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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Relazione su questione di massima di particolare importanza - ricorso n. 9448/2010 (Rif. foglietto 115/2012) Rel. n. 114 Roma, 14 giugno 2012 Oggetto: PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - Costituzione di parte civile nel processo penale - Effetto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento danni - Sussistenza - Estinzione del procedimento penale per morte dell'imputato - Nuova decorrenza del termine di prescrizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza penale o dalla data della morte del reo - Questione di massima di particolare importanza. PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - Costituzione di parte civile nel processo penale - Effetto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento danni - Sussistenza - Estinzione del procedimento penale per morte dell'imputato - Nuova decorrenza del termine di prescrizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza penale o dalla data della morte del

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO . Relazione su questione di massima di particolare importanza - …

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1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Relazione su questione di massima di particolare importanza - ricorso n. 9448/2010 (Rif. foglietto 115/2012) Rel. n. 114 Roma, 14 giugno 2012 Oggetto: PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - Costituzione di parte civile nel processo penale - Effetto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento danni - Sussistenza - Estinzione del procedimento penale per morte dell'imputato - Nuova decorrenza del termine di prescrizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza penale o dalla data della morte del reo - Questione di massima di particolare importanza. PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - Costituzione di parte civile nel processo penale - Effetto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento danni - Sussistenza - Estinzione del procedimento penale per morte dell'imputato - Nuova decorrenza del termine di prescrizione - Dal passaggio in giudicato della sentenza penale o dalla data della morte del reo - Questione di massima di particolare importanza.

2 SOMMARIO: Il ricorso n. 9448/2010 e l ordinanza interlocutoria 19 marzo 2012, n. 4362 della Terza Sezione Civile. Orientamenti sull art. 2943, comma terzo, cod. Civ., con particolare riferimento all ipotesi dell estinzione del reato per morte del reo. Gl i effetti della morte dell'imputato sul rapporto processuale civile accessorio al processo penale. Considerazioni conclusive. 2 Il ricorso n. 9448/2010 e l ordinanza interlocutoria 19 marzo 2012, n. 4362 della Terza Sezione Civile. GIANCARLO BOSCO, in proprio e quale erede di Maria Rosa Muollo, nonch procuratore speciale di Vincenzo Bosco (eredi di Antonio Bosco, deceduto nel sinistro stradale attribuito ad irregolare condotta di guida del conducente dell autocarro antagonista Nicola Vitiello), ha impugnato per CASSAZIONE , sulla base di due motivi, la sentenza, depositata l 11 settembre 2009, con la quale, riformando quella di primo grado e in accoglimento dell appello della Compagnia assicuratrice, la CORTE d Appello di Napoli ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni dal primo proposta per prescrizione del relativo diritto.

3 Secondo la CORTE napoletana, il caso in esame va regolato sulla base dell art. 2947, terzo comma, cod. civ., in relazione all ipotesi in cui il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione diversa da quella biennale di cui al comma secondo, questa applicandosi anche all azione civile. Tuttavia, se il reato estinto per causa diversa dalla prescrizione, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi (nel secondo, per quel che interessa) con decorrenza dalla data di estinzione del reato. Per la morte di Antonio Bosco fu instaurato procedimento penale per omicidio colposo a carico del conducente dell autocarro, procedimento nel quale gli eredi della vittima si costituirono parte civile il 15 marzo 1985; pendente il processo d appello, l imputato mor e la CORTE di Appello dichiar l estinzione del reato per morte del reo con sentenza 25 marzo 1994.

4 Secondo la CORTE di Napoli, il Tribunale di Benevento aveva correttamente argomentato che la costituzione di parte civile nel processo penale era idonea ad interrompere il decorso della prescrizione; tuttavia, non altrettanto correttamente - sempre secondo i giudici dell appello - il Tribunale aveva ritenuto che tale principio, contro la lettera della legge, operasse anche nel caso in cui il reato fosse estinto per morte del reo. In tal caso, essendo la morte del reo un fatto operante ipso iure, la prescrizione biennale di cui all art. 2947, secondo comma, cod. civ., rivive e decorre dalla data di estinzione del reato, che si identifica con la data della morte del reo, indipendentemente dalla conseguenza giuridica della morte posta a base del provvedimento giurisdizionale che definisce il processo. Nel caso in esame, con il decesso dell imputato in data 20 febbraio 1993 , il reato ebbe ad estinguersi automaticamente, bench la declaratoria di estinzione sia stata assunta successivamente.

5 Entro il 20 febbraio 1995 gli eredi Bosco erano, quindi, tenuti ad interrompere la prescrizione biennale del diritto, mentre hanno provveduto a tanto solo con raccomandata ricevuta l 8 marzo 1996. Il ricorrente deduce: 1. Violazione e falsa applicazione dell art. 2943, commi primo e secondo cod. civ., art. 2945, comma secondo, cod. civ., art. 2947, comma terzo, cod. civ., nonch degli artt. 22, 23, 24, 25, 91, 92, 102 cod. proc. pen. del 1930, in relazione all art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per non avere la CORTE d Appello tenuto presente che la costituzione di parte civile, effettuabile secondo il cod. proc. pen. del 1930 fin dall istruzione, aveva il potere di far verificare il effetto interruttivo - sospensivo permanente della 3 prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide il processo in cui stata spiegata.

6 2. Illegittimit costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell art. 2947, comma terzo, cod. civ., chiedendo che la , in caso di rigetto dell interpretazione sostenuta nel primo motivo, verifichi la sussistenza dei presupposti per rimettere alla CORTE Costituzionale la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. correlata alla disciplina ordinaria derivante dall interpretazione dell art. 2947, terzo comma, cod. civ., nel senso che il termine di prescrizione biennale per l esercizio dell azione civile in sede propria per ottenere il risarcimento del danno subito in un incidente stradale decorre - anche in caso di costituzione di parte civile del danneggiato o dei suoi stretti congiunti, eredi ed aventi causa - non gi dall effettiva conoscenza del fatto estintivo (morte del reo) ma dal momento in cui esso si verifica.

7 La Compagnia assicuratrice resiste con controricorso nel quale propone anche ricorso incidentale. Con ordinanza 19 marzo 2012, n. 4362, la Terza Sezione Civile, ritenendo che la decisione del ricorso implichi la soluzione di una questione di massima di particolare importanza, ha rimesso gli atti al Primo Presidente ai sensi dell art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. L ordinanza interlocutoria evidenzia come la particolare importanza della questione risieda nella circostanza che la giurisprudenza costituzionale invocata dallo stesso ricorrente si fonda su una lettura sistematica dell ultima parte dell art. 2947, terzo comma, cod. civ., che la consolidata giurisprudenza di legittimit risulta aver riservato ad una causa estintiva del reato - l amnistia - diversa dalla prescrizione, ma diversa anche dalla morte del reo, ricorrendo la quale la ritiene che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli derivante da illecito considerato dalla legge come reato ricominci a decorrere fin dalla data della morte del danneggiante (e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell improcedibilit dell azione), anche nell ipotesi in cui il danneggiato si sia ritualmente costituito parte civile nel processo penale.

8 Come ricorda l ordinanza 19 marzo 2012, n. 4362, la CORTE costituzionale ha affermato che non sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. le questioni di legittimit costituzionale dell art. 2947 cod. civ., comma 3, nella parte in cui, anche in caso di morte del reo, fa decorrere dalla data di estinzione del reato il termine prescrizionale stabilito ai primi due commi dello stesso articolo. La disposizione in esame nel disciplinare il modo di essere e di operare della prescrizione, del quale la decorrenza del termine una delle manifestazioni, attiene all estinzione del diritto soggettivo non alla tutela giurisdizionale, operando la prescrizione sul terreno sostanziale del diritto non su quello della sua protezione processuale ( CORTE Cost., 30 giugno 1988, n. 732). La CORTE Costituzionale ha aggiunto in motivazione che la parte lesa comunque efficacemente tutelata dalla possibilit di partecipare al procedimento penale costituendosi parte civile, cosi da porsi al riparo da ogni effetto sfavorevole.

9 Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della CORTE di CASSAZIONE , sopravvenuta una causa estintiva del reato, il rapporto processuale instaurato con l esercizio dell azione civile nell ambito del procedimento penale non si estingue ma 4 perviene ad un normale esaurimento con una pronuncia implicita di non luogo a decidere per essere venuta meno la potestas iudicandi del giudice penale, a norma dell art. 23 cod. proc. pen. del 1930; resta quindi fermo, in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, l effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile, e la prescrizione non ricomincia a decorrere se non dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza del giudice penale che abbia dichiarato di non doversi procedere a causa della estinzione del reato.

10 L ordinanza interlocutoria pone in evidenza come l orientamento giurisprudenziale cui faceva riferimento la CORTE Costituzionale non si riferisse, per , a tutte le cause di estinzione del reato, restando infatti esclusa l ipotesi di estinzione del medesimo per morte dell imputato avente effetti, come gi detto, automatici ed immediati [esplicitamente in tal senso, Cass. sez. 3, Sentenza n. 7058 del 28/07/1997 (Rv. 506316), infra]. E , i nfatti, con esplicito riferimento all amnistia che la ha costantemente ribadito la tesi secondo cui, quando vi sia stata costituzione di parte civile nel giudizio penale, la domanda, contenuta nella dichiarazione di costituzione di parte civile, determina l interruzione permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento per tutta la durata del procedimento penale, e toglie valore al periodo di tempo gi decorso, facendo ricominciare ex nunc il termine di prescrizione, dopo il passaggio della sentenza penale in cosa giudicata [Cass.]


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