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CODICE DI COMPORTAMENTO DEL MINISTERO …

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Art. 1 Obiettivi ef nalit del CODICE 1. Il MINISTERO dell'economia e delle finanze (di seguito MEF), viste le norme di riferimento, e tenuto conto della missione, dei processi e delle aree di rischiosit individuate, adotta il presente documento quale CODICE etico e comportamentale (di seguito CODICE ) volto ad integrare le disposizioni del CODICE di COMPORTAMENTO dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal 16 aprile 2013, n. 62 e dei codici di COMPORTAMENTO settoriali operanti in aree specifiche del MEF, indicati in calce al presente documento ed allegati allo stesso, di cui costituiscono parte integrante e che devono intendersi in questa sede integralmente richiamate. 2. Le disposizioni contenute nel presente CODICE , volte a rafforzare i principi e i valori etici che dovranno ispirare l'attivit di coloro che operano per l'istituzione, tenendo conto dell'importanza dei ruoli e delle relative responsabilit , consentiranno di migliorare i processi decisionali e di orientare le modalit di svolgimento delle prestazioni lavorative, in relazione alla delicatezza ed alla rilevanza degli interessi coinvolti, al fine di assi

5. Ai fini del presente articolo, per r ega li o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in v ia orientativa, a 150 euro, anche s otto forma di sconto .

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1 CODICE DI COMPORTAMENTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Art. 1 Obiettivi ef nalit del CODICE 1. Il MINISTERO dell'economia e delle finanze (di seguito MEF), viste le norme di riferimento, e tenuto conto della missione, dei processi e delle aree di rischiosit individuate, adotta il presente documento quale CODICE etico e comportamentale (di seguito CODICE ) volto ad integrare le disposizioni del CODICE di COMPORTAMENTO dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal 16 aprile 2013, n. 62 e dei codici di COMPORTAMENTO settoriali operanti in aree specifiche del MEF, indicati in calce al presente documento ed allegati allo stesso, di cui costituiscono parte integrante e che devono intendersi in questa sede integralmente richiamate. 2. Le disposizioni contenute nel presente CODICE , volte a rafforzare i principi e i valori etici che dovranno ispirare l'attivit di coloro che operano per l'istituzione, tenendo conto dell'importanza dei ruoli e delle relative responsabilit , consentiranno di migliorare i processi decisionali e di orientare le modalit di svolgimento delle prestazioni lavorative, in relazione alla delicatezza ed alla rilevanza degli interessi coinvolti, al fine di assicurare la qualit dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealt , imparzialit e il perseguimento, in via esclusiva, dell'interesse pubblico.

2 Art. 2 .Ambito di applicazione 1. Il CODICE opera nei confronti di tutti i dipendenti del MEF, a prescindere dal ruolo e dalla funzione esercitata, e i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in servizio presso il MEF in posizione di comando o fuori ruolo(da ora in poi tutti definiti dipendenti). 2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente CODICE sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorit politiche, nonch ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. I predetti soggetti, ai fini dell'applicazione del presente CODICE , sono pertanto ricompresi nella nozione di "dipendente" ovvero in quella di "dirigente" contenuta nelle norme del CODICE , se compatibile con le funzioni e l'attivit da questi esercitata.

3 A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, verranno inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal CODICE . Art. 3 Primipi generali 1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialit dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui titolare. 2. Il dipendente rispetta altres i principi di integrit , correttezza, buona fede, proporzionalit , obiettivit , trasparenza, equit e ragionevolezza e agisce in pos1z1one di indipendenza e imparzialit , astenendosi in caso di conflitto di interessi.

4 3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalit di interesse generale per le quali sono stati conferiti. 4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicit , efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attivit amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualit dei risultati. 5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parit di trattamento a parit di condizioni, astenendosi, altres , da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalit , origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilit , condizioni sociali o di salute, et e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

5 6. Il dipendente dimostra la massima disponibilit e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. Art. 4 Regali~ compensi e altre utilit ' 1. Il dipendente non chiede, n sollecita, per s o per altri, regali o altre utilit . 2. Il dipendente non accetta, per s o per altri, regali o altre utilit , salvo quelli d 'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per s o per altri, regali o altre utilit , neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attivit inerenti all'ufficio, n da soggetti nei cui confronti o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attivit o potest proprie dell'ufficio ricoperto.

6 3. Il dipendente non accetta, per s o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilit , salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilit a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 4. I regali e le altre utilit comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilit di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. 6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attivit inerenti all'ufficio di appartenenza.

7 7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialit dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. Art. 5 Partecipazj,one ad associazioni e organiz:::;_azj,oni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempes tiv amente, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro ovvero dell'assegnazione all'ufficio o, comunque, entro il termine di 15 giorni dalla adesione ad associazioni od organizzazioni al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo sYolgimento dell'attivit dell'ufficio. Il presente comma non si applica nel caso di adesione a partiti p olitici o a sindacati.

8 2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, n esercita pressioni a tale fine, promettendo van taggi o prospettando svantaggi di carriera. Art. 6 Comunicazj,one degli interessifinanzjari e co'!flitti d'interesse 1 Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo ste sso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il 2 grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui h a o ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivit o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

9 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono redatte e sottoscritte sugli appositi modelli posti a disposizione degli interessati. Con cadenza annuale rispetto alla precedente dichiarazione, gli interessati sono tenuti a rendere con le stesse modalit una nuova dichiarazione. 3. Resta fermo il divieto di cui all,art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Art. 7 Obbligo di astensione dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivit che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi paren ti o affini entro il 2 grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di freque n tazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societ o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

10 Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano significative ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. 2. Il dipendente che si trovi in una delle situazioni contemplate nei precedenti articoli e nel comma 1 deve darne comunicazione al dirigente dell'Ufficio di appartenenza in forma scritta e motivata. 3. Tutte le decisioni relative ai casi di astensione, con le eventuali osservazioni dei responsabili degli uffici verranno trasmesse alle competenti strutture del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi, entro 30 giorni dall'adozione delle stesse. Art. 8 Prevenzjone della corruzjone 1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione del MINISTERO dell'economia e delle finanze, presta la sua collaborazione al respon sabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorit giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.


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