Example: quiz answers

Aspetti problematici della “nuova” disciplina dello ...

1 CONSULTA ONLINE Camilla Petrillo Aspetti problematici della nuova disciplina dello scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale ( ) SOMMARIO:1. Introduzione. 2. La disciplina originaria e la sua revisione. 3. La mancata considerazione per l autonomia statutaria in materia di forma di governo. 4. Il decreto di scioglimento come atto dovuto? 5. La disciplina della fase successiva allo scioglimento: a) il problema della fonte competente; b) l individuazione dell organo di amministrazione straordinaria; c) la durata; d) i poteri.

2 Allo Stato era inoltre affidato il potere di scioglimento del Consiglio regionale nei casi in cui la Regione non fosse in grado di funzionare, per dimissioni o …

Tags:

  Regione, Regionale

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Aspetti problematici della “nuova” disciplina dello ...

1 1 CONSULTA ONLINE Camilla Petrillo Aspetti problematici della nuova disciplina dello scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale ( ) SOMMARIO:1. Introduzione. 2. La disciplina originaria e la sua revisione. 3. La mancata considerazione per l autonomia statutaria in materia di forma di governo. 4. Il decreto di scioglimento come atto dovuto? 5. La disciplina della fase successiva allo scioglimento: a) il problema della fonte competente; b) l individuazione dell organo di amministrazione straordinaria; c) la durata; d) i poteri.

2 6. L impossibilit per lo Stato di disporre lo scioglimento funzionale del Consiglio regionale . 1. Introduzione. L istituto dello scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale costituisce uno degli strumenti messi a disposizione dello Stato a tutela del principio unitario, consentendogli di assicurare il soddisfacimento di interessi che trascendono la sfera della regione , per coinvolgere l intera comunit nazionale 1. Pur non essendo mai stato utilizzato, tale potere statale desta interesse, potendosi dalla sua analisi ricavare indicazioni utili a misurare lo spessore (e la qualit ) dell autonomia di cui le Regioni godono 2.

3 In particolare, dal confronto tra la disciplina dello scioglimento del Consiglio regionale elaborata dall Assemblea costituente e quella introdotta dalla riforma costituzionale del 1999 emerge che l autonomia regionale ha sub to un ampliamento, conquistando nuovi e pi ampi spazi grazie all eliminazione della possibilit per lo Stato di intervenire nei casi di mancato funzionamento del sistema di governo regionale (anche se, come si vedr , ci potrebbe anche comportare qualche inconveniente).

4 La disciplina dello scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale e della rimozione del Presidente della Giunta introdotta dal legislatore di revisione costituzionale del 1999, per , potrebbe anche ridurre, per alcuni Aspetti , l autonomia regionale e le garanzie che le Regioni si vedevano riconosciute nel precedente assetto dell ordinamento. Su questi Aspetti ci si intende particolarmente soffermare, al fine di verificare se tale riduzione effettivamente vi sia oppure se sia prospettabile un interpretazione che permetta di conservare gli spazi di autonomia e le garanzie riconosciuti alle Regioni gi durante il primo regionalismo.

5 2. La disciplina originaria e la sua revisione. La disciplina originaria dell art. 126 Cost. attribuiva soltanto allo Stato il potere di determinare lo scioglimento anticipato dei Consigli regionali. Il decreto presidenziale di scioglimento poteva essere adottato nei casi di atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge o situazioni di pericolo per la sicurezza nazionale. Il Consiglio regionale poteva, inoltre, essere colpito da simile provvedimento anche nel caso in cui non avesse corrisposto all invito del Governo di sostituzione della Giunta colpevole di analoghe violazioni.

6 In questi casi lo scioglimento presentava una funzione repressiva o sanzionatoria. Questo lavoro destinato agli Studi in onore di Antonio D Atena 1 Cos A. D ATENA, Diritto regionale , Torino, 2010, 308. 2 A. D ATENA, Diritto regionale , cit., 307. In senso analogo, la Corte costituzionale (sent. 219/2013) considera il potere di scioglimento e rimozione ex art. 126, primo comma, Cost. elemento caratteristico della forma di Stato regionale , mirando, da un lato, a preservare l autonomia politica e costituzionale delle Regioni e, dall altro lato, a far s che tale autonomia non travalichi i confini segnati dalla cornice imposta dal principio fondamentale di unit e indivisibilit della Repubblica.

7 2 Allo Stato era inoltre affidato il potere di scioglimento del Consiglio regionale nei casi in cui la regione non fosse in grado di funzionare, per dimissioni o impossibilit di formare una maggioranza. In questa ipotesi il potere statale non sembrava avere funzione sanzionatoria, n era teso esclusivamente a protezione della comunit nazionale, bens anche di quella regionale3. La disciplina delle conseguenze di tale misura, di scioglimento funzionale, oggi divenuta di competenza regionale .

8 Come si detto, lo Stato non ha mai, fin ora, ritenuto di dover ricorrere allo scioglimento anticipato di alcun Consiglio regionale . Non sono mai stati, dunque, ravvisati i presupposti per lo scioglimento sanzionatorio nonostante le fattispecie assai ampie, che potevano far temere un largo ricorso all istituto, per mere ragioni politiche , dando cos conferma di quanto sostenuto in dottrina circa la configurazione dell istituto come extrema ratio cui ricorrere solo in mancanza di altri mezzi idonei a rimediare alle violazioni commesse dalle Regioni4.

9 Nemmeno si dovuti mai ricorrere allo scioglimento funzionale, pur essendo stata sottolineata in dottrina5 la sussistenza di situazioni che avrebbero richiesto l esercizio di tale potere. Anche in considerazione del mancato utilizzo, i progetti di riforma dell ordinamento regionale , mossi dall intento di allargare gli spazi dell autonomia regionale , avrebbero potuto condurre ad una rielaborazione dell istituto o, addirittura, alla sua eliminazione. Valutando, in particolare, i lavori della Commissione bicamerale del 1997 ( Commissione D Alema), si nota come sia stata considerata sia la possibilit di abrogare l art.

10 126 , sia quella di attribuire alla competenza statutaria regionale la regolamentazione di tutti i casi di scioglimento del Consiglio regionale7. In ogni caso, la decisione emersa in quel contesto era quella di eliminare il potere di scioglimento eteronomo o sanzionatorio dello Stato. 3 Si veda, in tal senso, J. BUCCISANO, Considerazioni in tema di scioglimento del Consiglio regionale in Riv. trim. dir. pubbl., 1977, 1718 e P. COSTANZO, Art. 126, in Commentario alla Costituzione a cura di G.


Related search queries