame dell'affare all' ADUNANZA GENERALE del CONSIGLIO di Stato;. Libero Sindacato Ufficiali Giudiziari - . Esaminati gli atti e udito il relatore estensore Consigliere Filoreto D'Agostino;. Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione dell'Amministrazione;. Premesso La Maria Letizia Caretti, insegnante di scuola magistrale in congedo, con atto del 10. novembre 2005, ha proposto ricorso straordinario avverso il provvedimento del Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione Provinciale dei servizi vari di Roma, prot. n. 109963 del 23 giugno 2005, con il quale stato disposto il recupero di un credito erariale pari ad 792,02, accertato per il periodo in applicazione del decreto di ricostruzione della carriera adottato dal Provveditorato agli studi di Roma del 2 luglio 1997 e registrato dalla Ragioneria GENERALE dello Stato in data 8 maggio 1998. A sostegno del gravame l'interessata deduce: intervenuta prescrizione quinquennale del credito fatto valere dall'Amministrazione che si riferisce ad importi percepiti negli anni 1988-1995.
10 - opponibilit della buona fede del percipiente;. - violazione della legge n. 241 del 1990, mancando l'indicazione del termine e dell'autorit per la proposizione di una eventuale impugnativa;. - carenza assoluta di motivazione. A conclusione l'interessata chiede, previa concessione della misura cautelare, l'annullamento del provvedimento impugnato. L'Amministrazione contesta quanto affermato in ricorso sul rilievo che il dies a quo per la decorrenza della eccepita prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 , va individuato alla data (2. giugno 1998) di intervenuta efficacia del decreto dal quale sarebbe emerso il credito ora contestato. Il termine decennale invocato non pertanto, decorso. Si rammenta ancora che gli importi in questione erano stati liquidati all'interessata ai sensi dell'art. 172 della legge n. 312 del 1980. Tale circostanza, rende irrilevante la dedotta buona fede. L'Amministrazione conclude per la reiezione del ricorso. Considerato 1. Il recupero qui contestato attiene ad importi indebitamente corrisposti nel periodo tra il 1.