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AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI: SIGNIFICATO, …

La normativa in materia di AFFIDAMENTO dei minori ai SERVIZI sociali sicuramente lacunosa; sussisto-no serie difficolt nell individuare i limiti dei poteri attribuibili ai SERVIZI affidatari e distinguere il con-fine delle responsabilit loro attribuite da quelle che rimangono in capo ai genitori. Per quel che riguarda il Tribunale per i Minorenni, il potere di disporre l AFFIDAMENTO ai SERVIZI so-ciali rientra nelle sue competenze amministrative e civili: amministrative, perch la previsione con-tenuta nell art. 25 del regio decreto legislativo n. 1404 del 1934, istitutivo del Tribunale per i Mino-renni, parte III, intitolato per l appunto Competenza amministrativa, misure applicabili ai minori ir-regolari per condotta o carattere ; civili perch con legge successiva (888/1956) la previsione sta-ta estesa alle ipotesi di cui all art.

fico richiamo dell’art. 26 della legge 888/1956 all’art. 333 c.c. e, in base alle competenze cosiddette civili che riguardano la protezione della persona del minore nelle situazioni di pregiudizio, il Tribu-

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1 La normativa in materia di AFFIDAMENTO dei minori ai SERVIZI sociali sicuramente lacunosa; sussisto-no serie difficolt nell individuare i limiti dei poteri attribuibili ai SERVIZI affidatari e distinguere il con-fine delle responsabilit loro attribuite da quelle che rimangono in capo ai genitori. Per quel che riguarda il Tribunale per i Minorenni, il potere di disporre l AFFIDAMENTO ai SERVIZI so-ciali rientra nelle sue competenze amministrative e civili: amministrative, perch la previsione con-tenuta nell art. 25 del regio decreto legislativo n. 1404 del 1934, istitutivo del Tribunale per i Mino-renni, parte III, intitolato per l appunto Competenza amministrativa, misure applicabili ai minori ir-regolari per condotta o carattere ; civili perch con legge successiva (888/1956) la previsione sta-ta estesa alle ipotesi di cui all art.

2 333 L art. 25 cos recita: quando un minore di anni 18 d manifeste prove di irregolarit della condot-ta o del carattere, il Procuratore della Repubblica, l ufficio del servizio sociale minorile, i genitori, iltutore, gli organismi di educazione, di protezione, di assistenza dell infanzia e dell adolescenza, pos-sono riferire i fatti al Tribunale per i Minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti al-l uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalit del minore e disponecon decreto motivato una delle seguenti misure: 1) AFFIDAMENTO del minore al servizio sociale minorile;2) collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psichico-pedagogico .Quindi, l AFFIDAMENTO al Servizio sociale stato originariamente previsto con la finalit del recupe-ro del minore.

3 Il Servizio sociale minorile ai sensi dell art. 1 costituiva, insieme ad altri istituti eServizi il Centro di rieducazione per i minorenni , destinato alla rieducazione dei minori irregolariper condotta e carattere e alla prevenzione della delinquenza minorile. Tutta la normativa artt. 27,28 e 29 prevede disposizioni che si riferiscono non a un minore da tutelare, ma a un minore darieducare. Tale previsione stata poi ampliata ed estesa anche ai minori in situazione di pregiudizio con lalegge 888 del 1956, il cui art. 26, intitolato Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimentopenale e ai minori il cui genitore serba una condotta pregiudizievole , prevede che la misura dicui all art. 25 n. 1 ( AFFIDAMENTO al servizio sociale) pu altres essere disposta quando il minore sitrovi nella condizione prevista dall art.

4 333 del codice civile . Sappiamo che l art. 333 recita che quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non tale da dare luogo alla pronuncia di de-cadenza prevista dall art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il Giudice secondo lecircostanze pu adottare provvedimenti convenienti e pu anche disporre l allontanamento di luidalla residenza familiare ovvero l allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusadel minore . Quindi, in base all art. 333 il Tribunale per i Minorenni, tra i provvedimenti conve-nienti, pu decidere di affidare il minore al Servizio sociale, perch ci gli consentito dallo speci-44 AIAF RIVISTA 2010/3 settembre-dicembre 20101 Relazione tenuta all incontro di studio AFFIDAMENTO dei minori ai SERVIZI sociali.

5 Significato, risorse e criticit , organizzatodall AIAF Veneto, Verona, 5 febbraio AI SERVIZI SOCIALI: SIGNIFICATO, RISORSA, CRITICIT .RESPONSABILIT DEI SERVIZI E DEI GENITORI NELLE SCELTE DECISIONALI PER I MINORI1 Daniela TurciAvvocato del Foro di Veronafico richiamo dell art. 26 della legge 888/1956 all art. 333 e, in base alle competenze cosiddettecivili che riguardano la protezione della persona del minore nelle situazioni di pregiudizio, il Tribu-nale pu decretare limitazioni all esercizio della potest nella misura che ritiene, appunto, Tribunale per i Minorenni pu : affidare il minore al Servizio sociale perch svolga una funzione di sostegno e di controllo del-la situazione evolutiva e dia indicazioni comportamentali ai genitori.

6 Affidare il minore al Servizio, attribuendogli il compito di controllare l attuazione delle prescrizio-ni date ai genitori per una psicoterapia, una mediazione familiare, un sostegno alla genitorialit ,oppure attribuire ai SERVIZI anche il compito di stabilire essi stessi le modalit di visita dei geni-tori ai figli; disporre limitazioni pi o meno ampie della potest e inibire determinati comportamenti e an-che attribuire al Servizio l esercizio di funzioni genitoriali; affidare al Servizio e disporre l allontanamento del minore dalla famiglia e il suo collocamentopresso una persona o una casa famiglia dando al Servizio il compito di reperire il luogo adegua-to. Ci sia ai sensi dell art. 333, che parla genericamente di allontanamento, ma anche ai sensidell art.

7 27 del 1404/34, che prevede che il Tribunale quando dispone l AFFIDAMENTO ai sen-si dell art. 25 n. 1, pu disporre l allontanamento del minore dalla casa paterna e, in tal caso, de-ve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l ente che si prende curadel suo mantenimento e della sua educazione (art. 27, comma 2, 1404/34: nel verbale pu essere disposto l allontanamento del minore dalla casa paterna, in tal caso deve essere indicato illuogo in cui il minore deve vivere, la persona o l ente che si prende cura del suo mantenimento edella sua educazione ). In tali casi non sono previsti termini di durata dell Tribunale per i Minorenni pu anche disporre l AFFIDAMENTO familiare ai sensi della legge 184/1983relativa all adozione, modificata dalla legge n.

8 149/2001, che prevede per un minore, temporanea-mente privo di un ambiente familiare idoneo e in previsione di un futuro rientro nella famiglia diorigine, la possibilit dell AFFIDAMENTO e la collocazione presso una famiglia affidataria o una perso-na singola, o una comunit di tipo famigliare, per un periodo massimo di 24 mesi, salvo ipotesi di AFFIDAMENTO familiare la norma prevede all art. 5 in maniera esplicita che l affidamen-to comporti l attribuzione all affidatario della potest genitoriale. Dice, infatti, l art. 5: l affidatariodeve accogliere presso di s il minore, provvedere al mantenimento e alla sua educazione e istruzio-ne, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degliartt.

9 330 e 333 , e ancora in ogni caso l affidatario esercita i poteri connessi con la potest paren-tale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorit sanitarie . Qui chiaramente precisato che l affidatario esercita i poteri parentali. Per quel che riguarda, invece, l af-fidamento al Servizio sociale, i poteri che il Tribunale pu attribuire sono diversificati. importan-te perci chiarire che l AFFIDAMENTO al Servizio sociale, in quanto tale, ai sensi degli artt. 25 e 26 1404/34, non sinonimo di attribuzione al Servizio dell esercizio della potest genitoriale, mail Tribunale quando decide specificamente di intervenire sulla potest lo fa ai sensi dell art. 333 quindi pu affidare il minore al Servizio e attribuire o meno al Servizio affidatario anche l eserci-zio di funzioni genitoriali.

10 In tal caso, quando attribuisce responsabilit genitoriali, sarebbe necessa-rio che fossero specificati i poteri del Servizio e quelli residuati ai genitori. Sappiamo che l aspetto pi significativo della responsabilit genitoriale, anche secondo la previsio-ne della novella 54/2006 consiste nelle scelte che prescritto debbano essere fatte dai genitori inmodo condiviso in tema di educazione, istruzione e salute, tenendo conto (il che molto importan-te) della capacit , dell inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni pi significati-ve sono quelle relative alla scelta dell indirizzo scolastico, alla frequentazione o meno dell ora di re-ligione, alla frequentazione o meno del catechismo, alla frequentazione o meno di un percorso dipsicoterapia, all utilizzo di medicine alternative, all effettuazione di vaccinazioni, alla sottoposizionedel minore a interventi medici eccetera.


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