Example: bachelor of science

Capitolo Primo - Saranno Promotori

Capitolo Primo Il quadro normativo per la disciplinadei mercati finanziari 1. IL QUADRO NORMATIVOIl nucleo normativo dal quale ha preso avvio un generale processo di ri-strutturazione e di grande riforma organica del mercato mobiliare costitui-to dalla L. 2-1-1991, (di disciplina dell attivit d intermediazione mobilia-re e dell organizzazione dei mercati mobiliari).Con tale dettato normativo il legislatore, raggiungendo i fondamentali obiet-tivi propostisi, ha fissato le regole generali per la specifica attivit di interme-diazione nel campo dei valori mobiliari e per i soggetti abilitati al suo svolgi-mento. Nasce, cos , una nuova figura di intermediario, la SIM (societ di in-termediazione mobiliare), soggetto polifunzionale, a cui riservata, in via esclu-siva, tale attivit , pur essendo previste rilevanti eccezioni a favore di banche,agenti di cambio e societ , per assicurare una sempre maggiore trasparenza alle negoziazioni,il legislatore afferma il principio della concentrazione degli scambi in bor-sa, cio l obbligo di negoziare i valori mobiliari trattati nei mercati rego

Capitolo Primo Il quadro normativo per la disciplina dei mercati finanziari 1. IL QUADRO NORMATIVO Il nucleo normativo dal quale ha preso avvio un generale processo di ri-

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Capitolo Primo - Saranno Promotori

1 Capitolo Primo Il quadro normativo per la disciplinadei mercati finanziari 1. IL QUADRO NORMATIVOIl nucleo normativo dal quale ha preso avvio un generale processo di ri-strutturazione e di grande riforma organica del mercato mobiliare costitui-to dalla L. 2-1-1991, (di disciplina dell attivit d intermediazione mobilia-re e dell organizzazione dei mercati mobiliari).Con tale dettato normativo il legislatore, raggiungendo i fondamentali obiet-tivi propostisi, ha fissato le regole generali per la specifica attivit di interme-diazione nel campo dei valori mobiliari e per i soggetti abilitati al suo svolgi-mento. Nasce, cos , una nuova figura di intermediario, la SIM (societ di in-termediazione mobiliare), soggetto polifunzionale, a cui riservata, in via esclu-siva, tale attivit , pur essendo previste rilevanti eccezioni a favore di banche,agenti di cambio e societ , per assicurare una sempre maggiore trasparenza alle negoziazioni,il legislatore afferma il principio della concentrazione degli scambi in bor-sa, cio l obbligo di negoziare i valori mobiliari trattati nei mercati regola-mentati solo ed esclusivamente in detti , istituisce, nell interesse degli investitori e del pubblico risparmio, ilFondo nazionale di garanzia per il recupero dei crediti vantati dai clienti neiconfronti delle SIM.

2 Nell esigenza di dare attuazione alle disposizioni comu-nitarie finalizzate alla creazione delle condizioni minime per realizzare la li-bera circolazione dei servizi finanziari nella Comunit Europea (CE), sono stateapportate sostanziali modifiche alla struttura del sistema finanziario prima profonda innovazione si avuta con l approvazione del , n. 415, cd. decreto Eurosim, con il quale sono state recepite,anche nel nostro Paese, la direttiva 93/22 CEE del 10 maggio 1993 (relativa aiservizi di investimento del settore dei valori mobiliari) e la direttiva 93/6 CEEdel 15 marzo 1993 (relativa all adeguatezza patrimoniale delle imprese di in-vestimento e degli enti creditizi).L Eurosim, infatti, abrogando quasi integralmente la L.

3 1/91 e perseguendoobiettivi di armonizzazione con le normative europee, ha stabilito: l ampliamento della categoria degli intermediari abilitati (ora anche le im-prese bancarie hanno accesso diretto alle contrattazioni senza dover pi utilizzare obbligatoriamente una SIM); la creazione di un mercato finanziario unico europeo (si fa riferimento alprincipio del mutuo riconoscimento per il quale ciascuna impresa di inve-14 Parte Prima: Struttura dei mercati finanziari e modalit operativestimento ha la libert di prestare i propri servizi all interno della Comuni-t , direttamente o attraverso lo stabilimento di succursali); la privatizzazione della borsa valori e degli altri mercati regolamentati (l atti-vit di gestione assume carattere di impresa e viene esercitata da una ,lasciando, inoltre, la possibilit di sviluppo ad altri mercati borsistici sulnostro territorio); nuove e pi coordinate procedure per lo svolgimento dell attivit di vigilan-za sulla prestazione dei servizi di investimento e per la gestione delle ci ha mutato il contesto competitivo nel quale gli operatori nazio-nali si muovevano.

4 Essi, infatti, sono stati costretti a rivedere il proprio po-sizionamento strategico a causa del maggior livello di competitivit , destina-to nel futuro ad ampliarsi completamento del processo di riorganizzazione del mercato di capitali, stato emanato (in attuazione della delega contenuta negli artt. 8, 21 della - comunitaria per il 1994) il 24-2-1998, n. 58 che costituisce ilTesto Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria(d ora in poi indicato come Tu f) entrato in vigore il 1 luglio un ottica di semplificazione, ai sensi dell art. 214 Tuf, gran parte dellanormativa previgente viene esplicitamente abrogata, tranne la clausola di chiu-sura (comma 4) che ritiene abrogato quanto, anche se non menzionato, risultiincompatibile con il alcune disposizioni di legge prevista un abrogazione con efficacia dif-ferita (comma 2) nel senso che esse, pur essendo abrogate, continueranno adessere applicate fino all entrata in vigore dei provvedimenti emanati in attua-zione del , il citato articolo (comma 5)

5 Stabilisce che anche le disposizioni ema-nate in attuazione di norme abrogate, continuano ad essere applicate, sempre secompatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati inattuazione del Tuf nelle corrispondenti Tuf, il cui obiettivo una disciplina sistematica e completa del mercato,dunque, abroga formalmente tutte le norme contenute nell Eurosim anche se,in sostanza, alcune di esse restano in vita o perch interamente riprodotte operch sostituite da norme aventi un analogo contenuto restano salvi, seppure con alcune modifiche, i principi ispiratorifondamentali che sono stati precedentemente Tuf si articola in 6 parti: la prima relativa alle disposizioni comuni, laseconda alla disciplina degli intermediari, la terza ai mercati (regolamentati enon) ed alla gestione accentrata degli strumenti finanziari, la quarta regola gliemittenti, la quinta prevede le sanzioni e la sesta reca le disposizioni transito-rie e questa parte del Volume, premessi brevi cenni di carattere generale (chesaranno approfonditi nelle successive parti, in relazione ai singoli argomentitrattati) vengono prese in considerazione le disposizioni del Tuf e dei relativiregolamenti di attuazione, concernenti la disciplina dei Primo : Il quadro normativo per la disciplina dei mercati finanziari152.

6 GLI STRUMENTI FINANZIARIL espressione strumenti finanziari stata una delle innovazioni (sosti-tuendosi a quella di valori mobiliari ) apportate al nostro ordinamento pri-ma con il 415/96 e poi dal sono elencati in modo dettagliato nell art. 1 co. 1 Tuf: le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sulmercato dei capitali; le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sulmercato dei capitali; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario (BOT, accettazioni ban-carie, cambiali finanziarie); qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire glistrumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi strumenti finanziari derivati, ossia legati alla contrattazione dei tito-li sottostanti, si intendono: i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute,su merci e sui relativi indici, anche quando l esecuzione avvenga attraver-so il pagamento di differenziali in contanti; i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, suvalute su merci nonch su indici azionari (equity swaps), anche quandol esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

7 I contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, avalute, a merci ed ai relativi indici; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelleprecedenti lettere ed i relativi indici, nonch i contratti di opzione su valu-te, su tassi di interesse, su merci e sui relativi indici; le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere. da notare, quindi, che sono inclusi oltre ai valori mobiliari in senso stret-to, anche i prodotti finanziari cd. categoria non cristallizzata in quanto, ai sensi dell art. 18 co. 5 lett. a)del Tuf, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economi-ca, con regolamento adottato sentite la Banca d Italia e la Consob, pu indivi-duare nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento edaccessori, al fine di tener conto dell evoluzione dei mercati e delle norme diadattamento stabilite dalle autorit strumenti finanziari, qui semplicemente riportati, Saranno esaminati ap-profonditamente nella Parte seconda del I SERVIZI DI INVESTIMENTO ED I SERVIZI ACCESSORINel comma 5 dell art.

8 1 Tuf viene individuata l attivit tipica degli operato-ri finanziari (banche e imprese d investimento) che suddivisa nelle grandi16 Parte Prima: Struttura dei mercati finanziari e modalit operativedue categorie dei servizi d investimento e dei servizi accessori, risultando to-talmente invariata rispetto al decreto particolare, per servizi d investimento si intendono le seguenti attivit ,quando hanno per oggetto strumenti finanziari: negoziazione per conto proprio; negoziazione per conto terzi; collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ov-vero assunzione di garanzia nei confronti dell emittente (servizio di distri-buzione di titoli di nuova emissione, collocandoli semplicemente sul mer-cato o sottoscrivendo in proprio i titoli o, infine, assumendo l onere di ac-quistare quella parte rimasta eventualmente invenduta); gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; ricezione e trasmissione di ordini nonch servizi accessori individuati dal Tuf sono: custodia ed amministrazione di strumenti finanziari; locazione di cassette di sicurezza.

9 Concessione di finanziamenti agli investitori per operazioni relative a stru-menti finanziari, nelle quali interviene il finanziatore; consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategiaindustriale e di questioni connesse, nonch consulenza e servizi concer-nenti le concentrazioni e l acquisto di imprese; servizi connessi all emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivicompresa l organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collo-camento; consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari; intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi contenuto e la disciplina dei servizi elencati sar oggetto di specifico esamenella Parte terza del SOGGETTI ABILITATI ALL ESERCIZIO DELL ATTIVIT DI INTERME-DIAZIONE FINANZIARIAIl Tuf, all co.

10 1, stabilisce che l esercizio professionale (ossia svoltoin forma di impresa) dei servizi di investimento nei confronti del pubblico riservato alle imprese di investimento ed alle prima categoria rientrano le SIM, le imprese di investimento comu-nitarie, ossia aventi sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario,e quelle disposizione ribadisce la definitiva abrogazione, gi contenuta neldecreto Eurosim, della riserva di attivit stabilita dalla L. 1/91 in favore delleSIM, abrogazione resasi necessaria a seguito della Dir. 93/22 art. 19 definisce la procedura di autorizzazione ad operare sui mercatifinanziari subordinata all esistenza di determinate condizioni strutturali del- Capitolo Primo : Il quadro normativo per la disciplina dei mercati finanziari17l impresa (come la forma di , un importo minimo di capitale versatoetc.)


Related search queries