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Azienda IL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA

"TECNICHECONTRATTUALI351 NOTARIATOn. 4/2000 TAziendaIL CONTRATTO DI AFFITTODI AZIENDAa cura di Giovanni Aric Le clausole proposte non hanno la pretesa di esaurire l intera disciplina dei rapporti nascenti dal CONTRATTO , madi offrire al Notaio, oltre che una mera formulazione tecnica, gli spunti per una riflessione consapevole sui temie le questioni maggiormente ricorrenti nella pratica, consentendogli di incidere pi profondamente ed attiva-mente sulla regolamentazione CONTRATTO E LA SUA DISCIPLINAIl CONTRATTO di AFFITTO di AZIENDA viene comunemente qualificato come CONTRATTO consensuale, sinallagmatico, ead esecuzione continuata.

TECNICHE CONTRATTUALI 351 NOTARIATO n. 4/2000 Azienda T IL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA a cura di Giovanni Aricò Le clausole proposte non hanno la pretesa di esaurire l’intera disciplina dei rapporti nascenti dal contratto, ma

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1 "TECNICHECONTRATTUALI351 NOTARIATOn. 4/2000 TAziendaIL CONTRATTO DI AFFITTODI AZIENDAa cura di Giovanni Aric Le clausole proposte non hanno la pretesa di esaurire l intera disciplina dei rapporti nascenti dal CONTRATTO , madi offrire al Notaio, oltre che una mera formulazione tecnica, gli spunti per una riflessione consapevole sui temie le questioni maggiormente ricorrenti nella pratica, consentendogli di incidere pi profondamente ed attiva-mente sulla regolamentazione CONTRATTO E LA SUA DISCIPLINAIl CONTRATTO di AFFITTO di AZIENDA viene comunemente qualificato come CONTRATTO consensuale, sinallagmatico, ead esecuzione continuata.

2 Avente ad oggetto il complesso unitario di tutti i beni o solo di alcuni di essi, mobilied immobili, materiali ed immateriali, in quanto organizzati per la produzione di beni e art. 2562 dispone, per la regolamentazione del CONTRATTO , un mero rinvio alla disciplina dettata dall in materia di usufrutto di AZIENDA . L accostamento codicistico all usufrutto non ingiustificato, inquanto entrambe le fattispecie non comportano il venir meno della propriet sul complesso aziendale e ci indi-pendentemente dalle variazioni che esso possa subire in pendenza del rapporto (1).Non per semplice coordinare e risolvere i problemi di natura interpretativa legati da una parte alla scarnaregolamentazione legislativa e dall altra alla concreta verifica delle norme compatibili in materia di AFFITTO ( e ss.)

3 Del ).Non pare ci siano dubbi sulla applicabilit all AFFITTO di AZIENDA di tutto il contenuto dispositivo dell art. 2561 (con conseguente superamento della corrispondente normativa in materia di AFFITTO ): gestione sotto la ditta delconcedente, obbligo di conservazione, riferimento ai dati di inventario per la liquidazione delle qualche opinione difforme, si ritiene altres applicabile anche il terzo comma del citato articolo il quale rinvia alla norma di cui all art. 1015 (in tema di usufrutto), per l ipotesi di inadempimento degliobblighi relativi alla gestione dell AZIENDA (con automatica disapplicazione totale o parziale dell art.

4 1618 tema di AFFITTO ) (2).Le norme di cui agli artt. 2557 (divieto di concorrenza), 2558 (successione nei contratti) e 2112 (contratti di lavoro) di riferiscono espressamente anche all usufrutto, ma non all AFFITTO , si applica poi l art. 2559 (disciplina dei crediti), stante il mancato richiamoall AFFITTO di AZIENDA nel secondo comma dello stesso articolo, mentre non si applica n all usufrutto, n all affittol art. 2560 (disciplina dei debiti) (3).Le norme richiamate non escludono infine la riemersione della disciplina generale o specifica dell , 1617, 1619 - 1623, 1624, 1626, 1627 del dunque, la difficile ricerca della normativa applicabile, compito del Notaio predisporre una disciplinacontrattuale attenta ed esaustiva che integri o sostituisca quella, per lo pi dispositiva, del codice E PUBBLICITA DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDAIl CONTRATTO di AFFITTO di AZIENDA postula la forma scritta ad probationem, salvo il regime di circolazione dei singolibeni aziendali (art.

5 2556, comma 1 ) (4).Il secondo comma dell art. 2556 , come configurato dalla legge 310/1993, dispone altres che il CONTRATTO ,redatto nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata, deve essere depositato nel Registrodelle Imprese a cura del Notaio rogante o autenticante. Nonostante il mancato coordinamento tra il primo edil secondo comma, si ritiene che il legislatore non abbia imposto una forma negoziale obbligata, ma una formaintegrativa necessaria per la pubblicit nel Registro delle Imprese (5).Secondo il principio generale contenuto nell art. 2193 , alla pubblicit in oggetto si riconduce efficacia dichia-rativa, per cui l intervenuta iscrizione produce una presunzione di conoscenza del CONTRATTO da parte del terzoal quale l atto potr essere opposto senza alcuna eccezione.

6 In mancanza di pubblicit , l atto, dunque non opponibile, salvo che si provi la conoscenza specifica da parte dei terzi. discussa in dottrina l efficacia dell iscrizione nel Registro delle Imprese con riguardo alla risoluzione dei con-flitti tra pi terzi aventi causa dal medesimo autore. In tale caso infatti si reputa pi aderente al dato normativol indagine sulla priorit del titolo o sul regime di pubblicit e le relative norme regolatrici dei singoli beni di cuil AZIENDA composta, seguendo il richiamo previsto dal primo comma dell art. 2556 nella parte in cui pre-Note:(1) Cfr. Cass. Civ., 12 ottobre 1973, n. 2574.

7 (2) Sul punto vedi: Cottino G., Diritto Commerciale, Padova, 1986, 258; per una sintesi delle opinioni vedi M. Levis e E. Gromisdi Trana, L AFFITTO di AZIENDA , 22 24; A. Morano e A. Cirillo in Le Societ , 3/1993,301 e (3) Per una diversa ricostruzione vedi Cottino G., op. cit., 259.(4) Si segnala la tesi di Colombo, L AZIENDA e il mercato, in Trattato di diritto comm. Diretto da F. Galgano, Padova, 1979,III, 286, secondo la quale il CONTRATTO di AFFITTO ultranovennale dell AZIENDA comprensiva di beni immobili deve rivestire la formascritta ad substantiam ed soggetto a trascrizione ex 2643 (5) , Circolare 16 dicembre 1993 n.

8 270, in Strumenti."TECNICHECONTRATTUALI352 NOTARIATOn. 4/2000 Tscrive in ogni caso l osservanza delle forme stabilite per il trasferimento dei singoli beni aziendali o per la parti-colare natura del ancora infine la efficacia dell iscrizione dei contratti di AFFITTO di AZIENDA relativi ad imprese iscritte nelleSezioni Speciali del Registro. A tale iscrizione si ritiene debbano ricondursi finalit di mera pubblicit notizia,ai soli fini di accertamento anagrafico, senza alcuna incidenza sulla efficacia ed opponibilit dell atto DI AZIENDA NELLA FASE STATICA E AFFITTO DI RAMO DI AZIENDANEI CENTRI COMMERCIALI discussa l ammissibilit di un CONTRATTO di AFFITTO di AZIENDA quando questa non sia stata ancora esercitatadall questione affonda le radici nella individuazione delle fasi di costituzione del bene si sostiene che la nascita dell AZIENDA si strutturi come fattispecie complessa, a formazione pro-gressiva.

9 Composta da una fase preliminare (disponibilit di beni non ancora organizzati) ed una fase succes-siva (organizzazione dei beni ed asservimento all impresa), costituendo l avviamento solo una qualit dell AZIENDA e non un suo della dottrina ritiene che di AZIENDA si possa parlare solo quando il complesso dei beni sia effettivamenteutilizzato dall imprenditore, concludendo per la difficile configurabilit di un AFFITTO di AZIENDA che non comportianche la successione nell esercizio dell impresa (6). La Giurisprudenza prevalente invece estende la qualifica-zione di AZIENDA anche ad un complesso di beni organizzato, ma incompleto o non ancora utilizzabile e reputadeducibile, in un CONTRATTO di AFFITTO , anche l AZIENDA nella sua fase statica, in quanto l elemento indispensabileda rinvenire consiste nella potenziale attitudine del complesso a realizzare la finalit economica cui destinato(7).

10 Rilevanti conseguenze di quanto appena illustrato si riflettono sulla particolare fattispecie di AFFITTO di ramo diazienda all interno di centri commerciali (8).In questa ipotesi, di norma, il CONTRATTO : contiene l individuazione dei locali all interno nel centro; integrato daun regolamento interno predisposto dall ente gestore (contenente la disciplina di pi ambiti quali la ripartizionedelle spese, gli orari di apertura e chiusura, gli impegni promozionali ecc.); precisa i termini dell accordo di vol-tura pro tempore dell autorizzazione amministrativa; disciplina l utilizzo dei servizi del centro ed il pagamentodelle spese accessorie; non prevede la successione nei contratti aziendali, se non relativamente alle utenze.


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