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2. IL PROCESSO DI AFFIDAMENTO: LE FASI …

2. IL PROCESSO DI AFFIDAMENTO: LE FASI PRECONTRATTUALI GLOSSARIO APPROFONDIMENTI 11 NORMATIVA 13 1 La richiesta del finanziamento 6 1 La valutazione dell affidabilit del cliente Soffermiamoci ora sulla penultima fase del PROCESSO di affidamento: la richiesta di finanziamento da parte del consumatore. LA RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere le principali caratteristiche della fase di richiesta di finanziamento da parte del consumatore. Fabio, sono convinta: chiediamo il prestito!

4 2.4.2 Il ricorso alle banche dati Molto frequentemente la valutazione del merito creditizio del consumatore si fonda sulle informazioni presenti in …

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1 2. IL PROCESSO DI AFFIDAMENTO: LE FASI PRECONTRATTUALI GLOSSARIO APPROFONDIMENTI 11 NORMATIVA 13 1 La richiesta del finanziamento 6 1 La valutazione dell affidabilit del cliente Soffermiamoci ora sulla penultima fase del PROCESSO di affidamento: la richiesta di finanziamento da parte del consumatore. LA RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere le principali caratteristiche della fase di richiesta di finanziamento da parte del consumatore. Fabio, sono convinta: chiediamo il prestito!

2 Hai ragione: procediamo! 2 Quando posso tornare per sapere se la richiesta stata accettata? Sicuramente entro mercoled ricever la risposta della banca e potr comunicargliela! 3 Quando il consumatore decide di procedere con la domanda di finanziamento, la nuova normativa sul credito al consumo pone l obbligo per la banca di procedere alla valutazione del suo merito creditizio, in modo propedeutico alla delibera di fido e alla sottoscrizione del contratto. L introduzione di questo obbligo finalizzata a evitare comportamenti non prudenti e assicurare pratiche responsabili delle banche e, in particolare, di unit organizzative e soggetti singoli che operano nella banca e che possono influenzare il PROCESSO creditizio.

3 In realt , gran parte di queste previsioni erano gi previste nella regolamentazione e nelle istruzioni di vigilanza ma, la nuova normativa, ne rafforza la valenza e ne amplia gli obiettivi, compresi quelli di tutela del consumatore. L obbligo di valutare l affidabilit del cliente vale sia per le nuove richieste di finanziamento, sia per gli aumenti significativi di finanziamenti gi esistenti. Le banche che adottano una metodologia standard nel calcolo dei requisiti patrimoniali, cio che non hanno un sistema di rating interno, assolvono all obbligo di valutazione del merito creditizio applicando le istruzioni di vigilanza prudenziale per le banche non IRB.

4 Le banche che adottano il metodo IRB nel calcolo dei requisiti patrimoniali e possiedono, quindi, un sistema di rating interno per la misurazione del rischio di credito assolvono all obbligo di valutazione del merito creditizio applicando, oltre a quanto previsto per la banche con metodo standard, anche le istruzioni di vigilanza prudenziale per le banche con approccio IRB. 4 Il ricorso alle banche dati Molto frequentemente la valutazione del merito creditizio del consumatore si fonda sulle informazioni presenti in una banca dati, in particolar modo nel finanziamento dei nuovi clienti.

5 La normativa prevede che, in caso di esito negativo della delibera di affidamento a seguito della consultazione di una banca dati, il finanziatore informi il consumatore gratuitamente del rifiuto della domanda, degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati (e dei rispettivi gestori). La prima volta che un finanziatore invia informazioni negative relative a un consumatore deve: informarlo preventivamente (attraverso comunicazioni specifiche o insieme all invio di altre comunicazioni e solleciti) informarlo sugli effetti e le conseguenze che la comunicazione delle informazioni negative in una banca dati determina sulla sua capacit di accedere al credito.

6 Assicurarsi che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate ed, eventualmente, rettificare prontamente i dati in caso di errori. La normativa riguarda anche la fase di contribuzione/segnalazione degli intermediari finanziari alle banche dati cio le informazioni positive e negative che ogni intermediario invia al sistema di informazione creditizia con riferimento all utilizzo e al rimborso dei finanziamenti da parte dei propri clienti affidati. 5 Scheda di riepilogo FASE PRECONTRATTUALE R I C H I E S T A DI F I N A N Z I A M E N T O Strumento di trasparenza Prima della riforma Disciplina attuale.

7 Innovazioni Modalit di trasmissione al cliente Maggiore tutela del cliente IEBCC Istruzioni di vigilanza della Banca d Italia Banche dati Obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore L obbligo valido sia per le nuove richieste di finanziamento, sia per aumenti significativi di finanziamenti gi esistenti La normativa al riguarda anche la fase di contribuzione/segnalazione degli intermediari finanziari alle banche dati cio alle informazioni positive e negative che ogni intermediario invia al sistema di informazione creditizia con riferimento all utilizzo e al rimborso dei finanziamenti da parte dei propri clienti affidati Per informazioni negative il finanziatore.

8 Informa preventivamente il consumatore (attraverso comunicazioni specifiche o insieme all invio di altre comunicazioni e solleciti) informa il consumatore sugli effetti e le conseguenze che la comunicazione delle informazioni negative in una banca dati determina sulla sua capacit di accedere al credito si assicura che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate ed, eventualmente, rettifica prontamente i dati in caso di errori Disincentivazione di comportamenti non prudenti e garanzia di pratiche responsabili delle banche e dei singoli soggetti che in essa operano Annuncio pubblicitario Tutti i messaggi.

9 In qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell offerta alla potenziale clientela (salvo quanto previsto dal paragrafo per la documentazione non personalizzabile). Apertura di credito Contratto attraverso cui una banca si obbliga a mantenere a disposizione del cliente, un certo importo per un periodo di tempo determinato (nel caso di apertura di credito a scadenza) o di tempo indeterminato (nel caso di apertura di credito a revoca).

10 Apertura di credito rotativa Linea di credito rotativa (revolving) in cui il rimborso (anche parziale) delle somme utilizzate non determina la fine del finanziamento ma il ripristino del fido che pu essere nuovamente utilizzato dal cliente nei limiti dell ammontare concesso. Apertura di credito semplice Forma di finanziamento in cui la disponibilit della somma immediata, mentre le modalit di utilizzo rientrano fra le facolt del consumatore che decide quando e quanto utilizzare. Attivit di prestazione di servizi senza stabilimento Lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea.