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CIRCOLARE N. 26/E Roma, OGGETTO: Disciplina dell assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in societ semplice e dell estromissione dei beni dell imprenditore individuale. direzione centrale normativa 2 INDICE Premessa .. 4 CAPITOLO I - L ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI .. 6 PARTE I DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL IRAP .. 6 1 Nozione di assegnazione .. 6 2 Ambito soggettivo di applicazione dell assegnazione agevolata.. 6 Casi particolari di assegnazione .. 8 3 Ambito oggettivo di applicazione dell agevolazione .. 9 Beni immobili, diversi da quelli indicati nell art. 43, comma 2, primo periodo, del .. 10 Beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l attivit propria dell impresa.

CIRCOLARE N. 26/E Roma, 01.06.2016 OGGETTO: Disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale. Direzione Centrale Normativa

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1 CIRCOLARE N. 26/E Roma, OGGETTO: Disciplina dell assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in societ semplice e dell estromissione dei beni dell imprenditore individuale. direzione centrale normativa 2 INDICE Premessa .. 4 CAPITOLO I - L ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI .. 6 PARTE I DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL IRAP .. 6 1 Nozione di assegnazione .. 6 2 Ambito soggettivo di applicazione dell assegnazione agevolata.. 6 Casi particolari di assegnazione .. 8 3 Ambito oggettivo di applicazione dell agevolazione .. 9 Beni immobili, diversi da quelli indicati nell art. 43, comma 2, primo periodo, del .. 10 Beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l attivit propria dell impresa.

2 12 4 Determinazione della base imponibile ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva .. 13 5 Il versamento dell imposta sostitutiva .. 19 6 Effetti dell operazione di assegnazione nei confronti dei soci assegnatari .. 19 Tassazione del socio di societ di capitali .. 21 Assegnazione agevolata con riduzione di riserve di capitale .. 22 Assegnazione agevolata con riduzione di riserve di utili ovvero con riduzione di riserve di utili e di capitale .. 24 Tassazione del socio di societ di persone .. 26 PARTE II - Disciplina ai fini dell IVA e degli altri tributi indiretti .. 28 7 Imposta sul valore aggiunto .. 28 Determinazione della base imponibile .. 29 Disciplina delle assegnazioni di immobili .. 31 Disciplina delle assegnazioni di fabbricati abitativi .. 32 Disciplina delle assegnazioni di fabbricati strumentali.

3 33 Disciplina delle assegnazioni di terreni .. 33 Rettifiche alla detrazione .. 34 8 Imposta di registro .. 34 Assegnazione beni immobili .. 35 Assegnazione beni mobili registrati .. 37 CAPITOLO II LA CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI .. 38 PARTE I DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL IRAP 38 PARTE II DISCIPLINA AI FINI DELL IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI .. 39 CAPITOLO III LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETA SEMPLICE .. 40 PARTE I DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL IRAP 40 PARTE II DISCIPLINA AI FINI DELL IVA E DEGLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI .. 43 CAPITOLO IV ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALL IMPRESA INDIVIDUALE .. 44 Premessa .. 44 1 Soggetti interessati .. 45 3 2 I beni suscettibili di estromissione .. 46 3 Modalit di esercizio dell opzione.

4 48 4 Base imponibile .. 49 5 Il versamento dell imposta sostitutiva .. 51 6 Disciplina ai fini dell IVA .. 51 4 Premessa L articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonch per la trasformazione in societ semplici delle societ che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono: - i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l esercizio dell attivit d impresa; - i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell attivit propria dell impresa.

5 L agevolazione in questione si traduce nella facolt della societ di assegnare o cedere i beni ai soci mediante l assolvimento di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell Irap pari all 8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le societ considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell assegnazione. L imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per l assegnazione dei beni immobili la societ pu determinare il valore normale (in deroga all art. 9 del ) applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalit previsti dal primo periodo del comma 4 dell articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.

6 131. 5 Nella diversa ipotesi di cessione dei medesimi beni immobili, ai fini della determinazione dell imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione - se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell art. 9 Tuir, o al valore catastale determinato come sopra precisato - computato in misura, comunque, non inferiore ad uno dei due valori. Per quanto concerne il socio assegnatario, la norma stabilisce che nei confronti dei soci non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell articolo 47 A differenza di quanto previsto in passato (cfr. articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449), l attuale disciplina non ricomprende tra le attivit che possono fruire del regime agevolato di assegnazione anche le quote di partecipazione in societ.

7 Non sono previste, inoltre, specifiche disposizioni agevolative in materia di imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, le assegnazioni, le cessioni e le trasformazioni agevolate saranno assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie dettate dal 26 ottobre 1972, n. 633, in consonanza con le disposizioni dettate dalla Direttiva 2006/112/CE. Oltre alla disciplina dell assegnazione, cessione e trasformazione agevolata, il comma 121 del medesimo articolo 1 ha previsto la possibilit per gli imprenditori individuali di procedere all esclusione/estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. In particolare, l esclusione potr interessare tutti gli immobili strumentali di cui all articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2015.

8 6 CAPITOLO I - L ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI PARTE I DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL IRAP 1 Nozione di assegnazione Le disposizioni agevolative in esame prevedono la possibilit di assegnare o cedere in via agevolata taluni beni ai soci, nonch di trasformare in societ semplici le societ che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni individuati dalle norme medesime. Mentre non sorgono problemi per l inquadramento giuridico della nozione di cessione e di trasformazione, si ritiene utile precisare il concetto di assegnazione che trae il suo fondamento giuridico dal rapporto societario. L assegnazione viene a configurarsi ogni qual volta la societ procede, nei confronti dei soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l attribuzione di un bene.

9 Al riguardo, si precisa che la disciplina di cui trattasi applicabile a tutte le fattispecie regolate dalle norme del codice civile e, quindi, anche nei casi di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione previsti dall art. 47, comma 7, del predetto 2 Ambito soggettivo di applicazione dell assegnazione agevolata. Possono effettuare, in regime agevolato, l assegnazione dei beni ai soci le seguenti societ residenti nel territorio dello Stato: - societ per azioni; - societ in accomandita per azioni; - societ a responsabilit limitata; - societ in nome collettivo; - societ in accomandita semplice. Inoltre, per effetto dell equiparazione alle societ in nome collettivo e a quelle in accomandita semplice - operata dal comma 3 dell art. 5 del - 7 rientrano tra i soggetti residenti che possono effettuare l assegnazione agevolata anche: - le societ di armamento; - le societ di fatto che hanno per oggetto l esercizio di attivit commerciali.

10 Possono, inoltre, beneficiare dell agevolazione in esame anche le societ in liquidazione, purch sussistano le condizioni previste dalla norma in commento. Non rientrano, invece, tra i soggetti destinatari della disciplina in esame - in quanto esclusi dal tenore letterale della norma - gli enti non commerciali e le societ non residenti nel territorio dello Stato che hanno una stabile organizzazione in Italia. Con riferimento ai soci nei confronti dei quali la societ pu procedere all assegnazione agevolata dei beni, si fa presente che, in mancanza di una espressa limitazione soggettiva, questi possono essere anche rappresentati da soggetti diversi dalle persone fisiche ed essere non residenti nel territorio dello Stato. Inoltre, l articolo 1, comma 115, della legge n.


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