Example: quiz answers

CAPO I Autonomia e funzioni comunali Art. 1 …

ENTI LOCALI. LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 1993, N. 1. Nuovo ordinamento dei comuni della regione trentino -Alto Adige1 2. CAPO I. Autonomia e funzioni comunali [Art. 1 ( Autonomia della comunit locale). 1. Le comunit locali sono autonome. 2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunit . locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed componenti, riconoscendo alle stesse pari dignit , nonch lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una 1. In 19 gennaio 1993, n. 3, suppl. ord. n. 1. 2. Si vedano il DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal DPReg. 3 aprile 2013, n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla 2 maggio 2013, n. 3 concernente Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma trentino -Alto Adige; il DPReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L modificato dal DPReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPReg. 11 luglio 2012 n. 8/L concernente Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della regione autonoma trentino -Alto Adige e il DPGR.]

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 1993, N. 1 Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige 1 2 CAPO I Autonomia e funzioni comunali [Art. 1 (Autonomia della comunità locale) 1. Le comunità locali sono autonome.

Tags:

  Regione, Lato, Regione trentino, Trentino

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of CAPO I Autonomia e funzioni comunali Art. 1 …

1 ENTI LOCALI. LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 1993, N. 1. Nuovo ordinamento dei comuni della regione trentino -Alto Adige1 2. CAPO I. Autonomia e funzioni comunali [Art. 1 ( Autonomia della comunit locale). 1. Le comunit locali sono autonome. 2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunit . locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed componenti, riconoscendo alle stesse pari dignit , nonch lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una 1. In 19 gennaio 1993, n. 3, suppl. ord. n. 1. 2. Si vedano il DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal DPReg. 3 aprile 2013, n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla 2 maggio 2013, n. 3 concernente Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma trentino -Alto Adige; il DPReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L modificato dal DPReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPReg. 11 luglio 2012 n. 8/L concernente Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della regione autonoma trentino -Alto Adige e il DPGR.]

2 28. maggio 1999, n. 4/L modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e coordinato con le disposizioni introdotte dalla 5 febbraio 2013 n. 1 concernente Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma trentino -Alto Adige. LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 1993, N. 1. reciproca conoscenza ed una proficua convivenza tra i gruppi. 3. Nei comuni della provincia di Bolzano, per la nomina e il funzionamento degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del comune in enti ed istituzioni, nonch per l'assunzione e gestione del personale dipendente, si applicano le norme previste dallo Statuto speciale e relative norme di attuazione in materia di proporzionale fra i gruppi linguistici, nonch quelle sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina. 4. Il comune ha Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione.

3 Il comune sulla base di quanto disposto dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 provvede a disciplinare l'ordinamento del personale compresa la disciplina delle modalit di conferimento degli incarichi dirigenziali, i titoli di studio ed i requisiti professionali necessari per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti principi generali: a) l'economicit , la trasparenza, l'imparzialit e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, perseguendo l'efficienza del sistema organizzativo comunale;. b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni di gestione nei comuni dotati di figure dirigenziali;. c) la funzionalit e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilit finanziarie e di bilancio;. ENTI LOCALI. d) l'adeguatezza delle competenze professionali alla complessit degli affari demandati alle singole strutture organizzative dell'ente.

4 E) l'armonizzazione delle posizioni funzionali nel rispetto dei contratti collettivi di intercomparto e di comparto, a livello provinciale;. f) l'equivalenza dell'abilitazione all'esercizio di funzioni dirigenziali conseguita presso le pubbliche amministrazioni del medesimo intercomparto provinciale. 5. Il comune gode di Autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano emanate in attuazione degli articoli 80 e 81, comma 2, dello Statuto speciale per il trentino - Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.]3. [Art. 2 ( funzioni ). 1. In armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali e in attuazione dei principi di sussidiariet , responsabilit e unit che in armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali e in attuazione dei principi di sussidiariet , responsabilit e unit che presiedono all'esercizio dell'azione amministrativa, nonch di omogeneit ed adeguatezza, sono attribuite ai comuni tutte 3.

5 Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della 3 maggio 2018, n. 2. LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 1993, N. 1. le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e sono assicurate ai comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse. 2. La regione e le Province autonome individuano le funzioni che sono trasferite, delegate o subdelegate, ai comuni singoli o associati, avuto riguardo ai rispettivi ambiti territoriali e popolazioni interessate, al fine di assicurare efficacia, speditezza ed economicit all'azione amministrativa, nonch la partecipazione dei cittadini al migliore perseguimento del pubblico interesse. 3. I comuni singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni , attuano tra loro forme di cooperazione e di sussidiariet , anche con privati, per assicurare l'economia di gestione delle attivit e dei servizi o qualora l'interesse riguardi vaste zone intercomunali.

6 4. Spettano inoltre ai comuni, ove la legge provinciale lo preveda, le funzioni che le leggi dello Stato attribuiscono alle comunit montane.]4. CAPO II. Autonomia statutaria [Art. 3 (Statuto comunale). 1. Il comune adotta il proprio statuto. 2. Lo statuto viene deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora 4. Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della 3 maggio 2018, n. 2. ENTI LOCALI. tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione . ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 3. Lo statuto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del comune.

7 4. Copia dello statuto inviata alla Giunta regionale, presso i cui uffici tenuta la raccolta degli statuti comunali , ed al Commissario del Governo competente. L'ufficio della Giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicit degli statuti stessi. 4-bis. Entro i trenta giorni di affissione pu essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purch queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilit del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 50, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non pu superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni fino a abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra e abitanti e il 5 per cento, nei comuni con pi di LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 1993, N.

8 1. abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validit del referendum confermativo non necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.]5. [Art. 4 (Contenuto dello statuto). 1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del princ pio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto pu prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale.

9 Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con facolt dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di 5. Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della 3 maggio 2018, n. 2. ENTI LOCALI. organizzazione. Lo statuto stabilisce le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e determina i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei consiglieri e dei gruppi consiliari. Stabilisce i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. Lo statuto fissa inoltre il termine entro il quale il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto definisce altres i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

10 Lo statuto stabilisce altres le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Lo statuto pu prevedere altres la possibilit di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse ed autoorganizzate da gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini. Lo statuto individua inoltre dei sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicit dell'azione amministrativa, nonch forme e modalit di intervento, secondo criteri di neutralit , di sussidiariet e di adeguatezza. 6. Comma modificato dall'art. 66, comma 1, lettera j) della 22. dicembre 2004, n. 7. LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 1993, N. 1. 1-ter. Lo statuto prevede forme di partecipazione dei giovani minorenni al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso questa et , di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li 1-quater.


Related search queries