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2016 12 OIC 28 Patrimonio netto - fondazioneoic.eu

Copyright OIC OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILIT PRINCIPI CONTABILI Patrimonio netto Dicembre 2016 Copyright OIC 1 PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilit (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l istituto nazionale per i principi contabili ed ha le seguenti funzioni: a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; b) fornisce supporto all attivit del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ci previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche.

3 FINALITÀ DEL PRINCIPIO 1. Il principio contabile OIC 28 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la classificazione delle voci di patrimonio netto e la rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione

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1 Copyright OIC OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILIT PRINCIPI CONTABILI Patrimonio netto Dicembre 2016 Copyright OIC 1 PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilit (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l istituto nazionale per i principi contabili ed ha le seguenti funzioni: a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; b) fornisce supporto all attivit del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ci previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche.

2 C) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l International Accounting Standards Board (IASB), con l European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. Con riferimento alle attivit di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorit nazionali che hanno competenze in materia contabile. Nell esercizio delle proprie funzioni l OIC persegue finalit di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicit . Esso riferisce annualmente al Ministero dell economia e delle finanze sull attivit svolta. I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso due process di consultazione.

3 In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell art. 12 dello Statuto, al parere dell Agenzia delle Entrate, della Banca d Italia, della CONSOB, dell IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie. L eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione. La precedente edizione del principio stata pubblicata nell agosto 2014 ed aggiornava la versione del maggio 2005. 2 INDICE par. FINALIT DEL 1 AMBITO DI 2-3 4-7 CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE 8-20 Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis ) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter ).. 19-20 RILEVAZIONE INIZIALE E MOVIMENTAZIONI SUCCESSIVE IN OCCASIONE DI OPERAZIONI TRA SOCIET E SOCI OPERANTI IN QUALIT DI 21-40 NOTA 41-48 Informazioni relative alle societ che redigono il bilancio in forma 41-43 Informazioni relative alle societ che redigono il bilancio in forma abbreviata (art.)

4 2435-bis ) .. 44-46 Informazioni relative alle micro imprese (art. 2435-ter ).. 47-48 DATA DI ENTRATA IN 49 DISPOSIZIONI DI PRIMA 50-52 ESEMPI DI INFORMATIVA RELATIVA AL Patrimonio netto ESEMPI RELATIVI ALLE ALTRE RISERVE DI Patrimonio netto IL Patrimonio netto NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE 3 FINALIT DEL PRINCIPIO 1. Il principio contabile OIC 28 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la classificazione delle voci di Patrimonio netto e la rilevazione e movimentazione delle voci di Patrimonio netto in occasione di operazioni tra societ e soci in qualit di soci, nonch le informazioni da presentare nella nota integrativa. AMBITO DI APPLICAZIONE 2. Il presente principio contabile si applica alle societ che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

5 Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio contabile sono incluse nel capitolo Il Patrimonio netto nella legislazione civilistica . 3. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle voci di Patrimonio netto . DEFINIZIONI 4. Il Patrimonio netto la differenza tra le attivit e le passivit di bilancio. 5. Il bilancio in forma ordinaria il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle societ che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell articolo 2435-bis del codice civile (bilancio in forma abbreviata) e che non redigono il bilancio ai sensi dell articolo 2435-ter del codice civile (bilancio delle micro-imprese). 6. Un aumento di capitale inscindibile se l aumento di capitale sociale pu essere effettuato solo se sottoscritto integralmente entro il termine previsto dalla deliberazione.

6 7. Un aumento di capitale scindibile quando la delibera assembleare prevede espressamente che il capitale sociale possa essere aumentato anche in assenza di integrale sottoscrizione dell aumento stesso entro il termine previsto dalla deliberazione. CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI 8. L articolo 2424 del codice civile prevede che le voci del Patrimonio netto siano iscritte nel passivo dello stato patrimoniale alla voce A Patrimonio netto con la seguente classificazione: I Capitale. II Riserva da soprapprezzo delle azioni. III Riserve di rivalutazione. IV Riserva legale. V Riserve statutarie. 4 VI Altre riserve, distintamente indicate. VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII Utili (perdite) portati a nuovo. IX Utile (perdita) dell esercizio. X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

7 9. Nella voce AI Capitale si iscrive l importo nominale del capitale sociale di costituzione e delle successive sottoscrizioni degli aumenti di capitale da parte dei soci anche se non ancora interamente versati, aggiornato per le modifiche dovute ad altre operazioni sul capitale (ad esempio, aumenti ai sensi degli articoli 2442 e 2481-ter del codice civile e riduzioni del capitale sociale). Il credito verso soci per versamenti ancora dovuti (con separata indicazione della parte gi richiamata) iscritto nella voce A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti dell attivo dello stato patrimoniale. 10. Nella voce AII Riserva da soprapprezzo delle azioni si iscrivono: l eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale; le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni.

8 11. Nella voce AIII Riserve di rivalutazione si iscrivono le rivalutazioni di attivit previste dalle leggi speciali in materia, alcune delle quali possono prevedere una specifica evidenza in bilancio. 12. Nella voce AIV Riserva legale si iscrive la quota dell utile dell esercizio che l assemblea ha destinato a tale riserva. L articolo 2430 del codice civile obbliga ad accantonare in tale riserva almeno il 5% dell utile dell esercizio fino a quando l importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro con il progressivo accantonamento di almeno un ventesimo degli utili netti.

9 13. Nella voce AV Riserve statutarie si iscrivono tutte le tipologie di riserve previste dallo statuto della societ . Le condizioni, i vincoli e le modalit di formazione e movimentazione di queste riserve sono disciplinate dallo statuto. 14. Nella voce AVI Altre riserve, distintamente indicate si classificano tutte le altre riserve che non sono gi state iscritte nelle precedenti voci del Patrimonio netto . Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in questa voce le seguenti riserve: la Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile , che si costituisce nei casi eccezionali in cui l applicazione di una disposizione del codice civile, riguardante le regole di redazione del bilancio, sia incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta.

10 In tali casi, gli eventuali utili derivanti dall applicazione della deroga, ai sensi dell articolo 2423, comma 5, del codice civile devono essere iscritti in detta riserva, non distribuibile se non in misura pari al valore recuperato; la Riserva azioni (quote) della societ controllante , che ai sensi dell articolo 2359-bis, comma 4, del codice civile indisponibile e accoglie l importo delle azioni o quote della societ controllante possedute dalla controllata fin tanto che non sono trasferite; 5 la Riserva da rivalutazione delle partecipazioni , che ai sensi dell articolo 2426, comma 1, numero 4, del codice civile, non distribuibile e accoglie le plusvalenze, derivanti dall applicazione del metodo del Patrimonio netto , rispetto al valore delle partecipazioni indicato nel bilancio dell esercizio precedente (per l iscrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del Patrimonio netto ).


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