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14 - CURE TERMALI

14 - CURE TERMALI NOZIONI GENERALI Le disposizioni di legge sulle cure TERMALI hanno subito negli ultimi anni modifiche molto frequenti, nella scontata finalit di ridurre gli oneri a carico del datore di lavoro. Illustriamo di seguito quello che, in ordine di tempo, l ultimo quadro normativo (leggi e sentenze) sui permessi per cure termali1. REQUISITI PER L EFFETTUAZIONE L assenza necessaria all effettuazione delle cure TERMALI considerata a tutti gli effetti assimilabile all assenza per malattia nei limiti massimi di 15 giorni all anno e al verificarsi degli specifici requisiti sottoelencati: la presenza di una patologia compresa in uno specifico elenco che riportiamo nell ultimo paragrafo; la prescrizione dello specialista ASL o INAIL che deve riportare: o il parere medico favorevole sull efficacia determinante di un tempestivo trattamento termale anche associato ad altri mezzi di cura, o un motivato giudizio t

14 - CURE TERMALI 14.1 NOZIONI GENERALI Le disposizioni di legge sulle cure termali hanno subito negli ultimi anni modifiche molto frequenti, nella

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1 14 - CURE TERMALI NOZIONI GENERALI Le disposizioni di legge sulle cure TERMALI hanno subito negli ultimi anni modifiche molto frequenti, nella scontata finalit di ridurre gli oneri a carico del datore di lavoro. Illustriamo di seguito quello che, in ordine di tempo, l ultimo quadro normativo (leggi e sentenze) sui permessi per cure termali1. REQUISITI PER L EFFETTUAZIONE L assenza necessaria all effettuazione delle cure TERMALI considerata a tutti gli effetti assimilabile all assenza per malattia nei limiti massimi di 15 giorni all anno e al verificarsi degli specifici requisiti sottoelencati: la presenza di una patologia compresa in uno specifico elenco che riportiamo nell ultimo paragrafo.

2 La prescrizione dello specialista ASL o INAIL che deve riportare: o il parere medico favorevole sull efficacia determinante di un tempestivo trattamento termale anche associato ad altri mezzi di cura, o un motivato giudizio terapeutico sulla maggiore efficacia ed utilit terapeutica e riabilitativa se le cure sono tempestive e non differite sino alle ferie o ai congedi ordinari; l inizio della cura entro 30 giorni (di calendario) dalla prescrizione; la distanza di almeno 15 giorni di calendario, sia prima che dopo, tra le cure TERMALI ed eventuali periodi di ferie2. In merito ai requisiti richiesti, occorre precisare che si verificano spesso alcune difficolt nei rapporti con le ASL; elenchiamo di seguito le principali modalit operative rispetto alla certificazione: Le ASL in alcuni casi si rifiutano di inserire nella certificazione che va al datore di lavoro l indicazione della patologia.

3 A tale problema, correttamente motivato da ragioni di riservatezza, si pu ovviare chiedendo alla struttura pubblica di riportare per iscritto che: la patologia per la cui cura richiesto il periodo di cure TERMALI rientra nell elenco del Decreto del Ministero della Sanit del pubblicato sulla . Ci sono incertezze sulla corretta indicazione del motivato giudizio . Riportiamo comunque il testo di una certificazione ASL che si pu prendere come corretto riferimento: le cure avranno maggior efficacia se eseguite tempestivamente senza attendere il periodo delle ferie annuali e/o il congedo ordinario e la tempestivit determinante per la risoluzione a medio termine dell affezione.

4 Da qualche tempo le ASL rispondono che il certificato del medico specialista non pi necessario ; in realt si riferiscono al cambiamento delle disposizioni sulla certificazione sanitaria da presentare alle Terme per la quale sufficiente, a differenza del passato, la ricetta del medico di famiglia. Bisogna perci precisare che l esigenza di tale certificato riguarda la concessione dei permessi retribuiti per il datore di lavoro. Modalit per la richiesta Il dipendente che intenda effettuare un trattamento termale deve, dopo aver preventivamente controllato che la malattia di cui soffre sia compresa nell elenco specifico, recarsi alla ASL (o in caso di invalidit lavorativa all INAIL), con la prescrizione del medico di famiglia, e fissare l appuntamento per una visita.

5 La legge esclude dalle cure TERMALI i trattamenti elioterapici, climatici e psammoterapici (sabbiature) salvo che per gli invalidi del servizio e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli invalidi civili con pi di 2/3 di minorazione. Il lavoratore deve inviare il certificato del medico specialista ASL o INAIL all azienda con la richiesta di fruizione del ciclo di cure termali3, in tempo utile per avere l autorizzazione all utilizzo dei permessi. Al rientro, deve far pervenire la dichiarazione in originale dello stabilimento termale che comprova l effettuazione e la durata delle cure. 1 La normativa di riferimento ancora rappresentata dalla legge n.

6 638/83, art. 13. 2 Possono invece essere fruiti permessi frazionati o banca delle ore. 3 Circolare aziendale SanPaolo n. 9414 del 8/4/1993. In presenza dei presupposti descritti, il periodo trascorso nell effettuazione di cure TERMALI considerato a tutti gli effetti come periodo di malattia, pertanto retribuito e conteggiato ai fini del comporto per malattia, ed soggetto agli strumenti di controllo da parte dell azienda (non si tratta di osservanza delle fasce di reperibilit , ma della possibilit del datore di lavoro di inviare il lavoratore ad una visita fiscale per verificare la sussistenza della patologia). ASPETTATIVA4 Il personale, che non ha diritto ai permessi retribuiti previsti dalla legge per la mancanza di qualche requisito previsto, pu chiedere all azienda la concessione di un breve periodo di aspettativa non retribuita per effettuare le cure TERMALI , con tempi di preavviso pi contenuti rispetto alla procedura usuale delle aspettative per motivi privati.

7 L effettuazione del ciclo di cure TERMALI va opportunamente documentata. ELENCO DELLE PATOLOGIE COMPRESE NEL DECRETO MINISTERIALE5 Malattie reumatiche: osteoartrosi ed altre forme degenerative; reumatismi extra articolari. Malattie delle vie respiratorie: sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche; bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva, con esclusione dell asma e dell enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico. Malattie dermatologiche: psoriasi (esclusa la forma pustolosa e eritrodermica); eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute, vescicolari ed essudative); dermatite seborroica ricorrente.

8 Malattie ginecologiche: sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva; leucorrea persistente da vaginiti croniche specifiche o distrofiche. Malattie O. R. L.: rinopatie vasomotorie; faringolaringiti croniche; sinusiti croniche; stenosi tubariche; otiti catarrali croniche; otiti croniche purulente non colesteatomatose. Malattie dell apparato urinario: calcolosi delle vie urinarie e sue recidive. Malattie vascolari: postumi di flebopatie di tipo cronico. Malattie dell apparato gastroenterico: dispepsia di origine gastroenterica e biliare; sindrome dell intestino irritabile nella variet con stipsi.

9 4 CIA, art. 35, raccomandazione delle 5 Decreto del Ministero della sanit 15 dicembre 1994.


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