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Cessione del quinto dello stipendio e garanzia del TFR

Cessione DEL quinto dello stipendio , garanzia DEL TFR E previdenza complementare . A cura di Anna Ilaria Orlando Premesse generali. La Cessione del quinto dello stipendio una forma di prestito garantito a tasso fisso, svincolato da particolari finalit , nel quale i pagamenti delle rate avvengono tramite la trattenuta di una parte, non eccedente un quinto , dello stipendio o della pensione, da parte del datore di lavoro. Il prestito erogato al lavoratore, dunque, viene restituito in rate costanti dal proprio datore di lavoro il quale provvede mensilmente a versare alla Societ Finanziaria che eroga il prestito la quota fissa e concordata, della retribuzione, nel rapporto di un quinto della stessa, fino all estinzione del debito.

del quinto) e conseguente garanzia del TFR. La problematica sorge proprio perché il TFR è una delle figure che contribuiscono a fondare la posizione di previdenza complementare.

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  Complementare, Previdenza, Previdenza complementare

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1 Cessione DEL quinto dello stipendio , garanzia DEL TFR E previdenza complementare . A cura di Anna Ilaria Orlando Premesse generali. La Cessione del quinto dello stipendio una forma di prestito garantito a tasso fisso, svincolato da particolari finalit , nel quale i pagamenti delle rate avvengono tramite la trattenuta di una parte, non eccedente un quinto , dello stipendio o della pensione, da parte del datore di lavoro. Il prestito erogato al lavoratore, dunque, viene restituito in rate costanti dal proprio datore di lavoro il quale provvede mensilmente a versare alla Societ Finanziaria che eroga il prestito la quota fissa e concordata, della retribuzione, nel rapporto di un quinto della stessa, fino all estinzione del debito.

2 Il prestito si considera non finalizzato in quanto l importo ricevuto pu essere utilizzato per qualsiasi motivo senza alcun giustificativo di spesa n finalit richiesta dall ente erogatore. In pratica il prestito pu essere richiesto per l acquisto di una casa, di un auto, per una qualsiasi ristrutturazione, per dei viaggi, per motivi di salute o per altre necessit . Il credito si considera, inoltre, garantito in quanto, ai sensi dell Art. 1, comma 5, n. 180/1950, i prestiti devono avere la garanzia dell assicurazione sulla vita che assicuri il recupero del credito residuo in caso di decesso del lavoratore o la garanzia del TFR per l eventuale interruzione del rapporto di lavoro precedente all estinzione dell intero debito.

3 Se il rapporto di lavoro cessa, difatti, il datore di lavoro interrompe i pagamenti alla Societ Finanziaria per il venir meno della qualit di debitore nei confronti del lavoratore. Per questa ragione i contratti di finanziamento con Cessione del quinto prevedono, inoltre, l estensione della Cessione ad altri crediti che lo stesso lavoratore vanta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ossia: - il TFR: nel senso che il datore di lavoro versa il TFR che deve al lavoratore alla Societ Finanziaria fino a copertura dell intero debito; - le somme ricevute da enti pensionistici, tra queste anche le prestazioni dei Fondi Pensione.

4 A tal proposito, uno dei profili pi delicati, evidenziato con l introduzione delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare (D. Lgs. n. 252 del 2005), rappresentato dalla compatibilit e coesistenza di quest ultima con l eventuale accensione di posizioni debitorie che si configurino come Cessione dello stipendio (ad esempio la Cessione 1del quinto ) e conseguente garanzia del TFR. La problematica sorge proprio perch il TFR una delle figure che contribuiscono a fondare la posizione di previdenza complementare . Cenni sulla disciplina della Cessione del quinto . Prima di addentrarsi nell esame delle decisioni e soluzioni prospettate da Covip e Ministero del Lavoro sulla problematica del rapporto tra Cessione del quinto e previdenza complementare , opportuno fare un breve cenno sulla normativa che regola la Cessione del quinto , partendo dal Testo Unico il n.

5 180 del 1950, modificato diverse volte ma ancora oggi in vigore, per giungere alla L. n. 80 del 2005 Decreto competitivit . Le fondamenta sulle quali basato il Testo Unico sulle cessioni del credito e sulle quali si sono avuti i maggiori emendamenti attengono: a) all ambito soggettivo, limitato inizialmente ai soli dipendenti pubblici; b) alla riserva dell attivit di concessione dei prestiti ai soli soggetti aventi determinate caratteristiche e legalmente previsti; c) all obbligatoriet della garanzia a favore degli enti erogatori per i rischi morte, cessazione dal servizio o riduzione dello stipendio . Nel tempo la prassi, la giurisprudenza ed il legislatore hanno parzialmente modificato l impianto normativo estendendo ai dipendenti delle aziende private la normativa in esame.

6 Considerato, altres , il mutato assetto economico e sociale e la diffusa richiesta di credito da parte delle famiglie sono state superate alcune limitazioni, tra cui quelle legate al requisito della necessaria anzianit del servizio prestato ai fini della stipulazione del contratto di Cessione . E stata introdotta, inoltre, una maggiore flessibilit riguardo alla durata dei prestiti prevedendo, come limite massimo del rimborso del prestito, 10 anni. Per agevolare i lavoratori a tempo determinato e i parasubordinati il finanziamento con Cessione del quinto stato previsto inserendo un ulteriore limite di durata massima legata al tempo residuo del contratto.

7 Infine, la legge finanziaria 2006, alla luce di una decisione della Corte Costituzionale, ha previsto che anche i pensionati possano cedere un quinto della loro pensione purch la parte residua sia superiore al trattamento minimo. Cessione del quinto e previdenza complementare . Considerando, da un lato, che il TFR rappresenta la maggior fonte di contribuzione alla previdenza complementare , e, dall altro lato, che sempre il TFR ha una funzione di garanzia 2per le operazioni di prestito con Cessione del quinto dello stipendio , evidente che sorge la necessit di regolare i rapporti tra le due funzioni. L orientamento COVIP sul diritto di aderire alla previdenza complementare conferendovi il TFR anche in caso di Cessione in garanzia dello stesso.

8 Sul punto importante ricordare anzitutto l Orientamento COVIP del 30 maggio 2007, il quale, ripercorrendo i limiti normativi alla cedibilit , della pensione obbligatoria, disciplinati dal n. 180/1950 cos come modificato dall Art. 13bis del n. 35/2005 e all Art. 11 del n. 252/2005, ha ritenuto che la Cessione in garanzia del TFR non possa considerarsi pregiudizievole al diritto del lavoratore di aderire alla previdenza complementare e di conferirvi il TFR sia in forma esplicita che tacita. In effetti, a supporto di tale orientamento v che il D. Lgs. n. 252 del 2005, all Art.

9 11, comma 10, ha previsto che le operazioni pensionistiche in capitale e rendita erogate dai Fondi Pensione sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilit , pignorabilit e sequestrabilit a carico delle pensioni obbligatorie. Soltanto le somme conseguenti alle richieste di anticipazioni per l acquisto della prima casa, ovvero per ulteriori esigenze degli aderenti (art. 11, comma 7, lett b e c), nonch dei riscatti parziali e totali, ivi compresi quelli per cause diverse (art. 14, comma 2, lett. b e c) e 5 non sono soggette ad alcun limite di cedibilit , sequestrabilit e pignorabilit.

10 Per cui appare condivisibile l analogia posta nell Orientamento COVIP tra cedibilit della pensione di base e cedibilit del TFR, anche se conferito alla previdenza complementare . Secondo la COVIP: la Cessione in garanzia del TFR non pu considerarsi preclusiva della possibilit di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari in forma esplicita o tacita, in attuazione delle disposizioni dell art. 8, comma 7, del d. lgs. n. 252/2005. Ovviamente, nell effettuare le proprie scelte, il lavoratore dovr valutare anche le possibili implicazioni derivanti dall applicazione delle specifiche clausole del contratto di finanziamento, con particolare riguardo alle fattispecie di inadempimento contrattuale, nonch gli effetti, sempre sotto il profilo del rapporto contrattuale con la societ finanziaria, delle possibili riduzioni della garanzia prestata.


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