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ADEMPIMENTI PRATICI A CURA DEL DOTTORE …

Ente pubblico non economico ADEMPIMENTI PRATICI A cura DEL DOTTORE COMMERCIALISTA, RAGIONIERE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE PER LA TENUTA DI LIBRI E DOCUMENTI IN MATERIA DI LAVORO 1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI Legge 12/79 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 2/12/97 La Legge n. 12 dell 11 gennaio 1979 disciplina l attivit di coloro che possono effettuare tutti gli ADEMPIMENTI in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori dipendenti. Il Decreto 2 dicembre 1997 del Ministero del Lavoro ( n. 287 del ), in parziale riforma della legge sopra citata, completa i temi relativi ai requisiti per l accesso e all oggetto professionale. Soggetti abilitati L articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, afferma che .. Tutti gli ADEMPIMENTI in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, possono essere svolti solo da coloro che siano iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro oppure dagli Avvocati e Procuratori Legali, dai Dottori Commercialisti, dai Periti Commerciali che pur non essendo iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro, abbiano dato comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro delle Province nel cui am

ente pubblico non economico adempimenti pratici a cura del dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile per la tenuta di libri e documenti

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1 Ente pubblico non economico ADEMPIMENTI PRATICI A cura DEL DOTTORE COMMERCIALISTA, RAGIONIERE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE PER LA TENUTA DI LIBRI E DOCUMENTI IN MATERIA DI LAVORO 1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI Legge 12/79 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 2/12/97 La Legge n. 12 dell 11 gennaio 1979 disciplina l attivit di coloro che possono effettuare tutti gli ADEMPIMENTI in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori dipendenti. Il Decreto 2 dicembre 1997 del Ministero del Lavoro ( n. 287 del ), in parziale riforma della legge sopra citata, completa i temi relativi ai requisiti per l accesso e all oggetto professionale. Soggetti abilitati L articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, afferma che .. Tutti gli ADEMPIMENTI in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, possono essere svolti solo da coloro che siano iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro oppure dagli Avvocati e Procuratori Legali, dai Dottori Commercialisti, dai Periti Commerciali che pur non essendo iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro, abbiano dato comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro delle Province nel cui ambito territoriale intendano svolgere gli ADEMPIMENTI di cui sopra.

2 I Commercialisti e gli Esperti Contabili hanno quindi la possibilit di gestire le buste-paga e gli ADEMPIMENTI connessi, a condizione che ne diano preventiva comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente (nel formulario che segue viene data una traccia di detta comunicazione). Ente pubblico non economico L art. 5 della stessa Legge approfondisce che qualora i datori di lavoro intendano avvalersi della facolt di tenere i propri documenti di lavoro presso lo studio del Professionista, devono comunicare preventivamente alla competente Direzione le generalit di colui al quale stato affidato l incarico, nonch il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti stessi. ADEMPIMENTI preliminari allo svolgimento dell attivit di consulenza in materia di lavoro I primi passi che il Commercialista/Esperto Contabile deve compiere nel momento in cui intende iniziare ad esercitare la consulenza in materia di lavoro, cos come definita dalla Legge n.

3 12/79, sono: a) comunicare, in istanza in bollo, indirizzata al Capo della Direzione Provinciale del Lavoro della Provincia in cui si intende esercitare e in quella dove hanno sede i propri clienti, l intenzione di svolgere l attivit di consulenza del lavoro, ai sensi dell art. 1 della Legge 11/01/1979 n. 12. La comunicazione, completa di tutti i dati personali, deve contenere anche l indirizzo del proprio studio; b) allegare alla comunicazione di cui sopra un certificato in bollo di iscrizione al proprio Ordine Professionale; c) presentare detta comunicazione di persona o per RRR alla Direzione Provinciale del Lavoro della Provincia in cui si intende esercitare. Si ricorda che necessario presentare una comunicazione per ogni Provincia in cui si intende esercitare ad ogni Direzione Provinciale del lavoro di competenza; d) dopo qualche settimana si ricever presso il proprio studio, da parte del Capo della Direzione Provinciale del Lavoro, la relativa presa d atto all esercizio dell attivit di cui alla Legge 11/01/1979, n.

4 12. Oggetto dell attivit Ai sensi dell art. 2 della citata Legge, i Professionisti abilitati in materia di lavoro possono svolgere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli ADEMPIMENTI previsti dalle norme vigenti in materia di amministrazione del personale dipendente. Essi, inoltre, su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto sopra descritto. Ente pubblico non economico Ferma restando la responsabilit personale del Professionista, questi pu avvalersi esclusivamente dell opera di propri dipendenti per l effettuazione dei compiti inerenti all attivit professionale. Sanzioni per la mancata esibizione dei documenti in possesso del Professionista abilitato E prevista la sanzione amministrativa (da Euro a Euro , alla data in cui scriviamo) per i Professionisti che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni dalla richiesta della Direzione Provinciale del Lavoro, o di altro organo ispettivo a ci abilitato dalla Legge, di esibire la documentazione in loro possesso.

5 Tale sanzione, in caso di recidiva, aumenta variando da Euro a Euro (alla data in cui scriviamo). Certificazione del praticantato degli aspiranti Consulenti del Lavoro a cura del Commercialista/Esperto Contabile Requisiti Il Decreto 2 dicembre 1997 del Ministero del Lavoro disciplina il praticantato necessario per sostenere l esame di abilitazione alla Professione di Consulente del Lavoro. L art. 1, comma 2, di detto Decreto, stabilisce che la pratica pu essere svolta sia presso lo studio di un Consulente iscritto all Albo da almeno due anni, sia presso lo studio di un altro Professionista: Avvocato, Commercialista o Esperto Contabile che per abbia effettuato la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro da almeno 3 anni e che effettivamente svolga attivit in materia di lavoro. Ciascun Professionista non pu ammettere contemporaneamente nel proprio studio pi di due Praticanti Consulenti del Lavoro.

6 Il periodo di pratica non pu essere inferiore a due anni e con una frequenza minima di quattro ore giornaliere; pu essere sospeso per servizio militare, gravidanza, motivi di salute. Si sottolinea che esiste incompatibilit tra il praticantato ai fini dell esame di Stato per Dottori Commercialisti/Esperti Contabili e quello per Consulenti del Lavoro. Requisiti del Praticante Sono ammessi alla pratica coloro che, intendendo svolgere il tirocinio professionale, siano in possesso, oltre che dei requisiti di cui all art. 1, di uno dei titoli di studio validi per Ente pubblico non economico l ammissione all esame di Stato, determinati dall ultimo Decreto Interministeriale di cui all art. 3, ultimo comma, della Legge n. 12/97, ossia devono aver conseguito la laurea triennale secondo indirizzi riconducibili all area delle scienze sociali o laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.

7 Inoltre devono essere in possesso del certificato di buona condotta morale e civile. Si rimanda comunque all Ordine dei Consulenti del Lavoro per una verifica puntuale ed aggiornata. 2. FORMULARIO Comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro da parte del Commercialista/Esperto Contabile La comunicazione deve essere redatta in carta da bollo, con i dati del Professionista, ed in forma libera. A mero titolo di contributo, ne diamo di seguito una traccia: Da consegnare a mano o spedire a mezzo raccomandata Spettabile Direzione Provinciale del Lavoro Suo indirizzo ---------------------------------------- --- Torino, l .. Oggetto: Comunicazione di tenuta e gestione del Libro Unico del Lavoro e degli ADEMPIMENTI riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza per conto delle aziende clienti. Il sottoscritto .., nato a .. il .., residente .. codice fiscale.

8 , titolare dello studio professionale .. sito in .., via .. Partita Iva .., Ente pubblico non economico iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al n..; ( e al registro dei Revisori Contabili con .. pubblicato nella del ../../..), ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 C O M U N I C A che dal .. svolger per conto dei propri clienti datori di lavoro tutti gli ADEMPIMENTI previsti dalle norme vigenti per l amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nell art. 2, comma 1 , della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Con i migliori saluti. _____ (firma) Comunicazione unica all INAIL e alla DPL da effettuarsi in via telematica. Nota del Ministero del Lavoro n.

9 102/2009 e nota INAIL protocollo 78/2009. 3. RIASSUMENDO: Il Commercialista/Esperto Contabile pu (ex Legge n. 12/79): svolgere per qualsiasi datore di lavoro tutti gli ADEMPIMENTI per l amministrazione del personale dipendente ( , comma 1 , Legge n. 12/79); tenere nel proprio studio i documenti dei datori di lavoro suoi clienti; su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati, svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto ai punti precedenti ( , comma 2 , Legge n. 12/79); ammettere nel proprio studio fino a due Praticanti Consulenti del Lavoro. Questa regola vale anche per il Professionista associato (ogni Professionista associato pu dare la pratica a due aspiranti Praticanti) - Art. 4 comma 1 2/12/97. Ente pubblico non economico ATTENZIONE: E incompatibile, per i Tirocinanti, svolgere contemporaneamente il praticantato per attivit professionali diverse.

10 Il tutto a condizione: a) di aver dato comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro delle Province nel cui ambito territoriale intende svolgere gli ADEMPIMENTI di cui sopra (art. 1, comma 1 , Legge 12/79); b) che i clienti datori di lavoro comunichino preventivamente alla competente Direzione Provinciale del Lavoro le generalit del proprio Professionista, al quale affidato l incarico, nonch il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti ( della Legge n. 12/79). Torino, ottobre 2009 A cura del Gruppo di Lavoro in materia giuslavoristica del nostro Ordine con la supervisione dei Colleghi Luisella Fontanella, Livia Morone ed Aldo Ragazzi