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A cura dell’avv. Massimo Pastore - Città di Torino

1 LA TUTELA GIURISDIZIONALE A cura dell avv. Massimo Pastore ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull Immigrazione Aggiornamento marzo 2008 a cura dell avv. Ornella Fiore - ASGI 1) DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO I provvedimenti della Pubblica Amministrazione, compresi quelli relativi all ingresso, al soggiorno o, anche, all espulsione o all allontanamento del cittadino straniero, vengono adottati al termine di un procedimento, nel corso del quale debbono essere acquisiti tutti gli elementi utili alla decisione finale. Quando, poi, il procedimento amministrativo preordinato all emanazione di provvedimenti che apportino limitazioni agli interessi dei privati, questi devono essere posti in condizione di esporre le proprie ragioni, prima che l Amministrazione assuma una determinazione. Per questo motivo, la legge contempla una serie di istituti volti a rendere effettivo il diritto di partecipazione del singolo al procedimento amministrativo che lo riguarda.

4 - diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare; - diniego del visto d’ingresso per motivi familiari; - rigetto della domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;

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1 1 LA TUTELA GIURISDIZIONALE A cura dell avv. Massimo Pastore ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull Immigrazione Aggiornamento marzo 2008 a cura dell avv. Ornella Fiore - ASGI 1) DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO I provvedimenti della Pubblica Amministrazione, compresi quelli relativi all ingresso, al soggiorno o, anche, all espulsione o all allontanamento del cittadino straniero, vengono adottati al termine di un procedimento, nel corso del quale debbono essere acquisiti tutti gli elementi utili alla decisione finale. Quando, poi, il procedimento amministrativo preordinato all emanazione di provvedimenti che apportino limitazioni agli interessi dei privati, questi devono essere posti in condizione di esporre le proprie ragioni, prima che l Amministrazione assuma una determinazione. Per questo motivo, la legge contempla una serie di istituti volti a rendere effettivo il diritto di partecipazione del singolo al procedimento amministrativo che lo riguarda.

2 In particolare, vanno menzionati: - la comunicazione di avvio del procedimento, con la quale si informa il privato che l amministrazione ha aperto, di propria iniziativa, un procedimento che lo riguarda. La comunicazione va notificata, obbligatoriamente, alle persone a cui il provvedimento finale destinato, a pena di illegittimit del provvedimento medesimo. Tale comunicazione pu essere omessa soltanto in due ipotesi: ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerit del procedimento ( il caso, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, del procedimento amministrativo di espulsione) oppure quando il contenuto del provvedimento non potrebbe comunque cambiare, indipendentemente dalle osservazioni esposte dall interessato1. L importanza della comunicazione risulta evidente con riferimento ai procedimenti diretti alla revoca del permesso di soggiorno (compreso quello per richiesta di asilo politico) o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (gi carta di soggiorno), come sottolineato anche dalla pacifica giurisprudenza formatasi sul punto; - il diritto di accesso, consistente nella facolt dell interessato di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti, che l amministrazione ha l obbligo di valutare.

3 - la comunicazione di motivi ostativi all accoglimento dell istanza presentata dal privato, che l amministrazione deve obbligatoriamente notificare prima di adottare un provvedimento negativo, dando cos l opportunit all interessato di esporre le proprie ragioni per scritto, anche attraverso documenti, purch entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione stessa. Oltretutto, per evitare che il provvedimento di rifiuto di rilascio o di rinnovo del permesso o della carta di soggiorno sia illegittimo, non sufficiente che la comunicazione dei motivi ostativi sia stata notificata, ma altres necessario che le osservazioni esposte dall interessato siano state concretamente valutate e che le ragioni del loro mancato accoglimento siano state esplicitate nel provvedimento di diniego. Rilevante eccezione alla necessit di provvedere alla comunicazione dei motivi ostativi prevista per i procedimenti conseguenti alle domande di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

4 Si rappresenta, infine, che pu essere presentato ricorso al avverso il silenzio della pubblica amministrazione, che non provveda a decidere sulle istanze di rilascio/ rinnovo del permesso di soggiorno o del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo entro novanta giorni dalla presentazione delle domande: il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza dei novanta giorni menzionati, senza che si renda necessario diffidare previamente l amministrazione inadempiente. 1 Secondo una parte della giurisprudenza (si cita, a titolo esemplificativo, Liguria, , n. 1420), non sussisterebbe l obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno in caso di condanne per i reati elencati nell art. 4, comma 3, D. Lgs. 286/98, poich , in questa ipotesi, la legge prevederebbe l automatica adozione della revoca, che la partecipazione dell interessato al procedimento non potrebbe comunque scongiurare.

5 Tale orientamento andr ovviamente rivisto alla luce del D. Lgs. 5/2007, che esclude l adozione automatica di provvedimenti di rifiuto di rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto, anche in presenza di reati considerati ostativi. 2 2) MOTIVAZIONE, TRADUZIONE E COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO Per poter fare ingresso in Italia e per soggiornarvi regolarmente, i cittadini di Paesi che non fanno parte della Comunit europea devono ottenere dalle autorit italiane specifiche autorizzazioni (visti d ingresso, permesso di soggiorno, ecc.), che, per l appunto, vengono rilasciate a seguito dei procedimenti amministrativi di cui si parlato al punto 1). Quando l autorizzazione viene negata, l autorit competente adotta un provvedimento di rigetto.

6 Se ne ricorrono i presupposti, inoltre, nei confronti dello straniero pu essere adottato un decreto di espulsione o di respingimento alla frontiera. Le modalit e i termini per proporre ricorso cambiano in relazione al tipo di provvedimento da impugnare. Tuttavia, esistono alcune regole generali che le autorit amministrative devono osservare e che riguardano la motivazione, la traduzione e la comunicazione degli atti all interessato. OBBLIGO DI MOTIVAZIONE Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti l ingresso, il soggiorno o l espulsione dello straniero devono essere scritti e motivati. Ci significa che all interessato deve essere consegnato un atto scritto, in cui sono spiegati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l adozione. Fanno eccezione a questa regola i provvedimenti di diniego del visto d ingresso, per i quali l obbligo della motivazione previsto soltanto se si tratta di richieste di visto per motivi di lavoro, ricongiungimento familiare, studio e cure mediche, nonch i provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cittadini dell Unione Europea e di loro familiari, qualora, all adempimento dell obbligo di motivazione, ostino ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato.

7 TRADUZIONE Per regola generale, tutti i provvedimenti riguardanti l ingresso, il soggiorno o l espulsione dello straniero devono essere tradotti in una lingua comprensibile al destinatario. Non necessaria la traduzione integrale dell atto, perch la legge ritiene sufficiente anche una traduzione sintetica. Nel caso poi in cui non sia possibile la traduzione in una lingua conosciuta, il provvedimento deve essere tradotto in francese, inglese o spagnolo (o arabo, se si tratta di diniego del visto di ingresso, o, ancora, tedesco, se si tratta di un provvedimento di allontanamento disposto nei confronti di un cittadino comunitario o di un suo familiare), con preferenza per la lingua indicata dall interessato. La traduzione costituisce condizione di validit dei provvedimenti in oggetto e, quindi, la sua eventuale omissione ne determina la nullit . N l illegittimit dei provvedimenti impugnati pu considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, allorch l interessato presenti tempestivo ricorso:infatti, la sanatoria delle nullit per raggiungimento dello scopo espressamente contemplata dal codice di procedura civile solo ed esclusivamente per gli atti processuali, non essendo invece previsto un analogo istituto per gli atti amministrativi2.

8 NOTIFICA I provvedimenti con cui vengono rigettate domande di visto o di permesso di soggiorno, o viene disposta l espulsione dello straniero costituiscono atti amministrativi recettizi, che cio diventano efficaci solamente con la comunicazione al proprio destinatario, ragion per cui devono essere notificati direttamente all interessato, al quale viene richiesto di firmare l atto di notifica. La notifica valida anche se il destinatario si rifiuta di firmare. In ogni caso, all interessato deve essere consegnata una copia del provvedimento, con relativa traduzione anche sintetica in una lingua conosciuta, ovvero in francese, inglese o spagnolo. Nel provvedimento inoltre deve essere chiaramente indicato a quale autorit possibile fare ricorso ed in quali termini. 2 La giurisprudenza della Corte di Cassazione, sul punto, risulta pacifica.

9 Tra le tante si possono menzionare: Cass. Civ., Sez. I, , n. 1269 e Cass. Civ., Sez. I, , n. 275, entrambe in materia di espulsione. 3 3) I RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITA' ITALIANE RIGUARDANTI L'INGRESSO DELLO STRANIERO IN ITALIA , IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE Allo straniero cui stato notificato un provvedimento di rigetto della domanda di visto d ingresso o di permesso di soggiorno, ovvero un decreto di espulsione o di respingimento alla frontiera, riconosciuto il diritto alla tutela giurisdizionale, cio la possibilit di fare ricorso davanti ad un organo giudiziario. A seconda del tipo di atto da impugnare, possono cambiare i termini entro cui deve essere proposto il ricorso e l autorit giudiziaria competente ad esaminarlo. La legge prevede inoltre modalit diverse di disciplina delle spese da sostenere, in relazione ai diversi tipi di ricorso.

10 I TERMINI PER PROPORRE RICORSO Normalmente, il ricorso assoggettato a un termine, che deve essere indicato nell atto al momento della notifica e che decorre dal giorno in cui il provvedimento da impugnare stato notificato all interessato. I termini per la proposizione del ricorso sono previsti a pena di decadenza, il che significa che il ricorso viene considerato inammissibile se proposto quando il termine scaduto. Tuttavia, in casi particolari (per es. quando nel provvedimento non era indicato il termine di scadenza, oppure se il provvedimento stato notificato senza la traduzione) possibile presentare il ricorso anche se il termine scaduto, chiedendo al giudice la "rimessione in termini". In alcuni casi, la possibilit di presentare ricorso non invece assoggettata a termine di decadenza. TERMINE DI 60 GIORNI Nella maggior parte dei casi, il termine per proporre ricorso contro i provvedimenti in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione di 60 giorni, che si applica in tutti i casi seguenti: - rigetto della domanda di visto d ingresso (ricorso al del Lazio); - rigetto della domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno (ricorso al della Regione in cui ha sede la Questura che ha emanato il provvedimento); - revoca del permesso di soggiorno (ricorso al ); - rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (gi carta di soggiorno) (ricorso al ); - revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (gi carta di soggiorno) (ricorso al ).


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