Example: stock market

BREVI NOTE SUGLI EFFETTI DELLA MANCATA …

1 BREVI NOTE SUGLI EFFETTI DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DELLA PARTE civile IN APPELLO. La parte civile , alla quale in primo grado era stato riconosciuto un risarcimento, non aveva presenziato all udienza davanti alla Corte d appello, su impugnazione dell imputato. La difesa dell'imputato aveva chiesto la revoca delle statuizioni civili per non avere la parte civile presentato le conclusioni. La Corte d Appello aveva respinto la richiesta affermando che "Non ha alcun rilievo ai fini DELLA conferma delle statuizioni civili il fatto che la parte civile non sia stata presente nel giudizio di appello e non abbia, quindi, assunto conclusioni; ove non vi sia stata una formale revoca DELLA costituzione, la stessa permane anche nel giudizio di appello pur in assenza DELLA parte civile , la cui MANCATA presentazione incide solo sulla non liquidazione delle spese a suo favore del grado".

2 L'art.83 c.p.p. disciplina la revoca della costituzione di parte civile. La revoca può avvenire in due forme : Espressa, "con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti".

Tags:

  Civile

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of BREVI NOTE SUGLI EFFETTI DELLA MANCATA …

1 1 BREVI NOTE SUGLI EFFETTI DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DELLA PARTE civile IN APPELLO. La parte civile , alla quale in primo grado era stato riconosciuto un risarcimento, non aveva presenziato all udienza davanti alla Corte d appello, su impugnazione dell imputato. La difesa dell'imputato aveva chiesto la revoca delle statuizioni civili per non avere la parte civile presentato le conclusioni. La Corte d Appello aveva respinto la richiesta affermando che "Non ha alcun rilievo ai fini DELLA conferma delle statuizioni civili il fatto che la parte civile non sia stata presente nel giudizio di appello e non abbia, quindi, assunto conclusioni; ove non vi sia stata una formale revoca DELLA costituzione, la stessa permane anche nel giudizio di appello pur in assenza DELLA parte civile , la cui MANCATA presentazione incide solo sulla non liquidazione delle spese a suo favore del grado".

2 In realt la MANCATA presenza DELLA parte civile (e la conseguente MANCATA presentazione delle conclusioni) nel giudizio, ed anche in quello d'appello, non affatto priva di rilievo. L' stabilisce che per la discussione in grado d'appello "si osservano le disposizioni dell' " : quest'ultima norma, dal contenuto procedurale, impone l'onore DELLA formulazione delle conclusioni scritte alla parte civile che, nel processo d'appello avrebbero dovuto essere, nel nostro caso, per la conferma DELLA sentenza impugnata. La parte civile , assente, non ha presentato conclusioni. 2 L' disciplina la revoca DELLA costituzione di parte civile . La revoca pu avvenire in due forme : Espressa, "con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti".

3 Tacita, a norma dell' \2 : "La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell' ". La seconda forma esattamente quella concretizzatasi nel giudizio d'appello. L' evidentemente norma di carattere generale in tema di disciplina di uno dei soggetti del procedimento ed , in quanto tale, da applicarsi in ogni grado del processo e non affatto, come stato ritenuto, "norma che riguarda il solo giudizio di primo grado e, per la sua specialit , non estensibile all'appello" (Appello Roma 21\10\1997 in , 2151 con nota davvero approfondita e non adesiva di ). Non sembra affatto condivisibile (come in Cass \12\1995) limitare, attraverso il principio dell'immanenza, l'efficacia dell' al solo primo grado come, in realt , accadeva espressamente con l'abrogato codice di rito ( \1 del 1930 : "se la parte civile , citata per il dibattimento di primo grado, non compare per qualsiasi motivo nel corso del dibattimento stesso o si allontana dall'udienza senza aver presentato nel 3 momento prescritto le sue conclusioni la costituzione di parte civile si intende revocata").

4 Il chiaro dettato dell'attuale ("la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell' ") impone il riconoscimento DELLA totale interruzione del contraddittorio tra parte civile ed imputato, contraddittorio reinstaurabile con l'eventuale esercizio dell'azione in sede civile a norma dell' \4 La Spezia, luglio 2006 Paolo Barbanente


Related search queries